Siglato il 18/1/2022, tra l’ANCE Biella, la CNA Biella, la CONFARTIGIANATO Biella, la CONFESERCENTI del Biellese, l’Unione Industriale Biellese e la CGIL di Biella, la CISL di Biella, la UIL di Biella-Vercelli, il seguente protocollo d’intesa. Le finalità del Protocollo di Intesa sono quelle di:
– rispondere in modo efficace ai cambiamenti che il mercato del lavoro ha subito, non solo a causa della pandemia;
– mettere in campo strumenti generalizzati e al contempo personalizzati, che consentano di gestire e affrontare i cambiamenti e le sfide che il contesto economico propone, sia nel breve sia nel medio periodo;
– assicurare al sistema produttivo e alle persone un’offerta formativa flessibile e tempestiva, strettamente legata alle reali e contingenti esigenze delle imprese e che sappia valorizzare le abilità e le conoscenze già acquisite da parte delle persone occupate ed inoccupate.
A fronte delle trasformazioni connesse alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’innovazione di processi e di prodotto delle imprese, risulta essenziale adeguare le competenze interne alle aziende e dei lavoratori, utilizzando e migliorando tutti gli strumenti informativi e formativi.
Nel breve termine, il portale “IOLAVORO”, la piattaforma di Agenzia Piemonte Lavoro, viene individuato come lo strumento che è in grado di fornire le informazioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Le Parti firmatarie del presente Protocollo, ciascuna nel proprio ambito, perciò si impegnano a sensibilizzare l’utilizzo del predetto “portale” sia da parte delle imprese e sia dei singoli candidati.
Nel medio periodo è necessario individuare i futuri fabbisogni professionali delle imprese al fine di migliore l’orientamento e l’efficacia dell’offerta formativa, avendo come obiettivo il rafforzamento e l’acquisizione delle competenze e della occupabilità dei giovani, la definizione e programmazione di percorsi formativi e di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nonché percorsi formativi rivolti agli “adulti” che, per la mancanza di adeguamento delle competenze possedute, rischiano di essere espulsi dal mercato del lavoro e necessitano pertanto di percorsi di formazione che consentano di adattare le competenze professionali ai fabbisogni dell’economia locale.
NEWS|LAVORO
Video-guida personalizzata e interattiva relativa alle domande di pensione accolte
L’INPS, con il messaggio del 7 febbraio 2022, n. 585, comunica l’estensione della modalità innovativa di comunicazione personalizzata alla prima liquidazione delle domande di pensione della Gestione Privata. Progressivamente, saranno coinvolti anche i neopensionati iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL). L’INPS ha sperimentato, nel corso del 2021, una nuova ed efficace modalità di comunicazione personalizzata, proattiva e interattiva con gli utenti che hanno avuto una domanda accolta di indennità di disoccupazione NASpI.
L’utente viene raggiunto automaticamente da una notifica tramite SMS/e-mail, con la quale l’Istituto comunica che la domanda è stata accolta e segnala la presenza di una video-guida dedicata alla propria NASpI, accessibile sia all’interno della sua area riservata “MyINPS” sia attraverso il QR code inserito nelle lettere con oggetto “Domanda NASpI Accolta”. Inoltre, da dicembre 2021 la notifica con il link di accesso alla video-guida NASpI è stata inserita anche nell’app IO. A breve, la video-guida personalizzata sarà accessibile tramite il QR code inserito nella lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento.
Ai destinatari del modello di comunicazione di liquidazione della pensione nella Gestione privata (modello “TE08 PL”) sarà recapitato un provvedimento che prevede la possibilità di accedere a una video-guida interattiva mediante un percorso personalizzato raggiungibile attraverso QR code o link dedicato, riportato nella pagina iniziale del provvedimento.
La nuova video-guida personalizzata e interattiva evidenzia, in linea generale, le informazioni principali contenute nel provvedimento di prima liquidazione della pensione (modalità di calcolo, importo, tassazione) che il neopensionato riceve via posta e trova archiviato nella sua “Cassetta postale online”, sempre accessibile nel portale INPS con le proprie credenziali.
Il video illustra, inoltre, i principali obblighi del pensionato verso l’INPS e i servizi che l’interessato potrà utilizzare per controllare ogni mese il proprio cedolino di pensione e confrontarlo con quello dei mesi precedenti, scaricare il certificato di pensione (ObisM) e la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi annuale, richiedere le detrazioni per carichi di famiglia e variare le coordinate bancarie per il pagamento.
La video-guida chiarisce agli utenti, inoltre, i casi in cui l’Istituto ha l’obbligo di ricalcolare annualmente le pensioni in base ai redditi dichiarati e fornisce, per coloro che sono interessati da prestazioni collegate al reddito (ad esempio, quattordicesima, integrazione al minimo, maggiorazione sociale), indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni reddituali.
La video-guida presenta un elevato livello di personalizzazione in quanto ciascun video ha uno specifico contenuto informativo legato alle caratteriste proprie del pensionato destinatario della comunicazione. Il video, pertanto, ha una durata variabile, dai 3,5 ai 5 minuti, in relazione alle tipologie di informazioni in esso inserite.
Al fine di favorire un migliore accesso alle informazioni messe a disposizione dell’Istituto, nel video viene anche raccomandato di aggiornare i propri contatti telematici nell’area “MyINPS”.
Al termine del video, infine, sono riportati l’elenco dei servizi citati con i pulsanti per accedervi direttamente.
Oltre al QR code presente nella lettera del provvedimento di pensione (modello “TE08 PL”), per accedere alla video-guida gli utenti possono utilizzare i seguenti canali digitali:
– Area riservata “MyINPS” nel portale www.inps.it, accessibile con credenziali SPID almeno di livello 2, CIE o CNS: agli utenti che abbiano fornito il numero di cellulare e/o l’e-mail aggiornati, l’Istituto invia mediante SMS ed e-mail l’avviso con il link alla video-guida presente nell’area riservata “MyINPS”;
– App IO: l’utente neopensionato, che accede con le proprie credenziali all’applicazione mobile, trova la notifica contenente il medesimo testo dell’avviso presente in “MyINPS” con il link di accesso alla video-guida.
La video-guida resterà a disposizione degli utenti per sei mesi, così da assicurare un accesso guidato e semplificato ai servizi di consultazione e per l’invio di dichiarazioni (detrazioni fiscali: domanda e gestione; dichiarazione reddituale: RED semplificato) utili al neopensionato per controllare e gestire la propria pensione.
Le visualizzazioni e le interazioni da parte degli utenti saranno costantemente monitorate in forma anonima tramite un’apposita dashboard per assicurare il corretto avvio della produzione e della distribuzione e per verificare il livello di efficienza ed efficacia della campagna di comunicazione, anche tramite il confronto con i dati della piattaforma di Customer relation management (CRM) dell’INPS.
Lo storyboard che mostra i contenuti proposti nella video-guida e la tabella con le otto versioni personalizzate generate per uso interno sono a disposizione di tutto il personale dell’INPS nell’area intranet nella Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna al percorso “Comunicazione – Prodotti” > sezione “Video guide interattive per gli utenti” > pagina “Video guida per neopensionati”.
Scadenza iscrizione Familiari non Fiscalmente a Carico all’ EBM Salute
Scade, il 28 febbraio, il termine per estendere la polizza anche i familiari fiscalmente non a carico al Fondo Sanitario EBM Salute per i lavoratori del settore della Metalmeccanica PMI Per il 2022 l’adesione a pagamento potrà essere effettuata tramite l’Area Riservata EBM Salute fino al 28 febbraio 2022.
Il Manuale per la Gestione dei Familiari a Pagamento è disponibile cliccando sul box Campagna Adesioni Familiari NON a Carico al seguente link.
Sono inclusi:
– Il coniuge, compreso il convivente di fatto (di cui alla L.76/2016) fiscalmente a carico
– I figli risultanti dallo stato di famiglia fiscalmente a carico.
Le condizioni per inserire un nuovo familiare non fiscalmente a carico (familiare a pagamento)
• Il Lavoratore (Titolare della Polizza) deve essere iscritto al fondo EBM Salute e deve essere registrato all’Area Riservata EBM Salute;
• Il Familiare NON Fiscalmente a Carico (Familiare a Pagamento) non deve essere un lavoratore Titolare di Polizza su EBM Salute;
• Il Familiare a Pagamento, che si intende inserire, NON deve essere già censito come Familiare Fiscalmente a Carico.
La data di inizio copertura della Polizza per il Familiare a Pagamento non può essere precedente alla data di inizio copertura dalla Polizza per il Lavoratore (Titolare) nell’anno di riferimento della polizza.
CCNL Dirigenti Aziende del terziario: Accordo Copertura “Infortuni”
Sottoscritto il 21/12/2021, tra CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e MANAGERIALIA, l’accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni nella convenzione Pastore, per i Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi In ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’accordo del 16/6/2021 per i Dirigenti del terziario, l’Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore.
La copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
La nuova copertura “Infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea appendice, con decorrenza 1/1/2022.
Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui.
Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00, con la conseguenza che il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi euro 5.048,26 annui.
Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all’art. 28 del CCNL 31/7/2013 e successive modificazioni.
Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano già rinnovato, nel corso del 2021, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell’art. 18 comma 7 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative. In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore entro il 1/1/2023.
La somma massima assicurata tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore è calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Dal momento che il dettato contrattuale non prevede limiti di sorta, i datori di lavoro dovranno quindi avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti dall’art. 18 comma 7 del CCNL.
Certificato tardivo per congedo di maternità “flessibile”: la pronuncia della Cassazione
08 febb 2022 Relativamente al congedo di maternità, la mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità. Nel caso, una lavoratrice conveniva in giudizio l’Inps chiedendo di ordinare all’istituto di accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità e concederle pertanto di assentarsi dal lavoro per i quattro mesi successivi al parto e quindi sino al 27.1.2022. La medesima lavoratrice ha chiesto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, di ordinare all’Istituto previdenziale, in via di urgenza, di riconoscerle il congedo con opzione per la flessibilità e concederle, pertanto, di assentarsi dal lavoro per i 4 mesi successivi al parto.
L’Inps ha chiesto il rigetto del ricorso in mancanza dei presupposti per accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità, poiché il certificato medico inviato non sarebbe stato idoneo, in quanto non rilasciato nel corso del settimo mese di gravidanza. Come lo stesso istituto ha riconosciuto, il secondo certificato del medico del lavoro competente è stato emesso durante il settimo mese di gravidanza, mentre il primo certificato – secondo l’Istituto – non sarebbe idoneo in quanto emesso con quattro giorni di anticipo rispetto all’inizio del settimo mese di gravidanza.
Tale circostanza non risulta provata e occorre attenersi all’attestazione del medico ginecologo. Tanto basta per riconoscere la validità di entrambi i certificati e la sussistenza nel diritto rivendicato con il ricorso.
Va peraltro condiviso quanto affermato in sede di discussione dalla difesa della parte ricorrente, ovvero che il diritto oggetto del presente giudizio non è disponibile e pertanto nel caso in cui da lavoratrice abbia offerto la propria prestazione di lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza, ha diritto all’astensione per i successivi quattro mesi.
In materia, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In caso di congedo flessibile la legge prevede che le certificazioni mediche devono essere preventive. La conseguenza è che se la donna viene adibita al lavoro oltre il settimo mese in assenza di tale certificazione si applica la sanzione dell’art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia consapevole dello stato di gravidanza. Le regole e le sanzioni sono queste, continuano i giudici, non ne sono previste altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.
Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile.
La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.
La riduzione della indennità da 5 mesi complessivi a 4 che l’INPS ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri.
Consulenti del lavoro: presentazione domande per gli esami di abilitazione 2022
07 febb 2022 La domanda deve essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022. La domanda di ammissione all’esame di Stato deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro disponibile sul proprio sito internet la procedura per presentare la domanda telematica secondo l’apposito modello.
L’accesso alla procedura avviene eclusivamente tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla stessa domanda.
La medesima domanda deve essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022. Il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro deve essere eseguito tramite la modalità disponibile nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID.
In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando.
I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
Le prove scritte hanno inizio alle ore 8:30 antimeridiane nei seguenti giorni:
– 8 settembre 2022: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
– 9 settembre 2022: prova teorico-pratica in diritto tributario.
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione “Avvisi e bandi” e dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it fino alla data di inizio degli stessi.