Pubblicato, nella gazzetta ufficiale, il decreto relativo alla definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro. Sono assoggettati ai controlli gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale, e di quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali; tali controlli hanno luogo almeno una volta all’anno. Le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall’anno successivo (DM 29 marzo 2022). Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
Il riconoscimento delle associazioni è disposto con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Le associazioni cui aderiscono almeno 1000 imprese sociali che, iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome, non abbiano deliberato lo scioglimento, presentano al Ministero un’istanza di riconoscimento corredata dai seguenti documenti: una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’eventuale regolamento interno; le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell’associazione richiedente; documentazione comprovante che le stesse sono in grado di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche, e disporre di un numero di controllori, in possesso dei requisiti utili ai fini dell’iscrizione nell’elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni, tale da garantire l’esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza.
Ciascuna impresa sociale è assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all’anno. Si intendono controllate nell’anno le imprese sociali nei confronti delle quali il controllo, iniziato comunque entro la data del 31 dicembre, si conclude entro i termini previsti. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell’elenco, dalle stesse incaricati.
Le attività di controllo ordinario sulle imprese sociali sono effettuate da uno o più controllori appositamente incaricati dall’ente di appartenenza e devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da altri amministratori, sindaci, soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Gli amministratori ed i sindaci intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal controllore. Il controllo ha luogo, di norma, presso la sede sociale dell’impresa, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente.
Gli enti assoggettati a controllo hanno l’obbligo di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonché di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede dell’impresa.
Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, il controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del verbale di avvenuto controllo senza rilievi.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità sanabili, il controllore diffida l’organo di amministrazione dell’impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Alla scadenza del termine indicato il controllore verifica l’avvenuta regolarizzazione dandone atto nel relativo verbale. La diffida può essere impartita anche nel caso in cui, per il comportamento del legale rappresentante, l’attività di controllo venga ostacolata. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla diffida, il controllore, attraverso l’apposito verbale, formalizza una motivata proposta, non vincolante, di adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta, o del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante, venga verificata l’impossibilità di effettuare il controllo, anche a seguito della diffida impartita, il controllore, dando atto nel verbale del mancato controllo, propone l’adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta. Nel caso in cui il mancato controllo sia dovuto all’irreperibilità dell’ente, il controllore propone l’adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità non sanabili, il controllore, mediante l’apposito verbale, formalizza motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Le ispezioni straordinarie sono volte, invece, a verificare l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell’impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell’ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività e passività.
L’ispezione straordinaria deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico, o entro un termine più breve in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede dell’impresa e negli altri luoghi ove si svolge l’attività della stessa, alla presenza del legale rappresentante o, se consentito dai funzionari incaricati, di un suo delegato. Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Per ragioni eccezionali adeguatamente verbalizzate, può non essere consentita la presenza di specifici soggetti. Gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo devono intervenire se richiesto dai funzionari incaricati.
NEWS|LAVORO
Edilizia Industria Provincia di Roma: EVR anno 2022
L’ANCE Roma, con circolare del 25/3/2022, comunica che le parti firmatarie del CIPL Edilizia Industria per la provincia di Roma, hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione dell’EVR per l’anno 2022
Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2022, si comunica l’ACER e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
L’importo di EVR che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: a quella effettuata dalle parti sociali territoriali deve seguire, infatti, una verifica a livello aziendale.
L’esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:
a) Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (cfr. tabella A);
b) Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4% (cfr. tabella B).
c) Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’EVR.
Tabella A – Imprese con entrambi i parametri aziendali pari o positivi
Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore all’1/7/2018)
IMPIEGATI – Valori mensili
Livelli |
Importi in Euro |
---|---|
7° livello – Quadri e 1.a categoria super | 68,83 |
6° livello – 1.a categoria | 61,95 |
5° livello – 2.a categoria | 51,62 |
4° livello – Impiegati di 4° livello | 48,18 |
3° livello – 3.a categoria | 44,74 |
2° livello – 4.a categoria | 40,26 |
1° livello – 4.a categoria primo impiego | 34,41 |
OPERAI – Valori orari
Operai di produzione |
Importi in Euro |
---|---|
4° livello – operaio di 4° livello | 0,28 |
3° livello – operaio specializzato | 0,26 |
2° livello – operaio qualificato | 0,23 |
1° livello – operaio comune | 0,20 |
Operai discontinui |
Importi in Euro |
Guardiani (art. 6) | 0,18 |
Guardiani con alloggio (art. 6) | 0,16 |
Tabella B – Imprese con un parametro aziendale negativo
65% dell’EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)
IMPIEGATI – Valori mensili
Livelli |
Importi in Euro |
---|---|
7° livello – Quadri e 1.a categoria super | 44,74 |
6° livello – 1.a categoria | 40,27 |
5° livello – 2.a categoria | 33,55 |
4° livello – Impiegati di 4° livello | 31,32 |
3° livello – 3.a categoria | 29,08 |
2° livello – 4.a categoria | 26,17 |
1° livello – 4.a categoria primo impiego | 22,37 |
OPERAI – Valori orari
Operai di produzione |
Importi in Euro |
---|---|
4° livello – operaio di 4° livello | 0,18 |
3° livello – operaio specializzato | 0,17 |
2° livello – operaio qualificato | 0,15 |
1° livello – operaio comune | 0,13 |
Operai discontinui |
Importi in Euro |
Guardiani (art. 6) | 0,12 |
Guardiani con alloggio (art. 6) | 0,10 |
L’impresa che, per il 2022, corrisponde ai propri dipendenti l’EVR nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l’EVR, deve inviare entro il 15 maggio 2022 un’apposita autodichiarazione all’ACER e alla Cassa Edile di Roma e provincia, dandone comunicazione alle r.s.a. o r.s.u. laddove costituite.
Si precisa che l’EVR, come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Pertanto, all’esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l’EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2022, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.
PNRR: portale del sommerso e sicurezza sul lavoro
Il portale nazionale del sommerso e nuove misure in materia di sicurezza tra le misure prevsite da DL 36/2022. Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso. Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’INAIL promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Nel portale suddetto confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Una tantum ad aprile per il personale del CCNL Autoferrotranvieri
Con la retribuzione del mese di aprile spetta la seconda tranche di una tantum per il personale delle ferrovie impiegato almeno 80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio
Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore in forza a tempo indeterminato al 17/6/2021, a copertura del periodo 2018 -2020, riconoscimento di una somma una tantum di Euro 680.00 lordi al par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere, in tre rate. La prima erogata con la retribuzione di ottobre 2021 (Euro 200,00 lordi), la seconda da erogare con la retribuzione di aprile 2022 (Euro 200.00 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (Euro 280,00 lordi).
L’una tantum
– verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020;
– sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario convenuto nei contratto individuale;
– verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del verbale 17/6/2021. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all’interno del periodo 2018/2020 nell’ambito del contratto a termine in atto alla data del 17/6/2021, ivi comprese eventuali proroghe,
– non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione ai Fondo Priamo.
Figure professionali |
Param. |
Ottobre 2021 |
Aprile 2022 |
Luglio 2023 |
Una tantum |
---|---|---|---|---|---|
RESP. UNITÀ AMM.VA / TECNICA COMPLESSA | 250 | 428,57 | 285,71 | 400,00 | 971,43 |
PROFESSIONAL | 230 | 394,29 | 262,86 | 368,00 | 893,71 |
CAPO UNITÀ ORGAN.Va AMM.Va / TECNICA | 230 | 394,29 | 262,86 | 368,00 | 893,71 |
COORDINATORE DI ESERCIZIO | 210 | 360,00 | 240,00 | 336,00 | 816,00 |
COORDINATORE | 210 | 360,00 | 240,00 | 336,00 | 816,00 |
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2) | 210 | 360,00 | 240,00 | 336,00 | 816,00 |
CAPO UNITÀ TECNICA | 205 | 351,43 | 234,29 | 328,00 | 796,57 |
COORDINATORE DI UFFICIO | 205 | 351,43 | 234,29 | 328,00 | 796,57 |
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1) | 202 | 346,29 | 230,86 | 323,20 | 784,91 |
SPECIALISTA TECNICO / AMMINISTRATIVO | 193 | 330,86 | 220,57 | 308,80 | 749,94 |
ADDETTO ALL’ESERCIZIO | 193 | 330,86 | 220,57 | 308,80 | 749,94 |
CAPO STAZIONE | 193 | 330,86 | 220,57 | 308,80 | 749,94 |
ASSISTENTE COORDINATORE | 193 | 330,86 | 220,57 | 308,80 | 749,94 |
TECNICO DI BORDO | 190 | 325,71 | 217,14 | 304,00 | 738,29 |
MACCHINISTA (Pos.4) | 190 | 325,71 | 217,14 | 304,00 | 738,29 |
CAPO OPERATORI | 188 | 322,29 | 214,86 | 300,80 | 730,51 |
MACCHINISTA (Pos.3) | 183 | 313,71 | 209,14 | 292,80 | 711,09 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) | 183 | 313,71 | 209,14 | 292,80 | 711,09 |
OPERATORE CERTIFICATORE | 180 | 308,57 | 205,71 | 288,00 | 699,43 |
COORDINATORE DELLA MOBILITÀ | 178 | 305,14 | 203,43 | 284,80 | 691,66 |
COLLABORATORE DI UFFICIO | 175 | 300,00 | 200,00 | 280,00 | 680,00 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) | 175 | 300,00 | 200,00 | 280,00 | 680,00 |
OPERATORE TECNICO | 170 | 291,43 | 194,29 | 272,00 | 660,57 |
ADDETTO ALLA MOBILITÀ | 170 | 291,43 | 194,29 | 272,00 | 660,57 |
MACCHINISTA (Pos.2) | 165 | 282,86 | 188,57 | 264,00 | 641,14 |
CAPO TRENO (Pos.3) | 165 | 282,86 | 188,57 | 264,00 | 641,14 |
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2) | 160 | 274,29 | 182,86 | 256,00 | 621,71 |
OPERATORE DI GESTIONE | 158 | 270,86 | 180,57 | 252,80 | 613,94 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) | 158 | 270,86 | 180,57 | 252,80 | 613,94 |
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE | 158 | 270,86 | 180,57 | 252,80 | 613,94 |
CAPO TRENO (Pos.2) | 158 | 270,86 | 180,57 | 252,80 | 613,94 |
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) | 155 | 265,71 | 177,14 | 248,00 | 602,29 |
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA | 154 | 264,00 | 176,00 | 246,40 | 598,40 |
MACCHINISTA (Pos.1) | 153 | 262,29 | 174,86 | 244,80 | 594,51 |
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITÀ | 151 | 258,86 | 172,57 | 241,60 | 586,74 |
OPERATORE F.T.A. (Pos.2) | 145 | 248,57 | 165,71 | 232,00 | 563,43 |
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) | 143 | 245,14 | 163,43 | 228,80 | 555,66 |
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1) | 140 | 240,00 | 160,00 | 224,00 | 544,00 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) | 140 | 240,00 | 160,00 | 224,00 | 544,00 |
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) | 140 | 240,00 | 160,00 | 224,00 | 544,00 |
CAPO TRENO (Pos.1) | 140 | 240,00 | 160,00 | 224,00 | 544,00 |
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1) | 139 | 238,29 | 158,86 | 222,40 | 540,11 |
OPERATORE DELLA MOBILITA’ | 138 | 236,57 | 157,71 | 220,80 | 536,23 |
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA | 135 | 231,43 | 154,29 | 216,00 | 524,57 |
OPERATORE DI SCAMBI CABINA | 135 | 231,43 | 154,29 | 216,00 | 524,57 |
OPERATORE DI UFFICIO | 130 | 222,86 | 148,57 | 208,00 | 505,14 |
OPERATORE DI MANUTENZIONE | 130 | 222,86 | 148,57 | 208,00 | 505,14 |
COLLABORATORE DI ESERCIZIO | 129 | 221,14 | 147,43 | 206,40 | 501,26 |
OPERATORE DI MANOVRA | 123 | 210,86 | 140,57 | 196,80 | 477,94 |
CAPO SQUADRA AUSILIARI | 121 | 207,43 | 138,29 | 193,60 | 470,17 |
OPERATORE GENERICO | 116 | 198,86 | 132,57 | 185,60 | 450,74 |
AUSILIARIO | 110 | 188,57 | 125,71 | 176,00 | 427,43 |
AUSILIARIO GENERICO | 100 | 171,43 | 114,29 | 160,00 | 388,57 |
Sanedil: novità sui Piani Sanitari
Il Fondo sanitario Sanedil ha introdotto nuove opportunità per i lavoratori riguardanti le garanzie dei Piani Sanitari Base e Plus.
Seguono le novità riguardanti le garanzie dei Piani sanitari Base e Plus e le relative decorrenze.
1. L’estensione di tutte le garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil ai familiari fiscalmente a carico (eccezion fatta per la garanzia “Grave inabilità permanente da infortunio sul lavoro o gravi patologie” e “Monitor salute”), a decorrere dal 1° maggio 2022.
2. Aumento del 50% dei massimali delle garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil, ad eccezione di tutte le garanzie odontoiatriche. L’incremento varrà per l’iscritto e il suo nucleo famigliare (nel caso di iscritto senza nucleo famigliare i massimali non verranno aumentati). Dovendosi implementare il sistema operativo per il riconoscimento del nuovo massimale, la data di decorrenza di tale garanzia verrà comunicata con separata nota informativa.
3. Il potenziamento della garanzia Monitor Salute, con un nuovo modello e l’introduzione del nuovo monitoraggio pneumologico, a decorrere dal 1° maggio 2022.
4. L’introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, con un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, a decorrere dal 1° maggio 2022.
Piano BASE |
Piano PLUS |
||
---|---|---|---|
Sotto massimale Fuori Rete | Massimale In Rete | Sotto massimale Fuori Rete | Massimale In Rete |
Tre o più impianti: 1.345€ | Tre o più impianti 1.680€ | Tre o più impianti: 2.400€ | Tre o più impianti 2.800€ |
Due impianti: 840€ | Due impianti: 1.050€ | Due impianti: 1.400€ | Due impianti: 1.750€ |
Un impianto: 420€ | Un impianto: 525€ | Un impianto: 730€ | Un impianto: 910€ |
Gli Organi del Fondo, con decorrenza retroattiva 1° gennaio 2022, hanno deliberato l’implementazione delle prestazioni sanitarie erogate in autogestione e riconosciute in modalità rimborsuale.
Per tali prestazioni, che vanno ad incrementare quelle già presenti tra le “garanzie ausili e presidi sanitari” è stata stabilita una copertura finanziaria fino al 30 settembre 2022, salvo ulteriore proroga del termine, pari ad euro 1.000.000,00.
Si tratta in particolare delle seguenti prestazioni dal 1° gennaio 2022:
Piano Base
– Busto ortopedico, massimale 50 € ogni 24 mesi
– Corsetto ortopedico, massimale 30 € ogni 24 mesi
– Tutori/ortesi ortopedici, massimale 40 € ogni 12 mesi
– Contenitore addominale, massimale 20 € ogni 24 mesi
– Calzature ortopediche, massimale 60 € ogni 12 mesi
Piano Plus
– Busto ortopedico, massimale 80€ ogni 24 mesi
– Corsetto ortopedico, massimale 50€ ogni 24 mesi
– Tutori/ortesi ortopedici, massimale 65€ ogni 12 mesi
– Contenitore addominale, massimale 35€ ogni 24 mesi
– Calzature ortopediche, massimale 100€ ogni 12 mesi
Dal giorno 27 aprile 2022, sarà disponibile una nuova funzione, in aggiunta ai tradizionali canali di presentazione delle richieste (sportello, e-mail e raccomandata), che consentirà di ricevere e gestire le domande di rimborso direttamente tramite canale telematico.
Attestazioni degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita per le detrazioni fiscali
L’Inps ha reso noto che sono visualizzabili e stampabili le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, ai fini della detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi (Messaggio 28 aprile 2022, n. 1799). Accedendo al Portale dei Pagamenti sul sito internet istituzionale dell’Inps (www.inps.it), raggiungibile attraverso il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”, è possibile visualizzare e stampare: L’accesso alle suddette attestazioni è possibile con le seguenti modalità: Al riguardo, l’Istituto ha fornito chiarimenti per i soggetti iscritti alla gestione Ex Enpals ed alla gestione Ex Inpdap. In particolare: In caso di discordanze tra importi attestati e importi versati è comunque possibile richiedere la rettifica del documento alla sede Inps di competenza.
– le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita;
– le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 20, co. da 1 a 5, del D.L. n. 4 del 2019), effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado, per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
– tramite codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre). In tal modo è possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
– tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). In tal modo è possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.
– le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, possono essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it;
– le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, mediante il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazione” > “Versamenti Consultazione”.