Il C.d.A. del FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – ha deliberato la proroga delle misure anti Covid-19 previste per i lavoratori iscritti, a tutto il periodo di stato di emergenza proclamato dal Governo Il C.d.A. del FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – ha deliberato la proroga, per tutto l’attuale periodo di stato di emergenza proclamato dal Governo, delle misure a sostegno degli iscritti per affrontare la pandemia Covid-19. Pertanto, così come previsto nell’anno 2021, si applicano le seguenti “Regole dei rimborsi Fasie”: “Ogni titolare (capo nucleo) d’iscrizione al FASIE, a seguito di prescrizione medica, potrà effettuare gratuitamente un tampone rapido presso le strutture convenzionate (il costo non verrà detratto dai massimali previsti ordinariamente). Il titolare d’iscrizione, come detto munito di prescrizione medica, attraverso il servizio clienti potrà richiedere le informazioni necessarie e prenotare, presso le strutture convenzionate, l’esecuzione del tampone rapido. Oltre a quanto sopra previsto, non sono oggetto di rimborso il tampone rapido antigenico, il test sierologico ed il tampone molecolare, compresi i relativi ticket. Per l’intero periodo, restano in vigore i rimborsi al momento previsti per i casi di ricovero ospedaliero(secondo i limiti e le modalità definite nel Piano Sanitario) e per la terapia intensiva causa Covid-19.”
NEWS|LAVORO
Reddito di cittadinanza: sanatoria requisito di residenza
Per i richiedenti il reddito di cittadinanza che al momento della presentazione della domanda non sono risultati iscritti nei registri anagrafici nonostante siano presenti sul territorio italiano da almeno 10 anni, è riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando entro 30 giorni dall’accertamento di mancanza del requisito la richiesta di iscrizione all’anagrafe (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 21 dicembre 2021, n. 10155) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre alla sanatoria in favore dei richiedenti il reddito di cittadinanza (RdC) che al momento di presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non risultavano iscritti nei registri anagrafici.
Si ricorda che tra le condizioni per beneficiare del reddito di cittadinanza è richiesta la residenza in Italia per almeno 10 anni e la mancata iscrizione nelle anagrafi estere o all’AIRE nei 2 anni precedenti la domanda, in modo continuativo.
Il Ministero chiarisce che è possibile sanare la situazione, provvedendo alla iscrizione anagrafica, a condizione che la presenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma sia stata opportunamente documentata e accertata (dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
La responsabilità di determinare la validità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano quando non era iscritto nei registri dell’anagrafe compete al Comune.
Al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della domanda, il richiedente, per il quale sia stata accertata la residenza effettiva, ha la possibilità di richiedere l’iscrizione nei registri anagrafici entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici. In mancanza di tale iscrizione il beneficio è revocato.
Come accennato in precedenza, il richiedente/beneficiario che dimostri di essere presente sul territorio italiano per la durata richiesta, inoltre, non deve risultare iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE, tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci.
In relazione al requisito della residenza sul territorio nazionale, il Ministero ha precisato che, secondo il principio affermato in giurisprudenza, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, precisando che per l’individuazione di tale luogo devono sussistere in capo al soggetto due elementi:
– uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo;
– uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.
La sussistenza dell’elemento soggettivo non può ritenersi configurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE o presso le anagrafi estere; ciò in quanto il soggetto non ha attivato, come avrebbe dovuto, la procedura prevista per l’iscrizione all’anagrafe italiana.
Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE o le anagrafi estere non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.
Nuova procedura Metasalute per familiari non fiscalmente a carico
Il Fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute) con circolare n. 1/2022 ha comunicato che dall’11 al 31 gennaio 2022 è disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico per l’anno 2022.
Dall’11 al 31 gennaio 2022 sarà disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento per l’anno 2022 dei familiari non fiscalmente a carico.
Le date indicate rappresentano l’unica finestra utile per l’inserimento dei familiari non a carico per l’anno 2022 e al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei familiari a pagamento.
Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si sta chiedendo l’iscrizione, ossia il 2022.
È consentita l’adesione a pagamento dei seguenti componenti non fiscalmente a carico del nucleo familiare:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile);
– figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
– figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno d’età.
Il Fondo, ai sensi dell’art.4 del Regolamento, potrà richiedere all’iscritto la produzione della documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell’adesione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico e dei conviventi (es. stato di famiglia, sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l’affidamento dei figli all’ex coniuge).
Il lavoratore aderente a Metasalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico deve accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla propria Area Riservata con le credenziali generate al momento della registrazione e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento 2022” presente nella sezione “Familiari”.
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non fiscalmente a carico di cui all’art. 3.4 del Regolamento è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto e deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nel Manuale Dipendente.
La contribuzione per l’adesione a pagamento di cui all’art.2 dell’Allegato al Regolamento per ciascun componente del nucleo familiare non a carico e dei conviventi di fatto è di seguito riepilogata:
Premi |
Nucleo Familiare non fiscalmente a carico |
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Massimali autonomi |
Piano Base | 280,50 euro |
Piano A | 397,50 euro |
Piano B | 508,00 euro |
Piano C | 605,50 euro |
Piano D | 683,50 euro |
Piano E | 839,50 euro |
Piano F | 1.814,50 euro |
L’iscrizione si perfeziona solo con l’incasso del pagamento tramite MAV che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
In assenza di pagamento la copertura non verrà attivata.
Si precisa che le eventuali richieste di restituzione delle quote versate dal lavoratore dipendente che valuti di aver effettuato l’iscrizione a pagamento per errore dovranno pervenire a codesto Fondo entro e non oltre il 31 gennaio 2022 tramite l’apposita funzionalità disponibile nella sezione “Lista MAV generati” e illustrata nel Manuale Rimborso MAV familiare a pagamento. Dal 1° febbraio 2022 non sarà più possibile effettuare le richieste di rimborso dei MAV generati per uno o più familiari paganti.
I lavoratori che nel 2021 hanno attivato il Piano D con il Flexible Benefit potranno attivare per i propri familiari NON fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi.
Saranno abilitati all’inserimento dei familiari NON fiscalmente a carico i lavoratori “in copertura” e “in attesa di copertura”. Non sarà consentita l’iscrizione dei familiari a pagamento per i lavoratori che risulteranno “fuori copertura”.
Per ciascun familiare non fiscalmente a carico l’assistenza diretta sarà attiva dal 8/2/2022. Il regime rimborsuale sarà attivato dal 1° gennaio 2022 o dalla data di decorrenza della copertura 2022 del lavoratore titolare capo nucleo ma la richiesta del rimborso delle prestazioni sanitarie per tale periodo potrà essere presentata a partire dal 8/02/2022. Sono ammesse al regime rimborsuale solo le spese per prestazioni effettuate presso le strutture non convenzionate, alle condizioni e nei limiti dei Piani Sanitari 2022-2023.
I lavoratori con decorrenza copertura successiva al 1/1/2022 attiveranno la copertura per i propri familiari paganti dalla data di inizio della propria copertura, pur versando l’intero premio annuale.
L’iscrizione al Fondo del familiare pagante cesserà il 31 dicembre 2022.
Gestione Inps contributi per assistenza contrattuale (FIDEF)
Con circolare Inps n. 5/2022 sono state fornite le indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF),dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro. In data 1° dicembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF), sulla base dello schema convenzionale per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Lavoratori autonomi occasionali: prime indicazioni sulla comunicazione all’INL
L’INL fornisce le prime istruzioni sull’obbligo di del comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. Dal 21 dicembre 2021, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione degli obblighi in parola si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
Il novo obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata: le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996); i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto; le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame; i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’obbligo suddettoriguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2021 compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato).
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Sottoscritto il preaccordo per il personale delle Scuole private – Agidae
Stipulata la preintesa del CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE
L’Intesa decorre dal 1/1/2021 e scade il 31/12/2023. Le parti a seguito della trattativa siglano il preaccordo contrattuale riservandosi la firma sul testo contrattuale definitivo a seguito dei dovuti passaggi nei rispettivi organismi statutari
Gli aumenti contrattuali previsti dal saranno corrisposti a tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle.
Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo dall’1/1/2019.
Liv |
31/12/2018 |
1/12/2021 |
1/12/2021 |
1/9/2022 |
1/9/2022 |
01/12/2023 |
01/12/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.513,13 | 29,05 | 1.542,18 | 30,69 | 1.572,87 | 30,67 | 1.603,54 |
2 | 1.554,90 | 29,85 | 1.584,75 | 31,54 | 1.616,29 | 31,52 | 1.647,81 |
3 | 1.598,40 | 30,69 | 1.629,09 | 32,42 | 1.661,51 | 32,40 | 1.693,91 |
4 | 1.646,60 | 31,61 | 1.678,21 | 33,40 | 1.711,61 | 33,38 | 1.744,99 |
5 | 1.726,80 | 33,00 | 1.759,80 | 35,00 | 1.794,80 | 35,00 | 1.829.80 |
6 | 1.915,51 | 36,78 | 1.952,29 | 38,85 | 1.991,14 | 38,83 | 2.029,97 |
Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30/6/1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.
Liv. |
Ex I Cat. |
Liv. |
Ex II Cat. |
Liv. |
Ex III Cat. |
---|---|---|---|---|---|
Superminimo al 31/12/2005 |
Superminimo al 31/12/2005 |
Superminimo al 31/12/2005 |
|||
I | 125,88 | I | 93,39 | I | 58,55 |
II | 153,51 | II | 122,57 | II | 72,88 |
III | 207,64 | III | 165,61 | III | 75,98 |
IV | 214,72 | IV | 150,85 | IV | 72,21 |
V | 273,61 | V | 198,75 | V | 100,36 |
VI | 396,07 | VI | 309,12 | VI | 151,07 |
CONTRATTO A TERMINE
L’apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni. I contratti a tempo determinato con personale docente abilitato possono avere una durata massima di 12 mesi estensibili a 24 mesi secondo il sopra citato comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/15 s.m.i., Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 4 volte nell’arco dei complessivi 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell’Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.
In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione.
II rapporto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto avente ad oggetto l’incarico iniziale di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi prorogabile di ulteriori 72 mesi e ulteriormente prorogabili fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne permettono il conseguimento.
La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro
Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l’abilitazione richiesta.
Qualora il docente acquisisca l’abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata;-qualora l’abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattici possono essere richieste le 70 ore annue. Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore didattico, data la natura strettamente fiduciaria dell’incarico, il contratto sarà a tempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% de! numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2022.
CONTRATTO INTERMITTENTE
Per il personale non docente
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);
b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
Per il personale docente
per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, “Supplenza personale docente”.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo mensile. In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI. Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo Contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva
BANCA ORE – Personale non docente
La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’in-tera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo.
FERIE SOLIDALI
Si istituiscono le ferie solidali al fine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i dipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
E’ possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino a un massimo di 8 giorni.
MATERNITA’
Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 90 % della retribuzione media globale giornaliera.