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NEWS|PREVIDENZA

25 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pensione anticipata: le istruzioni per l’Incentivo al posticipo 

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di rinuncia all’accredito contributivo (INPS, circolare 22 settembre 2023, n. 82).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili necessarie alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023).

Proprio la Legge di bilancio 2023 al comma 287 ha previsto anche che le modalità di attuazione della misura in questione fossero stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il decreto attuativo (decreto 21 marzo 2023) è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 e successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.

La misura

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

L’esercizio della facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

–  il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

–  gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

Soggetti che possono accedere all’incentivo

Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, Legge n. 335/1995 e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, l’INPS precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. 

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

La procedura di riconoscimento

Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo. Dopo avere ricevuto la domanda, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’INPS al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

Pertanto, la circolare in commento riporta anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle diverse sezioni del flusso UniEmens: <PosContributiva>, <PosPA>, <PosAgri>, oltre che le modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico.

 

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13 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pensioni all’estero: parte la campagna di accertamento dell’esistenza in vita

Al via dal 20 settembre la seconda fase per gli anni 2023 e 2024 con la spedizione delle richieste di attestazione (INPS, messaggio 12 settembre 2023, n. 3183).

L’INPS ha annunciato per il 20 settembre 2023 l’avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (sono esclusi i Paesi scandinavi e i Paesi dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Pertanto, a partire dalla data citata, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024. Qualora l’attestazione non venga prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024. 

L’Istituto evidenzia, inoltre, che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Esclusione di gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’INPS ha chiesto a Citibank N.A. di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Rientrano in questo ambito: 

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere.

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;

– pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);

– pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

Citibank N.A. avvierà la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui all’Allegato n. 1 del messaggio in commento.  

Come in passato, la Banca ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita, indicate nel messaggio stesso: cartacea; tramite portale web predisposto da Citibank N.A; riscossione personale presso gli sportelli Western Union. Tutte le opzioni sono dettagliatamente descritte nel massaggio INPS.

Riemissione delle rate non pagate

L’eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti, deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d’identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. 

Infine, l’Istituto rammenta che è attivo il servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con diverse modalità indicate nel testo.

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29 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: ok del governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali relativi al settore (Consiglio dei ministri, comunicato 28 agosto 2023, n. 48).

Il trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è l’oggetto del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto scorso. In particolare, è stato approvato in esame preliminare un provvedimento relativo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori di questo comparto.

Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello che spesso subiscono alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva.

Gli interventi mirano alla protezione sociale di categorie diverse:

– lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (e cioè che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla ipotesi precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo;

– lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Inoltre, si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.

Vengono determinate poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.

Inoltre, viene abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Prevista, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.

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3 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblico impiego: l’elemento perequativo rientra nell’imponibilità contributiva

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici del triennio 2019/2021 (INPS, messaggio INPS 1 agosto 2023, n. 2853).

L’INPS ha dato ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle  disposizioni contrattuali relative al triennio 2019/2021.

In effetti, la voce retributiva “elemento perequativo” è stata introdotta da specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, quale emolumento erogato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni.

In seguito, come indicato nelle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici rinnovati per il triennio 2019/2021 e secondo le decorrenze indicate, è stata disciplinata la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare.

Ora l’INPS conferma l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP) (lo aveva già chiarito nel messaggio n. 3224/2018). Viene anche confermata l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.

Con l’occasione, l’Istituto rammenta, inoltre, che la maggiorazione del 18% della base pensionabile, prevista dall’articolo 43 del D.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), ha una valenza tassativa, ricomprendendo solo determinate voci retributive.

L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della Legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento.

Tali date sono:

– articolo 47 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 9 maggio 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia a decorrere dal 1° luglio 2022);
– articoli 3, 6, 9, 12 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto “Istruzione e ricerca”, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° febbraio 2023);
articolo 76 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, sottoscritto il 16 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° gennaio 2023);
articolo 97 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, sottoscritto il 2 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL (ossia dal 1° dicembre 2022).

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25 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I versamenti volontari del settore agricolo per il 2023

L’INPS ha comunicato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori del comparto (INPS, circolare del 24 luglio 2023, n. 69).

Anche quest’anno l’INPS ha reso note le modalità le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Nella circolare in commento, peraltro, è possibile trovare anche le tabelle relative alle distinte categorie, di cui si riportano di seguito alcuni casi.

 Lavoratori agricoli dipendenti

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:

Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023   
Autorizzati entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,003679

Quota Pensione

29,79%

 

0,996321

Totale IVS

29,90%

 

1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

0,11%

 

0,003679

29,79%

 

0,996321

29,90%

 

 1,000000

 

Contributi integrativi volontari

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, come già visto, per il FPLD è pari a 29,90%.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano, invece, a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.

I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. In particolare, gli importi dei contributi volontari per il 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare in commento. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Infine, per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella tabella pubblicata nella circolare in commento sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.

 

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11 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Piccoli coloni e compartecipanti familiare: le aliquote contributive per il 2023

L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti (INPS, circolare 10 luglio 2023, n. 60).

L’Istituto ha reso note le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2023. In particolare, per l’anno in corso continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

Pertanto, l’aliquota per l’anno 2023 risulta così determinata:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

  
ConcedenteConcessionarioTotale
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%)8,84%29,79%

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della Legge n. 388/2000 (legge Finanziaria 2001). Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive 
Assegni familiari0,43%
Tutela maternità0,03%
Disoccupazione0,34%

Per quel che riguarda la riduzione del costo del lavoro, l’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge  n. 266/2005, prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1989. L’esonero in questione, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da tabella seguente: 

Aliquota disoccupazione2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/20051,00%

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro3,1185%

Inoltre, l’INPS segnala che per l’anno 2023, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.

La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023.

Infine, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:

TERRITORIMISURA AGEVOLAZIONEDOVUTO
Non svantaggiati 100%
Montani75%25%
Svantaggiati68%32%

I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2023 sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.

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