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NEWS|PREVIDENZA

1 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato: il riepilogo dell’INPS

L’Istituto ha effettuato una ricognizione del quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato (INPS, circolare 31 maggio 2023, n. 49).

Dato che nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati (Legge n. 208/2015, Legge n. 232/2016, Legge n. 205/2017 e D.L. n. 48/2023), l’INPS ha voluto effettuare un riepilogo delle modifiche che hanno interessato i benefit di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR e quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale. 

Welfare aziendale: i benefit (articolo 51, comma 2, del TUIR)

La normativa di riferimento ha ampliato le tipologie di prestazioni che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile e a una ridefinizione del perimetro applicativo delle ipotesi di benefit già contemplate dall’articolo 51 del TUIR. In particolare, al comma 2 dell’articolo 51 sono state modificate le lettere f) e f-bis) e introdotte le lettere d-bis), f-ter) e f-quater), che disciplinano fattispecie per le quali la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

In proposito, in linea con le precisazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS evidenzia che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono, anche in base alle nuove previsioni normative, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Il regime previdenziale in relazione ai benefit 

Anche dopo l’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale a opera del D.lgs n. 314/1997, restano alcuni profili distintivi per quanto riguarda la determinazione delle somme soggette a contribuzione nei limiti indicati dall’articolo 12 della Legge n. 153/1969 e, in particolare, con riferimento al comma 4, lettera f), il quale dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.

Considerato che le casse, i fondi e le gestioni citate possono contestualmente avere la finalità di erogare prestazioni diverse, delle quali alcune riconducibili al regime di cui all’articolo 12, comma 4, lettera f), della Legge n. 153/1969, ne consegue che una contabilizzazione separata dei versamenti consentirà la corretta applicazione della disciplina previdenziale.

Corresponsione dei benefit mediante voucher

L’articolo 1, comma 190, lettera b), della legge di Stabilità 2016 ha consentito la generale possibilità di erogazione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in forma di voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Questi beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro.

In particolare, il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, nei casi in cui sia previsto è sempre quello della percezione del titolo che coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.

Profili previdenziali e premi di risultato

Mentre il premio di risultato sconta la normale contribuzione (fatte salve le agevolazioni di cui all’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10% (ridotta al 5% per l’anno 2023) in capo al dipendente, il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore. Va evidenziato, comunque, che le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. Per potere beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

L’esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all’ammontare delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR.

Inoltre, si ricorda che l’articolo 55 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, in materia di redditi relativi a premi di produttività e di redditività, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, accanto a quelle fiscali, altre agevolazioni di natura contributiva. In particolare, per i datori di lavoro che coinvolgano in modo paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro è prevista l’applicazione di un beneficio sul piano contributivo mediante la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro sulle quote delle erogazioni relative a premi di risultato non superiori a 800 euro. Sempre per le quote delle erogazioni non superiori a 800 euro è altresì prevista la non debenza di contribuzione a carico del lavoratore.

Contestualmente, a fronte del minore onere contributivo a vantaggio del lavoratore e del datore di lavoro, il legislatore ha previsto, corrispondentemente, sul piano previdenziale la riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici.

Premi di risultato sostituiti con welfare aziendale

Su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le specifiche disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 153/1969, nonché dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 252/2005, comportano che i contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui al comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, siano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Le stesse considerazioni valgono in relazione all’ipotesi di esclusione dal reddito da lavoro dipendente per i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR (destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dal TUIR.

Infine, con riferimento al caso di sostituzione dei premi di risultato con azioni offerte alla generalità dei dipendenti, si osserva che il legislatore ha introdotto una deroga alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR con riferimento non solo al limite di valore delle azioni che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma anche alle condizioni che richiedono l’attribuzione delle azioni alla generalità dei dipendenti e la non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio, nonché – anche oltre tale termine – al datore di lavoro o alla società emittente.

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31 Maggio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Assegno sociale: semplificata la procedura di domanda

L’INPS ha reso noto il rilascio della nuova piattaforma per la presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino (INPS, messaggio 30 maggio 2023, n. 2003).

È stata rilasciata, in via sperimentale, la nuova piattaforma con riguardo, attualmente, solo alla fase di presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino: ne ha dato notizia l’INPS che ha precisato anche che successivamente, al termine della fase di sperimentazione, la nuova piattaforma verrà estesa anche agli istituti di patronato e agli intermediari abilitati.

Il progetto “Istruttoria assegno sociale” si propone di realizzare una piattaforma dedicata, comprendente un unico modello sia per la domanda, sia per l’istruttoria, con un workflow ottimizzato nella fase di verifica, nell’ambito delle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, l’inserimento da parte dell’istante dei propri dati anagrafici e reddituali e l’automazione della verifica degli stessi ridurranno sensibilmente i tempi di istruttoria e di liquidazione.

Il progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044).

Le modalità di accesso

L’accesso è disponibile sul portale INPS, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente tramite il link https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html

È possibile accedervi tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS) oppure rivolgendosi al contact center dell’INPS. Una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità digitale, l’interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda che può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese.

La documentazione necessaria

La nuova procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico, a seguito dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati: cittadinanza; residenza; trattamenti erogati dall’INPS. Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto.

Tuttavia, al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda di assegno sociale prevede l’inserimento obbligatorio delle informazioni di seguito riportate:

– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”. Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente.

Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (comune, data e numero di protocollo);

– Cittadini extracomunitari.  In attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012, recante  “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che prevede l’autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso.

Nel messaggio in commento, inoltre, sono incluse le indicazioni in materia di soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni nel territorio dello Stato (articolo 20, comma 10, D.L. 25 n. 112/2008). Si tratta dei criteri di computo del periodo decennale, nonché delle ipotesi di interruzione dello stesso, già riportati con la circolare INPS n. 131/2022. In particolare, nella circolare citata sono state identificate le fattispecie che non interrompono la decorrenza del periodo: pertanto, al ricorrere di tali ipotesi deve essere allegata la relativa documentazione che giustifica la permanenza all’estero.

Infine, seguendo il percorso di compilazione previsto dalla procedura, nella pagina relativa alla compilazione dei dati reddituali è possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili.

 

 

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31 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Riduzione premi e contributi anno 2023: ambiti e criteri di applicazione

L’INAIL individua l’ambito e i criteri di applicazione della riduzione del 15,17% dei premi e contributi per l’anno 2023 relativamente ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato (INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 12).

La riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe (ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013), relativamente al corrente anno, è stata fissata nella misura pari al 15,17% dal D.M. 20 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 176/2022.

 

Con la stessa deliberazione, approvata con il predetto decreto interministeriale, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

 

Nello specifico, per l’anno 2023 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:

 

1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

 

2. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;

 

3. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.

 

La circolare in commento, riguardo ai criteri di applicazione della riduzione in questione, distingue a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o da non oltre un biennio.

 

Nella prima ipotesi, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del citato D.P.R. e per i contributi della gestione agricoltura.

 

Per l’anno 2023, la riduzione si applica ai soggetti con data di inizio attività precedente al 3 gennaio 2021. 

 

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021.

 

Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2023 nella nuova misura del 15,17% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

 

L’INAIL illustra poi le modalità di presentazione dell’istanza in relazione alle tipologie di soggetti beneficiari della riduzione.

 

Per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, e per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati (scuole non statali e possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda attraverso il modulo Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile nella sezione servizi online del sito istituzionale dell’INAIL.

 

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sempre sul predetto sito in – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo.

 

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione, da comunicare all’INPS.

 

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14 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forme pensionistiche complementari e contribuzione COVIP 2023

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023 la delibera con cui la Commissione di vigilanza sui fondi pensione stabilisce misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 (COVIP, delibera 18 gennaio 2023).

Le forme pensionistiche complementari che, al 31 dicembre 2022 risultino iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 252/2005, così come quelle costituite all’interno di società o enti, sono tenute al versamento di un contributo a integrazione del finanziamento della COVIP. 

 

E’ prevista l’esclusione dal versamento del contributo per i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a 10 euro mentre, per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo in oggetto è effettuato dalla società o dall’ente stesso.

 

Relativamente all’anno 2023, la misura del contributo di vigilanza è fissata nello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2022.

 

Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie, quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

 

Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

 

Il versamento del contributo in argomento deve essere effettuato entro la data del 31 maggio 2023 attraverso la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell’area riservata presente sul sito istituzionale della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

 

Contestualmente al pagamento, tutti i soggetti interessati dovranno altresì trasmettere i dati relativi al contributo medesimo, anche nell’ipotesi in cui lo stesso non sia dovuto.

 

Il mancato pagamento del contributo comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva, con recupero mediante ruolo delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione. 

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22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Contribuzione volontaria 2023 per dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione separata

L’INPS si occupa dei contributi volontari relativi al 2023 di alcune categorie di soggetti, indicando, tra l’altro, le aliquote contributive alla luce della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo comunicata dall’ISTAT (INPS, circolare 20 febbraio 2023, n. 22).

Si tratta, in particolare, dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST), dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, dei versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti e degli iscritti alla Gestione separata.

 

La variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022, è stata comunicata dall’ISTAT nella misura del +8,1%.

 

Riguardo ai lavoratori dipendenti non agricoli, sulla base della predetta variazione dell’indice ISTAT, per l’anno 2023: la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18; la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, è di € 52.190,00; il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00.

 

Viene indicata l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, che è pari al 33% mentre, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata l’aliquota del 27,87%.

 

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari.

 

Nessuna variazione nemmeno per l’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

 

Versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%, anche giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero all’evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

 

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: 24% e 24,48%, rispettivamente per artigiani e commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni; 23,25% e 23,73% per artigiani e commercianti collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

Per i versamenti volontari nella Gestione separata, infine, per la determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2023, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

 

Poiché nel 2023 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 17.504,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.376,04 su base annua e a € 364,67 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.776,32 su base annua e a € 481,36 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

 

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21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Enasarco e versamenti ante 1996: sufficienti per l’anzianità contributiva?

L’INPS affronta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo,  legato all’anzianità assicurativa (INPS, messaggio 20 febbraio 2023, n. 730).

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della Legge n. 335/1995, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.

 

L’Istituto, già in precedenza (circolari nn. 42/2009 e 177/1996), ha chiarito che “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti.

 

Con particolare riferimento agli agenti e ai rappresentanti di commercio, la Legge n. 613/1966, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’INPS.

 

La Fondazione Enasarco, pertanto, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato, continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.

 

Conseguentemente, la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco – che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

 

Nel messaggio in oggetto, dunque, l’INPS precisa che, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della citata legge, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

 

Solamente nel caso in cui sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale in argomento.

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