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31 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Trattamento fiscale da applicare a somme oggetto di sequestro preventivo intestate al FUC

 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme oggetto di sequestro preventivo intestate al Fondo Unico di Giustizia (FUG) e sulla corretta determinazione della ritenuta alla fonte da applicare alle restanti prestazioni di previdenza complementare (Agenzia delle entrate, risposta 30 ottobre 2024, n. 213).

Secondo l’articolo 1 del TUIR il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta del 28 maggio 2019, n. 167, la nozione di “possesso” va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito.

Nella fattispecie sottoposta al parere dell’Agenzia, l’istante rappresenta di aver versato al Fondo Unico di Giustizia (FUG), a seguito di verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo, una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare di due suoi aderenti.

L’articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008 nell’istituire il predetto FUG, prevede, infatti, che allo stesso affluiscono le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Nel caso di specie, l’istante, in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, ha dichiarato che l’importo destinato al FUG è stato immediatamente vincolato al ricevimento del verbale di sequestro preventivo e reso indisponibile all’aderente.

Al riguardo l’Agenzia sottolinea come a seguito del suddetto verbale, l’aderente non abbia più la disponibilità delle somme destinate al FUG, fino al termine del procedimento che potrà concludersi con la definitiva confisca delle somme o, al contrario, con la restituzione delle stesse. In tale ultimo caso, sarà l’istante a restituire le somme all’aderente.

Ne consegue, pertanto, che tali somme, al momento del versamento al FUG, non costituiscono reddito per gli aderenti,  e per tale motivo l’istante non dovrà applicare alcuna ritenuta. Analogamente, l’istante non sarà tenuto ad operare alcuna ritenuta nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria emani un provvedimento di confisca delle somme in questione, con trasferimento definitivo delle stesse al FUG.

Oltre a ciò, l’Agenzia chiarisce come nel caso di specie siano applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 20 del TUIR, vigente fino al 31 dicembre 2006, per le prestazioni maturate fino al 2006, e le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 per le prestazioni maturate dal 2007.
In particolare, riguardo all’imputazione dei vari montanti di previdenza complementare delle predette somme, risulta corretto imputare prioritariamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l’eccedenza, gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei limiti di quello che residua dall’eventuale anticipazione.

L’irrilevanza fiscale delle somme destinate al FUG comporterà l’esclusione di tali importi dal conguaglio fiscale sulla tassazione separata dell’anticipazione erogata all’aderente.

Riguardo all’ipotesi in cui gli importi destinati al FUG interessino solo parzialmente un montante, l’Agenzia ritiene che l’imputazione fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante debba avvenire in proporzione fra le componenti esistenti.
Conseguentemente, l’istante, nel corrispondere le somme riferite ai montanti residui agli aderenti, dovrà liquidare gli importi imputandoli in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili dello stesso singolo montante, applicando l’aliquota della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005.

Viene, infine, chiarito che nel caso di dissequestro delle somme, il Fondo dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, tenendo conto anche delle somme restituite dal FUG e corrisposte agli aderenti.

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