Con Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Arco tenuta il 27/4/2022, sono state approvate quote associative per il 2022. Sono state approvate le seguenti quote associative per il 2022 al Fondo Pensione Arco dei lavoratori dipendenti dell’industria e piccola media impresa dei settori: Legno, sughero, mobile, arredamento, Boschivi/forestali; Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei; Maniglie ed accessori per mobili.
a. per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione; nel 2021 è stata mediamente di 23,10 euro);
b. per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la posizione in RITA: 14 euro (2021: 12 euro);
c. per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo: non sarà prelevata la quota di iscrizione, ma la quota associativa sarà pari a quella versata dai soci con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione);
d. per gli iscritti contrattuali: 6,00 euro (invariata rispetto al 2021).
NEWS|LAVORO
Trasporto merci – Contribuzione al Fondo Sanilog: scadenza dei versamenti
SANILOG, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, ricorda la scadenza di pagamento del 16/5/2022: versamento dell’integrazione contributiva per il 1° semestre 2022 e della contribuzione per il 2° semestre 2022. Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa SANILOG – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – con circolare n. 4/2022, ricorda che entro e non oltre il 16 maggio p.v. le aziende dovranno versare: – sia l’aumento della contribuzione aziendale dovuta per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, pari a € 15 per ogni dipendente presente nella distinta semestrale del 1 semestre 2022, – sia la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, pari ad € 75 per ogni dipendente in forza alla data del 30 aprile 2022. “Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo dei due versamenti, a partire dal 2 maggio 2022 saranno disponibili online, nell’area riservata aziendale, le due distinte relative al: – I semestre 2022, con l’aumento di 15 euro della quota semestrale dovuta che passerà da € 60 ad € 75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre, anche per quelli cessati all’interno del semestre in corso, i quali rimarranno in copertura (come da art. 9, comma 7 del Regolamento) usufruendo del nuovo piano sanitario, fino al 30 giugno p.v.. – II semestre 2022, con l’importo semestrale aggiornato di €75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre. Il versamento delle due contribuzioni dovrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.”
Datore di lavoro e Rspp: la necessaria distinzione dei ruoli
3 mag 2022 Il ruolo del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello del datore, onde evitare la confusione di posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti. Da ciò discende che la confusione di tali ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, e non costituisce esimente (Cassazione, sentenza 29 aprile 2022, n. 16562). La Corte di appello territoriale confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato, per avere, nella qualità di legale rappresentante, di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, causato la morte dell’operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso con il quale contestava la qualifica di datore di lavoro attribuitagli nelle sentenze, in contrasto con quanto desumibile dalla delibera del consiglio di amministrazione che invece attribuiva allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione. La suprema Corte, rigettando il ricorso, ha in primo luogo evidenziato, con riguardo alla qualifica di datore di lavoro, che i giudici di merito avevano correttamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della società, la figura del datore di lavoro, titolare anche dell’esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
Il ricorrente lamentava, inoltre, l’erronea concusione della Corte di appello che avrebbe ritenuto esistente la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato allo stesso.
La delibera richiamata dalla difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, non escluderebbe, difatti, implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori, dal momento che l’atto di nomina conferiva all’imputato la qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della società, derivando da tanto, dunque, la maturazione in capo a questi della qualifica di datore.
In particolare, sulla scorta della ricostruzione delle sentenze di merito, la qualifica di datore di lavoro è riconosciuta in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della società ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda.
L’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto associati alla titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, pongono in capo all’imputato la qualifica datoriale.
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che il fatto che l’imputato abbia impropriamente cumulato alla qualifica datoriale quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto il complesso di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali.
Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, da luogo alla concentrazione in capo al medesimo soggetto di tutti gli oneri in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.
Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p., al contrario, come posto in evidenza dalla Corte, deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, per evitare che si incrocino posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.
La Corte ha evidenziato, altresì, che dalla piena qualifica datoriale, riconosciuta in capo all’imputato, discende che l’omessa completa ed esauriente valutazione del rischio connesso all’impianto presso il quale operava la vittima rientrava pienamente nei compiti dello stesso. Ciò, sia come soggetto titolare del servizio di prevenzione e protezione, sia come soggetto apicale con poteri decisionali e organizzativi su tutta l’attività produttiva. Nella qualità di titolare del ruolo datoriale l’imputato, in particolare, avrebbe dovuto tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi anche con la mansione cui era addetto il lavoratore infortunato in relazione all’uso del macchinario che lo ha travolto.
Proprio dalla duplice qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di datore di lavoro, difatti, deriva il compito in capo alla medesima persona di valutare, elaborare, prevenire e gestire il rischio, ivi compreso l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio che inoltre è compito indelegabile del datore di lavoro.
Prestazioni autonome occasionali: maxisanzione in caso di mancata comunicazione
3 magg 2022 La maxi-sanzione può trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, sempreché la prestazione sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, se previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione. L’assolvimento di uno o più dei predetti obblighi, anche in assenza di comunicazione preventiva, comporta la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonché con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore. Con riferimento alle prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, adibiti nel settore dell’edilizia alle attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore e simili, per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione per lavoro “nero” ma all’impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro.
In mancanza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxisanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.
In questa ipotesi, oltre ai recuperi contributivi a carico del committente, sono applicate le sanzioni amministrative per mancata consegna della dichiarazione di assunzione, l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le omesse registrazioni sul LUL, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non soggetto “a priori” a registrazioni sul libro unico del committente. Inoltre, andranno applicate anche le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria.
Qualora il lavoratore risulti iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per un’attività estranea al settore dell’edilizia, non potendosi inquadrare il fenomeno nell’ambito di una riqualificazione, viene applicata, oltre alle sanzioni in materia di salute e sicurezza, anche la maxisanzione per lavoro “nero”, con esclusione, prevista dalla norma, delle sanzioni amministrative sopra richiamate, in materia di dichiarazione di assunzione, comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
Tale ultimo principio viene applicato anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione (Inl, nota 19 aprile 2022, n. 856).
Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata
Spetta, con la busta paga del mese di aprile, la seconda tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali
L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.
Livello |
Importo Una Tantum Aprile 2022 |
---|---|
1 A | 186,07 |
1 B | 167,46 |
2 A | 229,81 |
2 B | 206,74 |
3 A | 242,02 |
3 B | 230,73 |
4 A | 257,83 |
4 B | 250,00 |
5 A | 281,50 |
5 B | 269,54 |
6 A | 310,43 |
6 B | 296,12 |
7 A | 343,12 |
7 B | 326,29 |
8 | 380,83 |
8 Quadro | 427,95 |
J | 148,85 |
Sgravio contributivo su contratti di solidarietà difensivi
Entro il 16 luglio 2022 le aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS stipulati al 30 novembre 2020 e a quelli in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono procedere al recupero delle riduzioni contributive. (Inps – Circolare 29 aprile 2022, n. 55). Lo sgravio contributivo riguarda le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi al 30 novembre 2020, e quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, per i quali la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021. Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. L’Inps ha precisato che procede all’esame delle istanze di sgravio soltanto con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà. In proposito ha evidenziato che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. La riduzione contributiva deve essere: Restano escluse dalla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati: La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Alle imprese ammesse a fruire della riduzione contributiva è assegnato il codice di autorizzazione “1W”.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, ha chiarito che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando detto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate con le seguenti modalità.
– applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
– rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Nel flusso Uniemens l’importo del beneficio è contraddistinto con la causale “L983”.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).