Prorogate, fino al 31 marzo, le misure straordinarie Covid-19 per i lavoratori dell’artigianato iscritti al Fondo San.Arti. Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, il Fondo SAN.ARTI. ha deciso di prorogare le misure straordinarie per l’emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Seguono, in sintesi, le prestazioni comprese:
– INDENNITÀ PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL VIRUS:
In caso di ricovero dovuto a contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una indennità per ogni notte di degenza presso la struttura sanitaria, per un periodo non superiore a 50 giorni l’anno
– INDENNITÀ FORFETTARIA POST-RICOVERO:
In caso di ricovero per COVID-19 è riconosciuta una indennità forfettaria post ricovero o post ricovero in terapia intensiva, qualora la degenza abbia comportato la permanenza in terapia intensiva
– RIMBORSO DELLE FRANCHIGE:
Rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate fino al 31 marzo 2022 presso la rete di strutture convenzionate UniSalute
Il Fondo, inoltre, ricorda che, in caso di prescrizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per avvenuto contagio dal virus COVID 19 entro il 30 giugno 2021, è ancora possibile richiedere un’indennità di € 30 al giorno per un periodo massimo di 10 giorni l’anno.
NEWS|LAVORO
Credito Cooperativo: integrazione al Protocollo misure sicurezza covid-19
Siglato il 28/1/2022, tra la FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UGL CREDITO, la UILCA, il verbale di integrazione al Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7/5/2020 in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo. Le parti convengono che le misure di seguito condivise si intendono vigenti ed operative a decorrere dall’1/2/2022 e sino al 31/3/2022.
Le parti, ferma l’applicazione delle misure previste nel Protocollo 7/5/2020, ne ribadiscono l’importanza, con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento interpersonale, dell’adeguata pulizia e sanificazione dei locali, dell’uso del gel igienizzante e delle mascherine.
A tale riguardo, le Aziende mettono a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori le mascherine di tipo FFP2, con priorità per le figure a contatto con il pubblico qualora si verifichino in questa fase di avvio difficoltà di approvvigionamento o distribuzione delle stesse.
Il ricorso al lavoro agile nella Categoria continua a costituire, nell’attuale fase, un modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, ferma in ogni caso l’esigenza di salvaguardare l’operatività dei servizi, anche con particolare riferimento all’apertura delle filiali. Inteso che il ricorso al lavoro agile è a tutela della salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori, in particolare di quelli fragili.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 7/1/2022, n. 1 ed al DPCM 21/1/2022, che prevedono l’obbligo per la clientela di possesso delle certificazioni verdi Covid 19 per accedere anche ai servizi bancari e finanziari, le Parti hanno approfondito i connessi profili applicativi ed hanno individuato le seguenti specifiche misure che decorrono dall’1/2/2022:
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà alla clientela attraverso i propri canali l’obbligo del possesso della certificazione verde dall’1/2/2022 per accedere ai servizi bancari e finanziari;
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate in coerenza delle previsioni di legge e dei chiarimenti del Governo per le verifiche del possesso della certificazione verde alla clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari;
– la rilevazione delle certificazioni verdi Covid 19 può essere effettuata, anche a campione, attraverso dispositivi tecnici automatici (totem,…) o da personale esterno, ovvero da personale dell’Azienda, preferibilmente con strumenti messi a disposizione dalla stessa Azienda.
– nei confronti delle Lavoratrici/Lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);
– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;
Fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone “rosse”, l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze della clientela stessa solo per operazioni di cassa non differibili.
Edilizia Artigianato Marche: accordo per la determinazione dell’E.V.R.
Firmato il 24/1/2022, tra ANAEPA – Confartigianato Imprese delle Marche, CNA Costruzioni delle Marche, FIAE Casartigiani delle Marche, CLAAI delle Marche e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL regionale, l’accordo per la determinazione dell’EVR per l’anno 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche
Le Parti firmatarie dell’accordo del 24/1/2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche, sulla base della verifica congiunta effettuata sui dati relativi al periodo di riferimento previsto dal CCRL di settore e verificato tutti 5 gli indicatori risultano positivi, hanno provveduto a determinare il valore dell’Elemento Variabile Retributivo (EVR) che sarà corrisposto per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022, secondo la tabella di seguito riportate:
Livello |
EVR dal 1/1/2022 |
---|---|
7 | 68,58 |
6 | 60,02 |
5 | 50,01 |
4 | 46,33 |
3 | 43,32 |
2 | 38,30 |
1 | 33,45 |
Regime Impatriati: dipendente in smart working in Italia con datore di lavoro estero
31GEN 2022 Il lavoratore rientrato in Italia potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working in Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 gennaio 2022, n. 55). Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante, cittadino italiano, riferisce di essere iscritto all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) dal 2012 e residente in un Paese dell’Unione Europea dal 2018, quando ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente presso una società ivi residente, rivestendo il ruolo di quadro/dirigente come “Chief Strategy Marketing and M&A Officer”. Tale posizione è stata mantenuta fino a giugno 2021.
A partire dal mese di luglio 2021, il medesimo datore di lavoro ha comunicato all’Istante la promozione al ruolo di livello quadro/dirigente di “Franchise Director SSP and PEN”.
Successivamente, l’Istante ha manifestato al proprio datore di lavoro la volontà di trasferirsi a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working da tale Stato per le annualità a venire.
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se, una volta rientrato in Italia, potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i redditi di lavoro dipendente ivi prodotti a partire dall’anno di imposta 2022, con l’eventuale possibilità di fruire della suddetta agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta, laddove siano integrati i requisiti ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16.
Con specifico riferimento al datore di lavoro non residente, la normativa non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, il lavoratore potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working” a decorrere dal periodo d’imposta 2022, a condizione che trasferirà la residenza fiscale in Italia.
Qualora il lavoratore dovesse acquisire in futuro anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma potrà, altresì, fruire dell’estensione temporale del beneficio fiscale in esame ad ulteriori cinque periodi di imposta, secondo quanto previsto dal comma 3- bis del succitato articolo 16.
On line il nuovo Piano Sanitario del Fondo Est
Bloccate le prestazioni previste per contrastare le conseguenze del Covid-19 del Fondo Est per i settori commercio, turismo servizi e affini Il Fondo Est comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, il pacchetto emergenziale relativo al Covid-19 non è più previsto tra le misure garantite da Fondo, né in forma diretta né intermediata.
Le prestazioni previste dal suddetto pacchetto, fruite entro il 31/12/21, saranno ammesse a rimborso entro i termini previsti.
In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Covid- 19, il Fondo aveva deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Per tutte le garanzie vigenti anche nell’anno 2022, gli iscritti potranno fare riferimento alla sezione Piano Sanitario.
Il fondo ricorda che il nuovo IBAN nel caso di versamento del contributo a Fondo Est a mezzo bonifico Bancario: è il seguente: IT15C0503403265000000058300.
Sistema sicurezza della bilateralità nell’artigianato dell’Emilia Romagna
Siglato il 25/1/2022, tra la CNA Emilia Romagna, la CONFARTIGIANATO Emilia Romagna, la CASARTIGIANI Emilia Romagna, la CLAAI Emilia Romagna e la CGIL Emilia Romagna, la CISL Emilia Romagna, la UIL Emilia Romagna, l’accordo di adeguamento versamento al sistema sicurezza della bilateralità artigiana per imprese non applicanti contratti artigiani aderenti alle associazioni artigiane. Le Parti Sociali dell’Artigianato consentono l’adesione al sistema Sicurezza della Bilateralità artigiana anche alle imprese aderenti le Associazioni Artigiane che non applichino contratti artigiani e le cui bilateralità contrattuali non prevedano o non abbiano ancora attivi sistemi di rappresentanza territoriale per la sicurezza dei lavoratori. L’adesione si concretizza con il versamento di quote di bilateralità annuali per dipendente attraverso il DM10 codice W150.
In questi anni è aumentato l’impegno delle Parti Sociali in questa attività attraverso il lavoro di informazione controllo degli RLST il coordinamento degli OPTA e l’intervento dell’organismo Regionale OPRA nell’attività di interlocuzione, in particolare con la Regione Emilia Romagna, al fine di addivenire a protocolli di intesa per la garanzia della sicurezza dei lavoratori e delle imprese, ed anche di EBER nelle campagne informative su diversi temi quali “sani stili di vita” anche sui luoghi di lavoro, “movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi” e la ricerca di soluzioni pratiche ed efficaci.
In considerazione di ciò ed anche in relazione all’adeguamento contributivo alla bilateralità previsto dalle Parti Sociali Nazionali, con accordo del 17/12/2021, per le aziende applicanti contratti artigiani, che porta a € 139,80 la quota di adesione annuale, Le Parti Sociali costituenti EBER definiscono in 30 euro annui l’importo per dipendente da versare nel mese di febbraio di ogni anno tramite DM 10 codice W150 con le modalità previste ed indicate sul sito www.eber.org alla voce come aderire.
Di questa quota € 20,45, di cui € 7,36 a favore delle attività formative, saranno a disposizione delle Parti Sindacali per le attività previste dall’accordo interconfederale Regionale sicurezza del 23/12/2011 e dal regolamento Regionale OPRA del 17/5/2012 e € 9,55 a disposizione delle Parti Sociali in EBER a favore di attività promozionali, informative ed altro inerenti i temi della Sicurezza dei lavoratori.