Il Fondo Metasalute comunica che in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit Il Fondo Metasalute, in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, comunica che per l’anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit. la principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà l’upgrade al PIANO D, ma l’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario (“Copertura Sanitaria Flexible Meta per i lavoratori aderenti al Fondo”). L’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
Fermo restando per le aziende l’onere di mettere a disposizione, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti di welfare ai propri dipendenti, la procedura per la gestione del Flexible Benefit sarà attiva sulla piattaforma del Fondo dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso). I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria Azienda entro tale data.
Per l’anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti:
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e non oltre il 7 giugno, potrà attivare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’Area Riservata Azienda.
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l’offerta sanitaria prevista dal Flexible Benefit 2022.
Per attivare la copertura Flexible Benefit 2022 ai lavoratori che ne fanno richiesta l’azienda dovrà accedere alla sezione Sedi/dipendenti>Flexible Benefit>Crea Flexible Benefit presente all’interno della propria area riservata. La procedura guidata consente di creare una lista con i dipendenti che intendono aderire al Flexible Benefit e si conclude con la generazione di un MAV cumulativo corrispondente all’importo dell’offerta Flexible Benefit (182 €) moltiplicato per il numero di soggetti aderenti.
NEWS|LAVORO
Le nuove retribuzioni per l’area Legno e Lapidei
Pubblicari i nuovi minimi retributivi dell’Area Legno- Lapidei Artigianato
L’accordo integrativo del CCNL Area Legno- Lapidei riporta le seguenti retribuzioni tabellari
IMPRESE ARTIGIANE
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
AS | € 1.931,51 | € 102,03 | € 2.033,54 |
A | € 1.800,34 | € 95,10 | € 1.895,44 |
B | € 1.645,64 | € 86,93 | € 1.732,57 |
C Super | € 1.574,12 | € 83,15 | € 1.657,27 |
C | € 1.501,88 | € 79,34 | € 1.581,22 |
D | € 1.419,71 | € 75,00 | € 1.494,71 |
E | € 1.344,47 | € 71,03 | € 1.415,50 |
F | € 1.263,24 | € 66,73 | € 1.329,97 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Prima tranche di incremento dal 1/5/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/5/2022 |
---|---|---|---|
AS | € 1.931,51 | € 61,22 | € 1.992,73 |
A | € 1.800,34 | € 57,06 | € 1.857,40 |
B | € 1.645,64 | € 52,16 | € 1.697,80 |
C Super | €1.574,12 | € 49,89 | € 1.624,01 |
C | € 1.501,88 | € 47,60 | € 1.549,48 |
D | € 1.419,71 | € 45,00 | € 1.464,71 |
E | € 1.344,47 | € 42,62 | € 1.387,09 |
F | € 1.263,24 | € 40,04 | € 1.303,28 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 31/8/2022 |
Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/9/2022 |
---|---|---|---|
AS | € 1.992,73 | € 40,81 | € 2.033,54 |
A | € 1.857,40 | € 38,04 | € 1.895,44 |
B | € 1.697,80 | € 34,77 | € 1.732,57 |
C Super | € 1.624,01 | € 33,26 | € 1.657,27 |
C | € 1.549,48 | € 31,74 | € 1.581,22 |
D | € 1.464,71 | € 30,00 | € 1.494,71 |
E | € 1.387,09 | € 28,41 | € 1.415,50 |
F | € 1.303,28 | € 26,69 | € 1.329,97 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
1 | € 2.028;56 | € 107,21 | € 2.135,77 |
2 | € 1.901,90 | € 100,52 | € 2.002,42 |
3 | € 1.656,22 | € 87,53 | € 1.743,75 |
4 | € 1.553,18 | € 82,09 | € 1.635,27 |
5 | € 1.494,71 | € 79,00 | € 1.573,71 |
6 | € 1.425,94 | € 75,37 | € 1.501,31 |
7 | € 1.325,68 | € 70,07 | € 1.395,75 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Prima tranche di incremento dal 1/5/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/5/2022 |
---|---|---|---|
1 | € 2.028;56 | € 61,07 | € 2.089,63 |
2 | € 1.901,90 | € 57,26 | € 1.959,16 |
3 | € 1.656,22 | € 49,86 | € 1.706,08 |
4 | € 1.553,18 | € 46,76 | € 1.599,94 |
5 | € 1.494,71 | € 45,00 | € 1.539,71 |
6 | € 1.425,94 | € 42,93 | € 1.468,87 |
7 | € 1.325,68 | € 39,91 | € 1.365,59 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 31/8/2022 |
Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/9/2022 |
---|---|---|---|
1 | € 2.089,63 | € 46,14 | € 2.135,77 |
2 | € 1.959,16 | € 43,26 | € 2.002,42 |
3 | € 1.706,08 | € 37,67 | € 1.743,75 |
4 | € 1.599,94 | € 35,33 | € 1.635,27 |
5 | € 1.539,71 | € 34,00 | € 1.573,71 |
6 | € 1.468,87 | € 32,44 | € 1.501,31 |
7 | € 1.365,59 | € 30,16 | € 1.395,75 |
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
AS | € 1.945,11 | € 103,39 | € 2.048,50 |
A | € 1.813,02 | € 96,38 | € 1.909,40 |
B | € 1.657,24 | € 88,10 | € 1.745,34 |
C Super | € 1.585,21 | € 84,27 | € 1.669,48 |
C | € 1.512,46 | € 80,39 | € 1.592,85 |
D | € 1.429,71 | € 76,00 | € 1.505,71 |
E | € 1.353,94 | € 71,97 | € 1.425,91 |
F | € 1.272,14 | € 67,62 | € 1.339,76 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Prima tranche di incremento dal 1/5/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/5/2022 |
---|---|---|---|
AS | € 1.945,11 | € 68,02 | € 2.013,13 |
A | € 1.813,02 | € 63,41 | € 1.876,43 |
B | € 1.657,24 | € 57,96 | € 1.715,20 |
C Super | € 1.585,21 | € 55,44 | € 1.640,65 |
C | € 1.512,46 | € 52,89 | € 1.565,35 |
D | € 1.429,71 | € 50,00 | € 1.479,71 |
E | € 1.353,94 | € 47,35 | € 1.401,29 |
F | € 1.272,14 | € 44,49 | € 1.316,63 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 31/8/2022 |
Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/9/2022 |
---|---|---|---|
AS | € 2.013,13 | € 35,37 | € 2.048,50 |
A | € 1.876,43 | € 32,97 | € 1.909,40 |
B | € 1.715,20 | € 30,14 | € 1.745,34 |
C Super | € 1.640,65 | € 28,83 | € 1.669,48 |
C | € 1.565,35 | € 27,50 | € 1.592,85 |
D | € 1.479,71 | € 26,00 | € 1.505,71 |
E | € 1.401,29 | € 24,62 | € 1.425,91 |
F | € 1.316,63 | € 23,13 | € 1.339,76 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
1 | € 2.042;16 | € 108,57 | € 2.150,70 |
2 | € 1.914,62 | € 101,79 | € 2.016,41 |
3 | € 1.667,30 | € 88,64 | € 1.755,94 |
4 | € 1.563,57 | € 83,13 | € 1.646,70 |
5 | € 1.504,71 | € 80,00 | € 1.584,71 |
6 | € 1.435,48 | € 76,32 | € 1.511,80 |
7 | € 1.334,55 | € 70,96 | € 1.405,51 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Prima tranche di incremento dal 1/5/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/5/2022 |
---|---|---|---|
1 | € 2.042;16 | € 67,86 | € 2.109,99 |
2 | € 1.914,62 | € 63,62 | € 1.978,24 |
3 | € 1.667,30 | € 55,40 | € 1.722,70 |
4 | € 1.563,57 | € 51,96 | € 1.615,53 |
5 | € 1.504,71 | € 50,00 | € 1.554,71 |
6 | € 1.435,48 | € 47,70 | € 1.483,18 |
7 | € 1.334,55 | € 44,35 | € 1.378,90 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 31/8/2022 |
Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/9/2022 |
---|---|---|---|
1 | € 2.109,99 | € 40,71 | € 2.150,70 |
2 | € 1.978,24 | € 38,17 | € 2.016,41 |
3 | € 1.722,70 | € 33,24 | € 1.755,94 |
4 | € 1.615,53 | € 31,17 | € 1.646,70 |
5 | € 1.554,71 | € 30,00 | € 1.584,71 |
6 | € 1.483,18 | € 28,62 | € 1.511,80 |
7 | € 1.378,90 | € 26,61 | € 1.405,51 |
Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario non assorbibile, cherappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Livello |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
---|---|
1 | € 30 |
2 | € 30 |
3 | € 30 |
4 | € 30 |
5 | € 30 |
6 | € 30 |
7 | € 30 |
Attività intermediate da piattaforme digitali escluse dalla comunicazione all’ITL
24 magg 2022 Nel convertire il DL n. 21/2022, la Legge n. 51/2022 ha previsto alcune modifiche alle disposizioni relative alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali. Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
La legge di conversione del DL 21/2022 ha modificato la suddetta disposizione, escludendo dalla comunicazione all’ITL le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali.
La comunicazione in parole deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica.
Nuove quote per la Bilateralità Artigiana: settori interessati
Si riporta un riepilogo dei Settori dell’Artigianato ai quali si applicano le nuove quote della bilateralità riportate nell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 L’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 firmato da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, a proposito della quota nazionale per la Bilateralità, dispone: “… …” Pertanto, tenendo conto dei rinnovi intervenuti e del recepimento dell’accordo interconfederale da parte di alcuni settori contrattuali, si può fornire una sintesi relativa ai CCNL rinnovati con recepimento dell’Accordo del 17/12/2021 e decorrenza nuove quote nazionali (11,65 euro): da gennaio 2022 da febbraio 2022 da maggio 2022
– con decorrenza dall’1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovi del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato);
CCNL Area Meccanica
CCNL Area Alimentazione e Panificazione
CCNL Autotrasporti Merci
CCNL PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica (piccola e media industria)
CCNL Area Tessile Moda, Chimica e Ceramica (imprese artigiane)
CCNL Area Legno e Lapidei
CCNL Area Comunicazione
Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia
Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che svolga attività lavorativa presso terzi, incompatibile con le prescrizioni mediche, durante il periodo di assenza per malattia (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16208). La vicenda La Corte d’appello territoriale confermava il rigetto della domanda avanzata da un dipendente, direttore amministrativo di un centro di riabilitazione, nei confronti della società datrice di lavoro, tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, motivato, in particolare, dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia, dalla violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà in relazione al rapido recupero delle capacità di svolgere la prestazione e, inoltre, dall’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità. I Giudici di merito,invero, ritenevano che la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da far venir meno la relazione di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Risultava, difatti, provato che, in costanza di assenza per malattia, il lavoratore aveva svolto prestazioni presso altra ditta e si era dedicato ad altre attività fuori casa, anche durante le ore di reperibilità, senza dimostrare un’ urgente necessità di allontanarsi dal domicilio. La pronuncia della Corte La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione operata dai giudici di merito circa l’incompatibilità con la prescrizione medica di riposo dell’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia. I Giudici, infine, non hanno mancato di rilevare che il giudizio concernente la giusta causa di licenziamento era stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base del complesso delle condotte addebitate al lavoratore e, innanzitutto, dello svolgimento presso terzi di attività lavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche.
La Corte giudicava, inoltre, non provata dal lavoratore la compatibilità dell’attività svolta in favore di terzi con la malattia depressiva di cui era affetto, dal momento che le prestazioni espletate durante l’assenza risultavano inconciliabili con la specifica prescrizione di riposo e terapia farmacologica a questi indirizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.
La stessa ha posto, inoltre, in evidenza che l’origine della malattia, nel caso in oggetto sindrome ansioso-depressiva, non assumeva rilevanza in relazione alla natura degli addebiti contestati al lavoratore, i quali riguardano la violazione delle prescrizioni attinenti allo stato di malattia e non, dunque, la mancanza o simulazione della stessa.
L’ allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in tale ottica, aveva dunque assunto rilevanza solo secondaria nell’ambito degli addebiti mossi al lavoratore e posti a fondamento della giusta causa di licenziamento, dovendosi pertanto ritenere adeguata la valutazione di proporzionalità della sanzione del licenziamento per giusta causa rispetto alla gravità della condotta.
Accesso degli Enti locali alle autocertificazioni per prestazioni Inps
È attiva la nuova funzione “controllo autocertificazioni” che consente agli Enti locali che erogano prestazioni assistenziali di accedere preventivamente ai dati acquisiti dall’Inps in relazione alle prestazioni erogate dall’Istituto al medesimo soggetto (Inps – Messaggio 23 maggio 2022, n. 2156). Nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo in relazione all’erogazione di prestazioni assistenziali, sia gli enti locali che l’Inps registrano le relative informazioni ai fini della reciproca consultazione nell’ambito del Servizio SIUSS – ex Casellario dell’assistenza, gestito dall’Inps. Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l’ente erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza”.
Secondo la disciplina che regola la consultazione del Casellario dell’assistenza, tuttavia, gli enti locali possono accedere alle informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS a un determinato utente, solo dopo avere trasmesso al Sistema i dati riguardanti almeno una prestazione erogata al medesimo soggetto.
Tenuto conto delle esigenze emerse durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, e in particolare quella dei Comuni di potere accedere al SIUSS – ex Casellario dell’assistenza -, anche prima di aver trasmesso i propri dati, per effettuare controlli sulle prestazioni già erogate dall’INPS ai propri cittadini, l’INPS ha attivato la nuova funzione denominata “Controllo autocertificazioni”.
Attraverso il “Controllo autocertificazioni” gli enti locali (i Comuni, singoli o associati, le Province autonome e le Regioni in qualità di enti erogatori) hanno la possibilità di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi erogati dai medesimi enti. I dati sono resi disponibili nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario.
A tal fine, la consultazione può essere effettuata per singolo codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione. Inoltre, viene richiesto l’inserimento del protocollo della domanda presentata dal soggetto interessato all’ente medesimo, tesa a ottenere una prestazione, nonché la tipologia di prestazione richiesta.
L’accesso è limitato ai soli enti erogatori di prestazioni assistenziali a livello locale:
– Comuni, singoli o associati;
– Province autonome di Trento e di Bolzano;
– Regioni.
Restano escluse (per ora) tutte le altre categorie di enti erogatori (le Università, gli Enti per il diritto allo studio, le Casse professionali e gli altri enti).
L’operatore autorizzato può accedere al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza” solo attraverso il sito internet www.inps.it, con il proprio SPID. Il Sistema riconosce in automatico l’operatore, quale soggetto autorizzato dall’ente erogatore per il quale agisce.
La consultazione consente l’accesso alle informazioni riguardanti le seguenti prestazioni erogate dall’INPS:
– A1.03 Carta acquisti;
– A7.01 Reddito di cittadinanza;
– A7.02 Pensione di cittadinanza;
– A1.04.01 Reddito di Inclusione;
– A1.04.02 – Reddito di Emergenza;
– Prestazioni della categoria A4.