L’Inps, con la circolare del 10 maggio 2022, n. 56 ridefinisce le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data. L’INPS, con la circolare n. 31/2022 aveva definito, con riguardo alla contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, limitatamente agli operai a tempo indeterminato, un’aliquota complessiva pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%. Con la circolare in oggetto l’Istituto informa che per le cooperative agricole di cui alla L. n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola dà luogo alla ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni.
Le stesse cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola.
Nella specie, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40%, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”.
Pertanto, le nuove aliquote complessive sono determinate, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%.
Queste ultime si applicano anche per i lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.
L’Inps evidenzia, altresì, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.
NEWS|LAVORO
Agricoltura Operai Provincia di Enna: le retribuzioni vigenti
Si riportano le tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Enna modificate per effetto del nuovo CIPL firmato il 22/12/2021, tra UPA – CONFAGRICOLTURA di Enna, CIA di Enna, COLDIRETTI di Enna e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL di Enna e Caltanissetta.
Il nuovo CIPL, che decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023, riporta le seguenti retribuzioni in vigore dall’1/1/2022:
TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023
QUALIFICA |
PAGA BASE AL 31/12/2021 |
3° ELEMENTO 30,44% AL 31/12/2021 |
TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO AL 31/12/2021 |
AUMENTO PAGA BASE DAL 1/1/2022 1,7% CPL |
AUMENTO 3° ELEMENTO 30,44% DAL 1/1/2022 1,7% CPL |
TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO DAL 1/1/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” | € 60,786 | € 18,503 | € 79,289 | € 1,033 | € 0,315 | € 80,637 |
Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” | € 58,529 | € 17,816 | € 76,345 | € 0,995 | € 0,303 | € 77,643 |
Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “e” | € 56,500 | € 17,198 | € 73,698 | € 0,960 | € 0,292 | € 74,951 |
Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” | € 53,664 | € 16,335 | € 69,999 | € 0,912 | € 0,278 | € 71,189 |
Comune Area 3 Liv. 1 “e” | € 48,909 | € 14,888 | € 63,796 | € 0,831 | € 0,253 | € 64,881 |
Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50 + 0,50).
TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023
QUALIFICA |
PAGA BASE MENSILE (26GG) DAL 1/7/2018 |
Aumenti Salariali DAL 1/4/2019 1,2% RINNOVO CCNL |
TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/4/2019 |
TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/4/2019 |
Aumenti Salariali DAL 1/1/2022 1,7% RINNOVO CPL |
TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/1/2022 |
TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/1/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” | € 1.575,49 | € 18,91 | € 1.594,39 | € 61,32 | € 27,10 | € 1.621,50 | € 62,37 |
Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” | € 1.516,82 | € 18,20 | € 1.535,03 | € 59,04 | € 26,10 | € 1.561,12 | € 60,04 |
Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “c” | € 1.460,51 | € 17,53 | € 1.478,04 | € 56,85 | € 25,13 | € 1.503,17 | € 57,81 |
Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” | € 1.390,76 | € 16,69 | € 1.407,45 | € 54,13 | € 23,93 | € 1.431,37 | € 55,05 |
Comune Area 3 Liv. 1 “e” | € 1.267,46 | € 15,21 | € 1.282,67 | € 49,33 | € 21,81 | € 1.304,47 | € 50,17 |
AGLI OPERAI AGRICOLI, IN AGGIUNTA, SPETTA IL TFR NELLA MISURA STABILITA DAL CCNL.
Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50+0,50).
Domanda assegno unico figli a carico: nuove funzionalità di modifica e consultazione
L’Inps ha aggiornato la procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per l’Assegno unico e universale per i figli a carico. È stata introdotta la possibilità di modificare la domanda, visualizzare i pagamenti e controllare eventuali anomalie o incompletezze nelle posizioni. (Messaggio 09 maggio 2022, n. 1962). FUNZIONE MODIFICA Alla funzione “Modifica” si accede premendo il corrispondente tasto presente nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione “Domanda Assegno Unico e Universale per figli a carico”, sul portale web dell’Inps. FUNZIONE PAGAMENTI Nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, dopo avere effettuato l’accesso al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda), è stato aggiunto un ulteriore tasto denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata. FUNZIONE EVIDENZE Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell’accesso è stato aggiunto il campo denominato “Evidenze”.
Tale funzione consente di effettuare le seguenti operazioni:
– variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– modifiche riguardanti il campo codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
– variazione dei criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– rettifica dei criteri di spettanza delle maggiorazioni;
– variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.
Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l’eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso è necessario indicare la data di decorrenza della disabilità).
Tale campo mostra eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria, che impediscono il completamento della domanda.
Attraverso tale funzione l’Inps chiede, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito. Ottemperando alle richieste presenti nella funzione “Evidenze”, il richiedente sblocca la domanda consentendo il completamento dell’istruttoria.
Le evidenze si possono riferire anche alla modalità di pagamento prescelta, alla necessità di ulteriore documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto e/o la misura dell’assegno, alla necessità di integrare i requisiti (di studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati maggiorenni dopo la presentazione della domanda, alla discordanza della condizione di disabilità con quanto rilevato in DSU.
Nel dettaglio della scheda figlio sono consultabili anche i provvedimenti di accoglimento e di reiezione, che sono scaricabili in formato “pdf”. Nel provvedimento di reiezione sono specificate le relative motivazioni.
Consorzi Agrari: rinnovato il CCNL
Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari. L’accordo, che copre il quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge: Potenziato anche il sistema di welfare con due giornate aggiuntive, rispetto all’attuale normativa, di congedo per il papà in occasione della nascita o adozione di un figlio e di 3 giorni di permesso retribuito in caso di eventi luttuosi.
– dal 1° giugno 2022: € 65,00
– dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Per il periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 maggio 2022 viene riconosciuta, al personale in servizio alla data del 1° maggio 2022, l’importo “una tantum”, uguale per tutti, pari ad euro 100, al lordo delle ritenute di legge, che non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e le mensilità aggiuntive, da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022.
Dal punto di vista normativo, viene rafforzato il sistema delle relazioni sindacali, rendendolo più efficace ed incisivo a tutti i livelli, attraverso la partecipazione strategica dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Costituita inoltre una commissione tecnica che si occuperà di aggiornare la classificazione del personale.
Viene sottolineato, inoltre, l’impegno delle Parti nel valorizzare la bilateralità sul versante dell’assistenza sanitaria integrativa, della previdenza complementare e della formazione professionale continua.
Inseriti inoltre l’anticipo del TFR per sostenere le spese matrimoniali, l’istituto delle ferie solidali e la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti colpiti da patologie oncologiche o malattie gravi.
Diritto di critica sindacale: escluso il reato di diffamazione
Non integra il reato di diffamazione a mezzo stampa, costituendo legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, la pubblicazione di articoli contenenti invettive volte a stigmatizzare gli atteggiamenti e la complessiva condotta di sfruttamento dei lavoratori del datore di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 05 maggio 2022, n. 17784). La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa a seguito della pubblicazione, ad opera di questi, di un articolo avente ad oggetto la condotta del datore di lavoro. Esprimendosi su punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il diritto di critica si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero e, proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può, dunque, essere evocato come scriminante, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
La vicenda in esame, in particolare, atteneva alle parole utilizzate dal lavoratore su un blog dallo stesso curato, per commentare il comportamento datoriale in occasione di una protesta sindacale organizzata dagli operai di una cooperativa, per motivi collegati al recesso dal contratto di appalto della azienda di cui la persona offesa era amministratore delegato.
L’articolo venuto in rilievo, secondo la valutazione dei giudici di merito, conteneva un ingiustificato attacco personale, con riguardo al quale non poteva ritenersi sussistente l’esimente dell’esercizio legittimo del diritto di critica sindacale.
La nozione di critica, rilevante nella fattispecie in oggetto, rimanda all’area della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.
La Corte pone, altresì. in luce che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto di critica postulano una forma astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Tuttavia, quest’ultima non è incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico.
Da qui la necessità di contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, da valutare in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere.
Difatti, nella fattispecie in scrutinio le invettive nei confronti del datore di lavoro, pur astrattamente offensive, tuttavia, sono state giudicate pienamente conferenti all’oggetto della controversia, ossia la situazione di sfruttamento dei lavoratori denunciata a livello sindacale, e, inserendosi appieno nel contesto di aspra critica sindacale, in quanto volti a condannare la complessiva condotta datoriale, non prendono di mira la persona in sé e non danno luogo a un attacco personale. Il tono e le parole, pur taglienti, sferzanti, non possono essere qualificati come inutilmente umilianti, né ingiustificatamente aggressivi, ma risultano, viceversa, funzionali alla esplicita finalità di disapprovazione che si voleva esprimere.
Deve pertanto concludersi che, con riguardo all’articolo pubblicato dal lavoratore, sia ravvisabile l’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica, che esclude, in concreto, l’offensività della condotta, una volta contestualizzata nella diatriba sulla legittimità delle posizioni datoriali, con pertinenti espressioni e, seppur aspre, funzionali all’argomentazione.
Licenziamento: valutazione della proporzionalità tra sanzione e addebiti
In materia di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, resta ferma la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati. La Corte di appello ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore per attribuzione di dichiarazioni false alle colleghe in relazione all’integrità di essiccatore utilizzato nell’ambito delle mansioni di addetta al laboratorio di analisi e nonché per aggressione verbale e fisica del datore di lavoro in presenza di terzi.
In particolare, i giudici hanno ritenuto provate sia la falsità delle giustificazioni rese dal lavoratore circa il primo addebito disciplinare contestato sia l’aggressione (non solo verbale) nei confronti del datore di lavoro, di cui al secondo addebito disciplinare; con riguardo al primo episodio ha ritenuto “l’oggettiva modestia del disvalore intrinseco alla condotta posta in essere” ma, con riguardo al secondo episodio ha ritenuto conseguire un “oggettivo disvalore aziendale, che rende del tutto incompatibile la prosecuzione del rapporto che necessita del vincolo fiduciario tra le parti, condotta che rende infausta la prognosi di un ritorno alla normalità e al corretto adempimento degli obblighi di obbedienza, fedeltà, collaborazione, intrinseci al rapporto di lavoro.
La Suprema corte ribadisce che, nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati.
Ne consegue che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le “altre ipotesi” di cui all’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, per le quali è prevista la tutela indennitaria cd. Forte (Cassazione, ordinanza 9 maggio 2022, n. 14667).