Dal prossimo 1 maggio, l’unico canale valido per assolvere l’obbligo della comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali è quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro. Dal 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in parola accessibile tramite SPID e CIE.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile prossimo, è possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
Come anticipato, invece, a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non sono ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (Nota INL 28 marzo 2022, n. 573).
NEWS|LAVORO
CCNL Autostrade: alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto
Siglato il 14/3/2022, tra AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.A. e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA CISAL, la UGL VIABILITA’, l’accordo che ha regolamentato l’accesso al “lavoro agile”. Con il presente accordo le Parti condividono la necessità di una equilibrata alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto e sul conseguente ripensamento del tempo e dello spazio di lavoro, al fine di coniugare le esigenze produttive dell’Azienda con quelle di contemperamento tra tempi di vita e di lavoro, nonché di recupero della socialità dei lavoratori.
Le Parti, oltre a garantire nella massima sicurezza il graduale rientro in sede dei lavoratori in vista del definitivo superamento dell’emergenza epidemiologica ed una equa rotazione per i lavoratori tra lavoro in presenza e lavoro agile, ritengono opportuno introdurre modalità organizzative per la realizzazione ed il consolidamento delle istanze di mobilità sostenibile e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali intendono farsi promotrici.
Le Parti, al fine di assicurare il miglior coordinamento tra le discipline del lavoro in presenza e del lavoro da remoto, riconoscono quali valori fondativi: la fiducia, la collaborazione, la trasparenza, la digitalizzazione, l’management by objectives, la responsabilità, l’inclusione delle diversità, l’operational excellence, la cultura del feedback, il life long learning.
L’adesione al nuovo modello ibrido di lavoro è volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato che sottoscriveranno l’apposito accordo individuale in allegato e scaricabile dal portale welfare.
Sono esclusi dal modello ibrido i lavoratori turnisti con mansioni operative.
Le Parti riconoscono che la prestazione di lavoro può essere organizzata per fasi, cicli e obiettivi e può essere resa indistintamente in presenza o da remoto.
Nel modello di lavoro ibrido, la settimana lavorativa si articolerà di regola in 3 giornate di lavoro in presenza ed in 2 giornate di lavoro da remoto, salvo diverse determinazioni concordate tra le Parti interessate (lavoratore e linea), anche al fine di conciliare al meglio i tempi vita/lavoro.
Al fini economico-normativi, la prestazione svolta in “Lavoro Agile” è parificata a tutti gli effetti alla prestazione effettuata In “presenza”.
Le Parti convengono che il presente accordo scadrà il 31/12/2022.
INPS: prorogato per il 2022 esonero da TFR e ticket licenziamento
l’Inps ha fornito istruzioni operative per l’inoltro delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021 (messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022). Col messaggio in oggetto l’Inps ha reso nota la proroga per l’anno 2022 delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento (art. 43-bis, DL 28 settembre 2018, n. 109), già in essere per gli anni 2020 e 2021, a favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Per la fruizione degli esoneri in oggetto, in particolare, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – mediante il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione. Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il “Portale Agevolazioni” e le stesse dovranno essere riferite a ogni singolo provvedimento di autorizzazione ministeriale. Per le aziende che hanno sospeso la fruizione di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in essere alla data del 23 febbraio 2020, per fruire del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR, ottenuto il quale potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle relative quote.
L’applicazione dei suddetti esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri.
Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, possono, poi, accedere agli sgravi presentando specifica istanza di accesso all’Istituto.
Per quanto attiene alle quote di TFR, l’Inps precisa che in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR può essere destinato alternativamente: ai Fondi di previdenza complementare (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252); al Fondo di Tesoreria (legge 27 dicembre 2006, n. 296); o accantonato presso il datore di lavoro.
l’Inps evidenzia, inoltre, che gli stessi soggetti sono tenuti ad inoltrare all’Ente una nuova domanda di ammissione nel caso in cui vi sia stata una sospensione del trattamento straordinario in ragione della fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Edilizia Industria Pordenone: E.V.R. 2022
Firmato il 24/3/2022, tra l’Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste – ANCE Alto Adriatico e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL provinciali, l’accordo per la verifica e la determinazione degli importi dell’E.V.R. per l’annualità 2022 per i lavoratori Edili della provincia di Pordenone
A seguito dell’accordo di verifica sottoscritto il 24/3/2021, le Parti Sociali firmatarie del CIPL valido per le imprese territoriali che applicano il CCNL edilizia industria, hanno disposto che nella provincia di Pordenone l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2021 sarà erogabile nel corso del 2022 nella misura del 4% dei minimi tabellari, ovvero nella misura del 3% dei minimi tabellari.
La Cassa Edile della provincia di Pordenone riporta le principali indicazioni operative a cui sono tenute le imprese:
“Accertato l’importo dell’EVR provinciale come sopra definito, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale sono quindi tenute a verificare se e in che misura sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente CCNL, una verifica a livello aziendale legata all’andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:
1. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione) negli anni 2018, 2019, 2020;
2. Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, negli anni 2018, 2019, 2020.
Per entrambi gli indicatori/parametri a livello aziendale sopra citati, l’impresa dovrà porre a confronto i trienni 2018-2019-2020 vs 2017-2018-2019.
All’esito della predetta verifica, l’impresa sarà tenuta a:
a) erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale pari al 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 2014 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogare l’EVR nella misura minima provinciale (30% dell’EVR stabilito a livello provinciale) più il 50% dell’importo dell’EVR determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima qualora uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva; in altri termini, quindi, le imprese che si trovino in questa situazione dovranno erogare l’EVR nella misura del 52,5% (si veda tabella allegata);
c) non erogare l’EVR qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.”
E.V.R. della provincia di Pordenone di competenza 2021 erogabile nel corso del 2022
OPERAI – EVR Erogabile a livello Provinciale |
Importo Orario |
---|---|
Qualifica |
€ |
OPERAIO IV LIVELLO | 0,1979 |
OPERAIO SPECIALIZZATO | 0,1838 |
OPERAIO QUALIFICATO | 0,1654 |
OPERAIO COMUNE | 0,1414 |
OPERAI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5% |
Importo Orario |
---|---|
Qualifica |
€ |
OPERAIO IV LIVELLO | 0,1039 |
OPERAIO SPECIALIZZATO | 0,0965 |
OPERARIO QUALIFICATO | 0,0868 |
OPERAIO COMUNE | 0,0742 |
IMPIEGATI – EVR Erogabile a livello Provinciale |
Importo Mensile |
---|---|
Livello |
€ |
SETTIMO | 48,9213 |
SESTO | 43,1289 |
QUINTO | 36,6906 |
QUARTO | 34,2453 |
TERZO | 31,7988 |
SECONDO | 28,6191 |
PRIMO | 24,4608 |
IMPIEGATI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5% |
Importo Mensile |
---|---|
Livello |
€ |
SETTIMO | 25,6837 |
SESTO | 22,6427 |
QUINTO | 19,2626 |
QUARTO | 17,9788 |
TERZO | 16,6944 |
SECONDO | 15,0250 |
PRIMO | 12,8419 |
Esonero contributo addizionale Cassa integrazione: nuove attività incluse
Ampliata la platea dei datori di lavoro che beneficiano dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale nel 1° trimestre 2022 (art. 7, Decreto Sostegni-ter convertito)
In base alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, i datori di lavoro ammessi, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS, sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale.
Con il cd. “Decreto Sostegni-ter” (art. 7, D.L. n. 4/2022), il Governo ha introdotto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori a seguito di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Con la Legge n. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, sono state individuate ulteriori attività economiche per le quali è riconosciuta l’applicazione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, in relazione agli eventi di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 con accesso ai trattamenti di integrazione salariale o agli assegni FIS.
Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, l’esenzione transitoria dal contributo addizionale si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.
ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL DECRETO SOSTEGNI-TER
SETTORE – Attività economica |
Codice ATECO | |
---|---|---|
TURISMO Alloggio Agenzie e tour operator | 55.10 e 55.20 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90 | |
RISTORAZIONE Ristorazione su treni e navi Catering per eventi, banqueting Mense e catering continuativo su base contrattuale Bar e altri esercizi simili senza cucina Ristorazione con somministrazione | 56.10.5 56.21.0 56.29 56.30 56.10.1 | |
PARCHI Parchi divertimenti e parchi tematici | 93.21 | |
TERMALE Stabilimenti termali | 96.04.20 | |
ATTIVITÀ RICREATIVE Discoteche, sale da ballo night-club e simili Sale giochi e biliardi Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) | 93.29.1 93.29.3 93.29.9 | |
ALTRE ATTIVITÀ Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca Gestione di stazioni per autobus Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano Attività dei servizi radio per radio taxi Musei Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua Attività dei servizi connessi al trasporto aereo Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi Attività di proiezione cinematografica. Organizzazione di feste e cerimonie | 49.31 e 49.39.09 52.21.30 49.39.01 52.21.90 91.02 e 91.03 52.22.09 52.23.00 59.13.00 59.14.00 96.09.05 | |
ATTIVITÀ AGGIUNTE IN SEDE DI CONVERSIONE
SETTORE – Attività economica |
Codice ATECO | |
---|---|---|
TURISMO Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 55.30 | |
FILIERA HO.RE.CA. Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili Commercio all’ingrosso di bevande Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 46.31 46.32 46.33 46.34 46.36 46.37 46.38 46.39 | |
ATTIVITÀ RICREATIVE Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche Attività nel campo della recitazione Altre rappresentazioni artistiche Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche Altre creazioni artistiche e letterarie Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby Attività di altre organizzazioni associative nca | 90.04.00 90.01.01 90.01.09 77.39.94 90.02.01 90.02.09 90.03.09 94.99.20 94.99.90 | |
ALTRE ATTIVITÀ Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Movimento merci relativo ai trasporti aerei Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici Tessitura Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento Fabbricazione di articoli in materie tessili nca Fabbricazione di altri prodotti tessili nca Confezioni in serie di abbigliamento esterno Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento Fabbricazione di articoli in maglieria Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce Fabbricazione di calzature Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio Laboratori di corniciai Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone Fabbricazione di articoli di carta e cartone Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media Legatoria e servizi connessi Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico Produzione di prodotti di panetteria freschi Produzione di pasticceria fresca Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale Fabbricazione di materassi Fabbricazione di mobili per arredo domestico Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) Finitura di mobili Altre industrie manifatturiere Riparazione trattori agricoli Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive Riparazione di altre apparecchiature nca Costruzione di edifici residenziali e non residenziali Riparazione di carrozzerie di autoveicoli Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) Attività di design di moda e design industriale Attività fotografiche Organizzazione di convegni e fiere Creazioni artistiche e letterarie Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa Riparazione di calzature e articoli da viaggio Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria Riparazione di orologi e gioielli Riparazione di strumenti musicali Riparazione di articoli sportivi Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca | 49.32.2 52.24.1 10.73.00 10.82.00 10.85.0 11.01.00 13.2 13.92.10 13.92.20 13.99 14.13.1 14.13.2 14.14.0 14.19.10 14.3 15.1 15.20 16.21 16.22 16.23 16.29.19 16.29.2 16.29.3 16.29.4 17.1 17.2 18.13.0 18.14.0 23 25 10.52.00 10.71.10 10.71.20 10.72.00 28.22.09 30.99.0 31.03 31.09.1 31.09.2 31.09.5 32 33.12.60 33.12.70 33.15.00 33.19.09 41.20.00 45.20.20 45.20.30 45.40.30 74.10.10 74.20 82.30 90.03 95.22.01 95.23 95.24 95.25.00 95.29.01 95.29.02 95.29.03 95.29.04 95.29.09 |
CIRL Panificazione Lombardia: firmato il rinnovo
Siglato il 14/3/2022, tra la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA Lombardia, la Federazione ASSIPAN Lombardia, l’ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia, la UILA-UIL Lombardia, il CIRL Lombardia settore panificazione quadriennio 2022-2025.
ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE
Le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dall’1/5/2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:
DESTINAZIONE FONDO |
A carico IMPRESA |
A carico LAVORATORE |
TOTALE |
---|---|---|---|
Fondo comune e di gestione | 0,35% | 0,35% | 0,70% |
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio | 0,70% | 0,70% | |
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND | 0,05% | 0,05% | |
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) | 0,55% | 0,55% | |
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato | 0,05% | 0,05% | 0,10% |
Assistenza Contrattuale | 0,15% | 0,15% | 0,30% |
TOTALE | 1,85% | 0,55% | 2,40% |
CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI
Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all’Ente e pertanto non va erogato.
PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE
Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:
a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
– anno 2022 € 376,00 per il livello B4, base 100
– anno 2023 € 411,00 per il livello B4, base 100
– anno 2024 € 440,00 per il livello B4, base 100
– anno 2025 € 451,00 per il livello B4, base 100
c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
– anno 2022 € 482,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2023 € 521,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2024 € 553,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2025 € 566,00 per il livello 6°, base 100
PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE
Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la “welfarizzazione del premio” esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.