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NEWS|PREVIDENZA

8 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Notifica degli atti della pubblica amministrazione: funzionamento della piattaforma digitale

Pubblicato, in gazzetta ufficiale, il DPCM che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per la notifica degli atti della PA.

Il gestore della piattaforma, prima della sua messa in funzione, verifica il corretto funzionamento tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la totalità dei casi d’uso e delle funzionalità assegnate alla piattaforma dal decreto-legge e dal presente decreto attuativo. L’operatività della piattaforma è monitorata da metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, individuate nel manuale operativo pubblicato sul sito web del gestore della piattaforma e redatto dallo stesso gestore, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.
Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito istituzionale della stessa piattaforma, nonché mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti. Con le stesse modalità il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalità della stessa piattaforma.
Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati. Il gestore della piattaforma verifica la qualità di legale rappresentante dell’utente, inibendo l’accesso in caso di riscontro negativo, mediante accesso al Registro delle Imprese gestito da InfoCamere ScpA, ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso alle base dati dell’Agenzia dell’entrate in grado di restituire tale evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.
I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti, con le modalità indicate nel manuale operativo. Al destinatario è consentito altresì di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia.
Il sistema verifica la correttezza di domicilio e recapito digitale attraverso la predisposizione di una funzionalità di conferma da parte del destinatario.
Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: il mittente, la data e l’ora di messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma, l’atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).
Il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.
Il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.
La delega conferita attraverso una specifica funzionalità della piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del soggetto delegato, e può essere conferita per tutti o anche soltanto per alcuni specifici mittenti. La piattaforma elabora un codice di accettazione che il delegante comunica al delegato.
Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa visione della proposta di delega, procede alla sua accettazione, inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.
La piattaforma consente al destinatario di revocare in ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La piattaforma consente altresì al delegato di rinunciare in ogni tempo alla delega, informando automaticamente il delegante.
La piattaforma invia al destinatario, con periodicità mensile, un promemoria delle deleghe attive, e consente altresì allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto sulla piattaforma.
I mittenti rimangono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa.
Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.
Il gestore della piattaforma conserva i documenti per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza è espressamente indicata nell’avviso di avvenuta ricezione.

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3 Giugno 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

INPS: pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino

I pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022, non saranno sospesi.

 

La prima fase della campagna di accertamento dell’esistenza in vita, per gli anni 2022 e 2023, ha riguardato i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, tra i quali è compresa anche l’Ucraina. Tale fase è stata avviata da Citibank NA, dal mese di febbraio 2022, con l’invio ai pensionati, residenti nelle suddette aree geografiche, della modulistica necessaria all’attestazione di esistenza in vita. Le attestazioni, debitamente compilate, sottoscritte dal pensionato e avallate, in qualità di “testimone accettabile”, da un rappresentante di un ufficio consolare o da pubblici funzionari legittimati a tale adempimento, dovranno essere restituite alla banca stessa entro il 7 giugno 2022.
Per i casi in cui il processo di accertamento dell’esistenza in vita non è completato entro il detto termine, Citibank NA effettua il pagamento in contanti della sola rata di luglio 2022 attraverso le agenzie di Western Union del Paese di residenza del pensionato. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni verrà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.
Ciò premesso, il Ministero del lavoro ha affermato che, in ragione del conflitto bellico, per i residenti in Ucraina risulta difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti per accertare l’esistenza in vita, viste anche le difficoltà che incontrano le nostre Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati ad assolvere alla loro funzione di “testimoni accettabili”. Inoltre, anche i Patronati hanno segnalato che la grave situazione in cui si trova l’Ucraina ha determinato evidenti difficoltà operative da parte dei loro uffici locali.
Dunque, è necessario attuare tutte le iniziative volte ad agevolare i pensionati, residenti in Ucraina, interessati dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita iniziata a febbraio 2022, evitando contestualmente situazioni di rischio per la loro incolumità.
L’Inps non sospende i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022; non si ricorre, quindi, neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union (Messaggio 1 giugno 2022, n. 2302).
 

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17 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP: precisazioni

È previsto l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

 

L’agevolazione, destinata in origine ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2021 alle stesse iscrizioni per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
La legge di Bilancio 2022 ha esteso l’esonero altresì alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dalla data di inizio dell’attività saranno respinte.
Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022, il termine scade il prossimo 30 luglio (Circolare Inps n. 59/2022).

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11 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Domanda di deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa

Per l’anno 2022 la domanda per la deroga dal contributo minimo soggettivo Inarcassa deve essere presentata entro il 31 maggio 2022 se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00.

Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi all’INARCASSA.
La contribuzione è suddivisa in contributo soggettivo, contributo facoltativo, contributo integrativo e contributo di maternità/paternità.
Il contributo soggettivo è determinato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con la previsione di un contributo minimo, che prescinde dunque dall’ammontare del reddito.
Per l’anno 2022 il contributo minimo è pari a Euro 2.365,00.

Il Regolamento generale di previdenza Inarcassa prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Per l’anno 2022 la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta da chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00. In tal caso, l’aliquota del 14,5% dovrà essere applicata sul reddito effettivamente prodotto e il contributo soggettivo dovrà essere pagato entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione online.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno 2022 e 30 settembre 2022).

Fermo restando il limite reddituale, la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta dai soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
– essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
– non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
– non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
– non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
– non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio 2022, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso deve essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.
È possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.
La domanda è valida soltanto per l’anno in corso e deve essere presentata per ciascuna annualità per la quale si intende fruire della deroga.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 31 maggio 2022 esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.
L’Inarcassa ha precisato che la deroga può essere richiesta anche da chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

In sede di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 (entro il 31 ottobre 2023):
– se l’ammontare del reddito professionale risulta inferiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2023;
– se l’ammontare del reddito professionale risulta uguale o superiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie. Tale importo deve essere pagato entro il 31/12/2023.
La deroga viene automaticamente revocata in caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale 2022 entro il termine del 31/12/2023. In tal caso viene ripristinato l’obbligo di versamento del contributo minimo soggettivo , con applicazione delle relative sanzioni.

Per effetto della deroga al versamento del contributo minimo soggettivo viene ridotta l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. L’anzianità contributiva è riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
L’anzianità previdenziale intera può essere integrata successivamente richiedendo il riscatto con il versamento della differenza contributiva (integrazione volontaria).
La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato ed entro i cinque anni successivi.

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4 Maggio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Giornalisti: passaggio all’Inps della funzione previdenziale dal 1° luglio

Il servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” è stato implementato, al fine di consentire ai soggetti interessati e ai Patronati l’invio delle domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, saranno liquidate dall’Istituto.

Dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Pertanto, da tale data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
– direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica 3.0 e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Prestazioni pensionistiche – Domande”;
– utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
– chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164.
Dopo la scelta della domanda di interesse (pensione, ricostituzione, certificazione, ecc.), è necessario selezionare la gestione “Lavoratori Dipendenti” tramite l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo “INPGI” (Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886).

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22 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

INPS: il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

La titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo dei periodi di assicurazione.

Al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori, l’Inps ha chiarito che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi (D.Lgs. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (L. 228/2012), la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame.
Ciò tenendo conto altresì del chiarimento ministeriale relativamente alla totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006, in base al quale, avendo considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare.
Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.
Dunque, si intendono superate le disposizioni gia fornite in materia (paragrafo 3, circolare n. 71/2017), nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’articolo 18 della L. n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali (Circolare Inps 21 aprile 2022, n. 50).

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