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NEWS|PREVIDENZA

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto

I documenti sono disponibili sul Portale dei pagamenti (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 908).

L’INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

L’Istituto ha anche reso noto che sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di utilizzo 

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Inoltre, l’INPS precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando una specifica casella di posta elettronica, inclusa nel messaggio in commento.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei pagamenti, in quanto questi enti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.

Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza, mentre gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare una diversa casella di posta elettronica indicata comunque nel messaggio in argomento.

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28 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pensione anticipata flessibile 2024: le istruzioni per l’applicazione

Illustrate le modifiche all’istituto introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 27 febbraio 2024, n. 39).

L’INPS ha fornito le indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alla Pensione anticipata flessibile. Infatti, l’articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d) della citata legge ha modificato l’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019.

In particolare, la lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997 ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.  

Invece, le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.  

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Incentivo al posticipo

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della Legge di bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

– 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

– 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

– 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

– 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

 

 

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26 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Riconoscimento dei lavori pesanti: entro il 1° maggio 2024 le domande

La presentazione delle istanze interessa i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

I requisiti

Il messaggio in commento individua le diverse categorie di beneficiari, descrivendone anche i requisiti. Tra gli interessati ci sono:

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);

– lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno e per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno;

– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

 

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2 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pensione anticipata, implementato il sistema di gestione delle domande telematiche

Ora è possibile inoltrare le istanze per Quota 103 e per Opzione Donna (INPS, messaggio 1 febbraio 2024, n. 454).

L’INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire sia la presentazione dell’istanza di Pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103, (articolo 1, commi 139 e 140, Legge 30 dicembre 2023, n. 213), sia l’istanza di pensione anticipata Opzione donna (articolo 1, comma 138, Legge n. 213/2023), oltre che l’inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata (articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b) della Legge n. 213/2023).

Le modalità

In particolare, la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile è individuata dal seguente nuovo prodotto: “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Requisito anticipata flessibile L. di bilancio 2024.

La presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna è individuata dal seguente prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024.

Infine, l’INPS ricorda che le istanze sopra citate possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; oppure utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato riconosciuti dalla legge; o anche
chiamando il Contact Center Integrato.

 

 

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24 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

Illustrati i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del 2024 (INPS, 23 gennaio 2024, n. 17).

L’INPS ha fornito le indicazioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2024, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 della Legge n. 45/1990. I piani in questione, infatti, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare in commento.

In particolare, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2024, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare INPS n. 15/2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2023, pari al +5,4%.

Pertanto, con la circolare in oggetto, l’Istituto ha comunicato le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).

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9 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

I criteri di rivalutazione delle pensioni per il 2024

Illustrati i principi e le modalità applicative del rinnovo dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti per il nuovo anno (INPS, circolare del 2 gennaio 2024, n. 1).

L’INPS ha comunicato di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. 

In base all’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Invece, in base all’articolo 1 del medesimo decreto interministeriale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è stata determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, i valori per i due anni citati sono esposti nelle tabelle seguenti incluse nella circolare in commento:

DecorrenzaTrattamenti minimi

pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi
1° gennaio 2023567,94 euro323,75 euro
IMPORTI ANNUI7.383,22 euro4.208,75 euro
DecorrenzaTrattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomiAssegni vitalizi
1° gennaio 2024598,61 euro341,24 euro
IMPORTI ANNUI7.781,93 euro4.436,12 euro

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale che vengono descritte nella circolare INPS in argomento.

Le modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per il 2024 

L’INPS poi ricorda che la Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 135, Legge n. 213/2023) ha stabilito che nel 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1 della Legge n. 448/1998 è riconosciuta:

– per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

– per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;

– nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Nella circolare in questione, infine, l’INPS riporta tra l’altro anche l’incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS stabilito dall’articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024. Si tratta di un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

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