La Cassa Edile Interprovinciale Veneto – CEIV – per le province di Padova, Treviso e Rovigo, comunica alle imprese iscritte, la variazione Iban per i versamenti La CEIV comunica che, con efficacia dal 1° Maggio 2022, la Cassa Edile Polesana si è fusa per incorporazione nella Cassa Edile di Mutualità e Assistenza Interprovinciale del Veneto. Ciò posto, informa tutte le imprese iscritte che, a far data dal 16 Maggio 2022, tutti i versamenti alla CEIV, dovranno essere canalizzati esclusivamente sui seguenti IBAN: – INTESA SAN PAOLO IT 21 Y 03069 12117 100000000010 – UNICREDIT IT 29 Q 02008 12120 000001420161
NEWS|LAVORO
Licenziata la cassiera che si appropria dei punti fedeltà
È legittimo il licenziamento in tronco della cassiera che, durante il suo turno di lavoro, aveva utilizzato la propria tessera, nel corso di transazioni effettuate con clienti che ne erano sprovvisti, al fine di accumulare illecitamente punti fedeltà, utilizzati per pagare i suoi acquisti personali (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 14760). Il caso ha ad oggetto il licenziamento in tronco intimato dalla società datrice di lavoro alla propria dipendente, addetta con mansioni di cassiera, perché, a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Sicurezza, era emerso che la predetta, durante il suo turno di lavoro in cassa, aveva utilizzato la tessera fedeltà a lei in uso, ripetutamente nella stessa giornata, nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera. La Corte di appello territoriale, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava l’impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice, giudicando particolarmente gravi i fatti accertati, tali da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario, deducendone, dunque, la proporzionalità della sanzione espulsiva. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, sostenendo, in particolare, che tutti i fatti ad essa addebitati dalla società non risultassero provati, anche tenuto conto della circostanza che, in caso di sostituzione, altri addetti operavano senza cambiare il codice operatore e che non fosse stata raggiunta la prova circa la riconducibilità alla stessa lavoratrice delle presunte operazioni oggetto della contestazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte di merito avesse correttamente ritenuto provato che la lavoratrice, nei giorni e negli orari oggetto della contestazione disciplinare, era addetta alla cassa.
In tal modo la dipendente aveva accumulato illecitamente punti fedeltà, poi utilizzati per pagare i suoi acquisti personali, erogando, altresì, sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà.
Sul punto la stessa ha specificato che non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilità per i fatti addebitati l’affermazione che la dipendente in questione si fosse alzata dalla postazione della cassa, occorrendo, piuttosto, che la stessa dimostrasse chi l’avesse sostituita, essendo a suo carico l’obbligo di fornire una prova contraria, rispetto a circostanza già ritenute comprovanti la sua colpevolezza.
I Giudici, hanno, inoltre, ritenuto condivisibili le conclusioni dalla Corte territoriale, che aveva reputato i fatti commessi dalla lavoratrice tanto gravi da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, indipendentemente dal valore dei beni da questa acquistati personalmente.
La sanzione espulsiva del licenziamento è stata, in conclusione, valutata proporzionata anche alla luce della prognosi futura di comportamenti improntati al rispetto e alla correttezza degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.
Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri
Sottoscritto, con riserva, il. rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL) L’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, è stata sottoscritta con riserva che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL . Viene prevedisto l’incremento di € 90,00 del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) alle seguenti decorrenze: – con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro; – con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro; – con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro. Per effetto degli aumenti di cui al presente accordo, sono soggetti a riputazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo. Una Tantum Retribuzione ferie Fondo TPI Salute
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.
Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata ”indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie .
A decorrere dal 1° luglio 2022 i lavoratori avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:
– 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
– 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;
Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento dei Fondo TPL Salute sarà pari a € 144,00 per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti
Aggiornamento regolamento Fondo Metasalute
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo sanitario lavoratori metalmeccanici (Metasalute), il 3 maggio 2022 ha approvato l’aggiornamento del Regolamento. Il Regolamento Metasalute aggiornato al 3/5/20022, ha previsto degli adeguamenti che si riferiscono agli artt. 1, 2, 3.2, 3.4, 10, 12.1 e all’art. 3 dell’allegato. legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari:
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021;
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non
Per nucleo familiare non a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intende:
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L 76/2016);
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
Per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. (L 76/2016 Art. 1, comma 36).
Il diritto all’iscrizione dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente.
Ai seguenti componenti NON a carico del nucleo familiare:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (Art. 1, comma 36);
– figli non a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non a carico purché conviventi;
– figli a carico dal compimento del 26° anno d’età;
è consentita l’adesione al Fondo con versamento a carico del lavoratore dipendente del premio annuale previsto per i singoli piani sanitari.
A partire dall’anno 2022, nel caso in cui un familiare non a carico decida di non aderire nuovamente per l’anno 2022, potrà iscriversi trascorsi 3 anni dall’ultima adesione al Fondo (Es. Il familiare del lavoratore iscritto come non a carico per l’anno 2021, sceglie di non aderire per l’anno 2022 potrà iscriversi nuovamente come familiare non a carico dall’anno 2025).
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022.
Per l’anno 2022 e successivi, il “Flexible Benefits” consentirà l’attivazione di una offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda i cui termini e garanzie sono definite annualmente dal Fondo.
La decorrenza sarà dal 1° giugno dell’anno di attivazione al 31 maggio dell’anno successivo.
Sottoscritto il CCNL Comparto funzioni centrali
Sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali – triennio 2019/2021.
Il nuovo contratto, che decorre dall’1/1/2019 al 31/12/2021, introduce differenziali stipendiali in sostituzione del precedente modello delle fasce che consente di valorizzare l’esperienza, di aumentare il valore economico stipendiale, di rispondere alle esigenze degli apicali.
Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti Area dei funzionari e Area delle elevate professionalità.
Viene rafforzato il sistena delle relazioni sindacali con lo spostamento di materie significative in contrattazione anche di secondo livello e viene migliorata la disciplina sull’utilizzo dei congedi per le donne vittime di violenza e per i genitori
Viene, poi, cancellato il limite di quattro mesi per le assenze senza riduzione dello stipendio dovute ad effetti collaterali da terapie salvavita
Infine, viene piena contrattualizzato il lavoro agile e il lavoro da remoto
Per quanto gli stipendi queste sono le nuove retribuzioni previste per i settori Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti pubblici non economici
MINISTERI
Posizione Economica |
Retrib. mensile lorda da 2018 |
Incremento mensile da 1.1.2019 |
Incremento mensile da 1.1.2020 |
Incremento mensile da 1.1.2021 |
Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc) |
Elemento Perequativo annuo |
Retrib. mensile anno 2022 |
Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018 |
Percentuale incremento a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 2.766,94 | 24,60 | 49,80 | 117,00 | 3.073,20 | 2.883,94 | 117,00 | 4,23 | |
Direttore Divisione r.e. | 2.571,83 | 22,90 | 46,30 | 109,00 | 2.861,60 | 2.680,83 | 109,00 | 4,24 | |
III F7 | 2.687,21 | 23,90 | 48,40 | 114,00 | 2.991,90 | 2.801,21 | 114,00 | 4,24 | |
III F6 | 2.530,75 | 22,50 | 45,60 | 106,00 | 2.793,30 | 2.636,75 | 106,00 | 4,19 | |
III F5 | 2.370,81 | 21,10 | 42,70 | 100,50 | 2.638,40 | 2.471,31 | 100,50 | 4,24 | |
III F4 | 2.226,57 | 19,80 | 40,10 | 95,00 | 2.488,70 | 2.321,57 | 95,00 | 4,27 | |
III F3 | 2.027,47 | 18,00 | 36,50 | 87,00 | 2.274,50 | 2.114,47 | 87,00 | 4,29 | |
III F2 | 1.922,88 | 17,10 | 34,60 | 85,80 | 2.216,50 | 2.008,68 | 85,80 | 4,46 | |
III F1 | 1.857,65 | 16,50 | 33,50 | 84,00 | 2.162,00 | 1.941,65 | 84,00 | 4,52 | |
II F6 | 1.917,91 | 17,10 | 34,60 | 85,70 | 2.214,70 | 2.003,61 | 85,70 | 4,47 | |
II F5 | 1.864,81 | 16,60 | 33,60 | 84,10 | 2.166,40 | 1.948,91 | 84,10 | 4,51 | |
II F4 | 1.799,58 | 16,00 | 32,40 | 77,00 | 2.015,20 | 274,08 | 1.897,66 | 98,08 | 5,45 |
II F3 | 1.696,55 | 15,10 | 30,60 | 70,10 | 1.855,90 | 249,60 | 1.785,85 | 89,30 | 5,26 |
II F2 | 1.594,35 | 14,20 | 28,70 | 66,50 | 1.754,70 | 236,88 | 1.679,07 | 84,72 | 5,31 |
II F1 | 1.516,94 | 13,50 | 27,30 | 64,20 | 1.686,00 | 228,36 | 1.598,71 | 81,77 | 5,39 |
I F3 | 1.543,66 | 13,70 | 27,80 | 66,00 | 1.727,50 | 234,72 | 1.627,72 | 84,06 | 5,45 |
I F2 | 1.489,03 | 13,20 | 26,80 | 64,00 | 1.672,00 | 228,36 | 1.570,60 | 81,57 | 5,48 |
I F1 | 1.438,62 | 12,80 | 25,90 | 63,00 | 1.637,10 | 224,16 | 1.518,86 | 80,24 | 5,58 |
AGENZIE FISCALI
Posizione Economica |
Retrib. mensile lorda da 2018 |
Incremento mensile da 1.1.2019 |
Incremento mensile da 1.1.2020 |
Incremento mensile da 1.1.2021 |
Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc) |
Elemento Perequativo annuo |
Retrib. mensile anno 2022 |
Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018 |
Percentuale incremento a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 2.766.,94 | 42,60 | 70,90 | 117,00 | 3.581,50 | 2.883,94 | 117,00 | 4,23 | |
Direttore Divisione r.e. | 2.571,84 | 39,60 | ,65,90 | 109,00 | 3.333,50 | 2.680,84 | 109,00 | 4,24 | |
III F6 | 2.539,45 | 39,10 | 65,10 | 106,00 | 3.262,60 | 2.645,45 | 106,00 | 4,17 | |
III F5 | 2.370,81 | 36,50 | 60,80 | 100,50 | 3.073,90 | 2.471,31 | 100,50 | 4,24 | |
III F4 | 2.226,57 | 34,30 | 57,10 | 95,00 | 2.898,20 | 2.321,57 | 95,00 | 4,27 | |
III F3 | 2.027,47 | 31,20 | 52,00 | 87,00 | 2.647,60 | 2.114,47 | 87,00 | 4,29 | |
III F2 | 1.922,89 | 29,60 | 49,30 | 85,80 | 2.570,10 | 2.008,69 | 85,80 | 4,46 | |
III F1 | 1.857,64 | 28,60 | 47,60 | 84,00 | 2.502,60 | 1.941,64 | 84,00 | 4,52 | |
II F6 | 1.924,09 | 29,60 | 49,30 | 85,70 | 2.568,30 | 2.009,79 | 85,70 | 4,45 | |
II F5 | 1.864,86 | 28,70 | 47,80 | 84,10 | 2.508,30 | 1.948,96 | 84,10 | 4,51 | |
II F4 | 1.800,08 | 27,70 | 46,10 | 77,00 | 2.345,40 | 274,08 | 1.898,16 | 98,08 | 5,45 |
II F3 | 1.697,05 | 26,10 | 43,50 | 70,10 | 2.166,60 | 249,60 | 1.786,35 | 89,30 | 5,26 |
II F2 | 1.594,35 | 24,50 | 40,90 | 66,50 | 2.047,20 | 236,88 | 1.679,07 | 84,72 | 5,31 |
II F1 | 1.516,94 | 23,40 | 38,90 | 64,20 | 1.965,50 | 228,36 | 1.598,70 | 81,77 | 5,39 |
I F2 | 1.489,03 | 22,90 | 38,20 | 64,00 | 1.946,30 | 228,36 | 1.570,59 | 81,57 | 5,48 |
I F1 | 1.438,62 | 22,10 | 36,90 | 63,00 | 1.901,00 | 224,16 | 1.518,86 | 80,24 | 5,58 |
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Posizione Economica |
Retrib. mensile lorda da 2018 |
Incremento mensile da 1.1.2019 |
Incremento mensile da 1.1.2020 |
Incremento mensile da 1.1.2021 |
Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc) |
Elemento Perequativo annuo |
Retrib. mensile anno 2022 |
Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018 |
Percentuale di incremento a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 2.768,06 | 42,80 | 72,40 | 117,00 | 3.603,60 | 2.885,06 | 117,00 | 4,23 | |
Direttore Divisione r.e. | 2.573,40 | 39,80 | 67,30 | 109,00 | 3.354,30 | 2.682,40 | 109,00 | 4,24 | |
C5 | 2.372,62 | 36,70 | 62,10 | 100,50 | 3.093,40 | 2.473,12 | 100,50 | 4,24 | |
C4 | 2.228,38 | 34,50 | 58,30 | 95,00 | 2.916,40 | 2.323,38 | 95,00 | 4,26 | |
C3 | 2.029,80 | 31,40 | 53,10 | 87,00 | 2.664,50 | 2.116,80 | 87,00 | 4,29 | |
C2 | 1.924,77 | 29,80 | 50,40 | 85,80 | 2.587,00 | 2.010,57 | 85,80 | 4,46 | |
C1 | 1.859,54 | 28,80 | 48,70 | 84,00 | 2.519,50 | 1.943,54 | 84,00 | 4,52 | |
B3 | 1.800,55 | 27,80 | 47,10 | 77,00 | 2.359,70 | 274,08 | 1.898,63 | 98,08 | 5,45 |
B2 | 1.698,04 | 26,30 | 44,40 | 70,10 | 2.180,90 | 249,60 | 1.787,34 | 89,30 | 5,26 |
B1 | 1.596,10 | 24,70 | 41,80 | 66,50 | 2.061,50 | 236,88 | 1.680,82 | 84,72 | 5,31 |
A3 | 1.565,26 | 24,20 | 41,00 | 66,30 | 2.041,00 | 228,36 | 1.649,13 | 83,87 | 5,36 |
A2 | 1.516,39 | 22,30 | 39,70 | 64,20 | 1.961,60 | 228,36 | 1.598,15 | 81,77 | 5,39 |
A1 | 1.439,14 | 12,80 | 37,70 | 63,00 | 1.790,50 | 224,16 | 1.519,38 | 80,24 | 5,58 |
Disponibile la procedura per la campagna REDEST 2022
Dal 9 maggio scorso, è disponibile la procedura per la Campagna REDEST 2022 relativa all’anno reddito 2021. Gli Enti di Patronato e le Strutture territoriali possono accedere alla suddetta procedura: in ambiente internet, per i Patronati e i Consolati, attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it; in ambiente intranet, per le Strutture dell’Istituto, nell’area “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Campagna RedEst”. A giugno vengono inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all’estero interessati alla Campagna REDEST 2022. Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, devono: accertare l’identità personale del dichiarante; ricevere i modelli REDEST 2022 opportunamente compilati e firmati; verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli; provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione (Messaggio Inps 10 maggio 2022, n. 1997).
La procedura “REDEST 2021”, relativa all’anno reddito 2020, è ancora accessibile, diversamente la procedura “REDEST 2020”, relativa all’anno reddito 2019, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2022. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2019 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.
Inoltre – precisa l’Istituto – nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della procedura “Campagna RedEst” sono presenti gli elenchi delle segnalazioni di variazioni anagrafiche, di indirizzo, di stato civile e di rientro in Italia, per le quali è necessario l’intervento diretto delle Strutture territoriali, che dovranno provvedere alle opportune operazioni di aggiornamento degli archivi e di eventuale ricostituzione.