Si comunica che, il congedo parentale SARS CoV-2″ per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi è stato prorogato fino al 31 marzo prossimo. Si tratta di uno specifico congedo indennizzato, denominato “Congedo parentale SARS CoV-2”, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali. Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
La domanda per i lavoratori dipendenti, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
1. selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
2. spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.
Inoltre, nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:
– il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria;
– il periodo all’interno del quale tali giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.
NEWS|LAVORO
Emergenza COVID-19: Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro
Le nuove disposizioni relative ai certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, come modificate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 Il Decreto Legge 7 gennaio 2020, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, nello specifico, all’art. 4-quinquies, dispone in materia di estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro.
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli D.L. 22 aprile 2021, n. 52 conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, (personale delle amministrazioni pubbliche; chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato) ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del D.L. n. 1/2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021:
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
– avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, di cui all’al decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
E’ vietato l’accesso dei lavoratori in oggetto ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo indicato. La sanzione amministrativa, prevista dal comma 1 del art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’art. 4-quater, c. 2, del D.L. n. 1/2022, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Fondo Sanitario Metasalute: Nuovo Regolamento
A decorrere dall’1/1/2022 entra in vigore il nuovo Regolamento del Fondo Sanitario Metasalute per i lavoratori metalmeccanici, approvato il 16 dicembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione
Il nuovo regolamento del Fondo Metasalute approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/12/2021, che disciplina l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria Metalmeccanica e dell’installazione di Impianti, decorre dal 1° gennaio 2022.
Come segnalato con circolare del Fondo Metasalute, le principali novità sono le seguenti:
Modifiche al Nucleo familiare
1) Potranno iscriversi gratuitamente al Fondo:
– i coniugi e i conviventi uniti civilmente fiscalmente a carico,
– i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali,
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) fino al compimento del 26° anno di età;
– i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età.
2) Potranno aderire a pagamento al Fondo, oltre ai coniugi, gli uniti civilmente, i conviventi di fatto non fiscalmente a carico anche i figli non fiscalmente a carico ma conviventi e i figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno di età.
3) A partire dall’anno 2022, nel caso un familiare non fiscalmente a carico decida di non aderire al Fondo, potrà iscriversi nuovamente trascorsi 3 anni dall’ultima adesione.
4) La contribuzione per i componenti del nucleo familiare fiscalmente non a carico e dei conviventi di fatto è incrementata a partire dall’anno 2022 come riportato nell’Allegato al Regolamento:.
Tabella della contribuzione per i componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto di cui all’art. 3.4 del Regolamento
Premi |
Nucleo Familiare non fiscalmente a carico |
---|---|
Massimali autonomi | |
Piano Base | 280,50 |
Piano A | 397,50 |
Piano B | 508,00 |
Piano C | 605,50 |
Piano D | 683,50 |
Piano E | 839,50 |
Piano F | 1.814,50 |
Modifiche relative alla contribuzione
1) Dall’1/4/2022 la contribuzione mensilmente dovuta dalle aziende per ciascun lavoratore dipendente iscritto al Fondo dovrà essere effettuata esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24 e sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS.
Modifiche per l’adesione collettiva ai piani integrativi (art.1 Allegato al Regolamento)
Il Fondo Metasalute per il 2022 e per il 2023 prevede i seguenti Piani Sanitari:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua;
– Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua;
– Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua;
– Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua;
– Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua;
– Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua;
– Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua.
Gli importi mensili sono determinati dividendo il premio annuo con arrotondamento al secondo decimale.
L’adesione dei lavoratori dipendenti ai sopra elencati Piani sanitari può avvenire solo in forma collettiva, per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori. In azienda possono essere attivati per i dipendenti – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre Piani sanitari.
Il Fondo richiede la produzione del relativo accordo o regolamento aziendale.
La selezione dei Piani, e quindi l’adesione non può essere variata in corso d’anno, ad eccezione del caso in cui intervengono modifiche al rapporto di lavoro del lavoratore all’intero dell’azienda (es. promozione/cambio di categoria) che determinino un nuovo Piano sanitario di riferimento, all’interno dei Piani già selezionati dall’Azienda, per accordo sindacale o regolamento. In tal caso l’Azienda dovrà richiedere in forma scritta, allegando la documentazione dell’accordo sindacale o del regolamento, al Fondo la modifica del piano per il lavoratore e la contribuzione del nuovo Piano sarà dovuta dal mese in cui viene richiesta la variazione.
A partire da gennaio 2022 le aziende non potranno attivare i piani sanitari integrativi fatta eccezione per quelle aziende che precedentemente a tale data avessero già effettuato tale scelta.
Per il 2022 e per il 2023 il Fondo darà tempestiva indicazione dei termini di comunicazione dei Piani. L’Azienda deve entrare nell’ “Area Riservata” presente sull’home page del sito del Fondo www.fondometasalute.it ed opzionare le soluzioni prescelte. La contribuzione verrà versata dall’azienda secondo i termini e le modalità previste dall’art. 10 del Regolamento vigente.
ARIS – CASE DI CURA PERSONALE MEDICO: Accordo del 21/12/2021
Il giorno 21/12/2021, si sono incontrati ARIS e FP-CGIL, UIL-FPL per sottoscrivere il verbale di adesione al CCNL 7/10/2020 per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali FP CGIL e UIL FPL – presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7/10/2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti – richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L’ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al Titolo III della Legge 300/1970.
Inps: applicativo domande telematiche per il diritto a pensione
Con la circolare Inps n. 4/2022 si rende noto il rilascio dell’applicativo per l’invio telematico delle domande di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 e si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).
Con la circolare n. 74/2021, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione della disposizione normativa in materia di contratti di lavoro con orario part-time verticale o ciclico.
Nello specifico, è stato precisato che, con riferimento ai periodi lavorativi successivi all’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021), corre l’obbligo di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Con riferimento ai periodi lavorativi anteriori a tale data, riferiti a contratti di lavoro in essere o esauriti, nonché anteriori all’operatività del sistema di inoltro delle denunce mensili con flusso UniEmens, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo per la presentazione telematica delle domande dirette alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, ricompreso entro il 31 dicembre 2020, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
– WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
– Contact Center Multicanale (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili.
L’utente può consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica.
La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande di accredito è contenuta nel Manuale utente consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito.
Nuove retribuzioni e mensilizzazione degli operai per l’industria della Carta
Dal corrente mese di gennaio 2022 scattano i nuovi aumenti retributivi e la mensilizzazione operai del settore Carta Industria.
Assografici, d’intesa con Assocarta, segnala che, con decorrenza 1° gennaio 2022, tenuto conto degli importanti elementi di modernizzazione contrattuale introdotti dal Contratto, è stata introdotta una specifica voce retributiva denominata “Elemento di Modernizzazione Contrattuale” che ha, parimenti, decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Questi, pertanto, i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1/1/2022
Cat. |
Par. |
TEM 2022 1° gen |
EMC 2022 1° gen |
incr tot 2022 1° gen |
Minimi dall’1/1/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 250 | 39.22 | 9.30 | 49.02 | 2.596.96 |
A Super | 249 | 39,06 | 976 | 43.82 | 2.538.74 |
A | 212 | 33,25 | 8.31 | 41.57 | 2 279,31 |
B/1 | 188 | 29.49 | 7.37 | 36.86 | 2.077.46 |
B/2 Super | 182 | 28,55 | 7.14 | 35.69 | 2.026.47 |
B/2 | 174 | 27,29 | 6.82 | 34.12 | 1.900,85 |
C/1 Super | 161 | 25.25 | 6.31 | 31.57 | 1.850.70 |
C/1 | 153 | 24,00 | 6.00 | 30.00 | 1.785.11 |
C/2 | 139 | 21.80 | 5.45 | 27.25 | 1.667,95 |
C/3 | 129 | 20,24 | 5,06 | 25.29 | 1 584.57 |
D/1 | 121 | 18.98 | 4.75 | 23.73 | 1 517.34 |
D/2 | 111 | 17,41 | 4 35 | 21 ,76 | 1.434.11 |
E | 100 | 15.69 | 3.92 | 19.61 | 1 342.22 |
Si ricorda, inoltre, che, come disposto dall’ipotesi di accordo del 28/7/2021, avrà luogo la mensilizzazione dei trattamenti degli operai, al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi di impiegati ed operai e di semplificare l’aspetto amministrativo, senza oneri o vantaggi per alcuna delle parti. La mensilizzazione della retribuzione valida per tutti i lavoratori in azienda entrerà in vigore dal 1°gennaio 2022.
La retribuzione mensile comporta, in estrema sintesi, che il dipendente mensilizzato percepisce ogni mese la stessa paga, a prescindere dalle giornate del mese stesso, mentre il dipendente con retribuzione oraria in alcuni mesi percepisce una retribuzione leggermente maggiore, in altri leggermente minore (le variazioni si compensano, portando al medesimo risultato).
In particolare, la mensilizzazione della retribuzione è di fatto una semplificazione del calcolo della retribuzione che viene erogata in misura fissa mensile utilizzando il divisore orario contrattuale (173) anziché sulla base delle ore effettivamente lavorate ogni singolo mese. Tale modalità di calcolo non comporta differenze retributive rispetto alla paga oraria in quanto non è altro che una media annuale delle ore lavorabili di ogni singolo mese dell’anno.
La mensilizzazione viene normalmente applicata per il calcolo delle seguenti casistiche standard:
– retribuzione per lavoro ordinario;
– godimento ferie, ROL ed Ex Festività;
– festività infrasettimanali godute;
– permessi sindacali;
– malattie entro i tre giorni (carenza);
– altre assenze retribuite che non prevedano indennità e/o integrazioni da parte degli enti assistenziali.
Per effetto di quanto sopra il lavoratore, a prescindere dalla quantità di ore ordinarie lavorate e dalle ore di ferie e/o festività godute, percepirà sempre l’intera retribuzione lorda mensile pari a 173 ore.
Le variabili diverse da ferie, ROL, Ex Festività e festività godute, è prassi che continuino ad essere trattate sulla base della effettiva prestazione lavorativa, ad esempio:
– maggiorazioni per lavoro in turni (diurno o notturno);
– lavoro festivo;
– lavoro domenicale;
– lavoro straordinario.
Il lavoratore continuerà pertanto a percepire mese per mese la retribuzione per lavoro straordinario, le maggiorazioni per lavoro a turno e per il lavoro festivo e domenicale sulla base delle ore effettivamente prestate.
Le assenze che comportano pagamento della retribuzione verranno evidenziate nel prospetto retributivo (LUL) ai soli fini figurativi e/o ai soli fini di separata contabilizzazione dei singoli istituti.
In base al tipo di assenza verranno esposte le eventuali indennità a carico dell’istituto e le integrazioni a carico azienda (se dovute).
Qualora le esigenze derivanti dalle normative assistenziali/previdenziali richiedessero un assoggettamento di taluni istituti secondo sistemi di calcolo a giorni, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi erogati in misura fissa mensile e che per loro natura possono avere riflessi sulle componenti indirette della retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di assunzione nel corso del mese, al lavoratore verrà riconosciuta la retribuzione afferente alle ore effettivamente lavorate.
Infine, la mensillizzazione della retribuzione operai è determinante per il processo di armonizzazione della disciplina operai/impiegati condiviso dalle parti stipulanti, finalizzato al superamento delle differenti disposizioni normative riferite ad istituti analoghi. In sede di stesura.