Il Ministero del lavoro fornisce alcune precisazioni sull’istituto dell’apprendistato di primo livello. Elemento essenziale del contratto in parola – rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo – è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il contratto può essere attivato: prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo; contestualmente, all’avvio del percorso formativo.
Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale, un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Nel rispetto delle durate, minima e massime, al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume – quale termine conclusivo – anche ai fini dell’accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista. A decorrere dal predetto termine, si possono verificare i seguenti casi:
– prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– proroga del contratto di apprendistato di primo livello;
– trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;
– recesso dal contratto di apprendistato di primo livello.
Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.
Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa deve necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore stesso nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.
Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.
Tale adempimento deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.
Il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale.
Al fine di consentire l’iscrizione e l’attivazione del contratto di apprendistato, i percorsi della IeFP devono essere approvati dall’Amministrazione regionale competente.
Nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
– il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
– i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:
– per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (Circolare Ministero lavoro 6 giugno 2022, n. 12).
NEWS|LAVORO
Firmato l’accordo di rinnovo per i Laterizi – Industria
Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Laterizi Industria – Manufatti Cementizi.
L’ipotesi di accordo decorre dall’1 aprile 2022 e scadrà il 30 settembre 2025
Gli aumenti dei minimi tabellari contrattuali definiti dal predetto accordo come TEM (Trattamento economico minimo), sono comprensivi degli aumenti dovuti all’inflazione e delle valutazioni dell’andamento storico specifico dei settori rappresentati (interessati da importanti innovazioni tecnologiche e organizzative), ciò ha consentito alle Parti, di individuare concordemente il montante retributivo di riferimento e il parametro medio di settore che vengono pertanto confermati.
Pertanto i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili:
I minimi contrattuali mensili, relativi a ciascuna Categoria e le relative decorrenze, sono riportati nella seguente tabella allegata.
Parametri |
1/7/2022 1.a tranche |
1/10/2023 2.a tranche |
1/2/2025 3.a tranche |
Totale |
---|---|---|---|---|
220 | 64,71 | 40,44 | 56,62 | 161,76 |
185 | 54,41 | 34,01 | 47,61 | 136,03 |
151 | 44,41 | 27,76 | 38,86 | 111,03 |
143 | 42,06 | 26,29 | 36,80 | 109,34 |
136 | 40,00 | 25,00 | 35,00 | 100,00 |
126 | 37,06 | 23,16 | 32,43 | 96,34 |
117 | 34,41 | 21,51 | 30,11 | 86,03 |
100 | 29,41 | 18,38 | 25,74 | 73,53 |
I nuovi minimi saranno:
Categorie |
Minimi attuali |
1.a tranche |
Minimi dal 1/7/2022 |
2.a tranche |
Minimi dal 1/10/2023 |
3.a tranche |
Minimi dal 1/2/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | 2.095,27 | 64,71 | 2.159,98 | 40,44 | 2.200,42 | 56,62 | 2.257,03 |
A | 1.761,92 | 54,41 | 1.816,33 | 34,01 | 1.850,34 | 47,61 | 1.897,95 |
B | 1.438,12 | 44,41 | 1.482,53 | 27,76 | 1.510,29 | 38,86 | 1.549,15 |
CS | 1360,34 | 42,06 | 1.402,40 | 26,29 | 1.428,69 | 36,80 | 1.465,49 |
C | 1294,23 | 40,00 | 1.334,23 | 25,00 | 1.359,23 | 35,00 | 1.394,23 |
D | 1203,09 | 37,06 | 1.240,15 | 23,16 | 1.263,31 | 32,43 | 1.295,74 |
E | 1115,27 | 34,41 | 1.149,68 | 21,51 | 1.171,19 | 30,11 | 1.201,30 |
F | 954,28 | 29,41 | 983,69 | 18,38 | 1.002,07 | 25,74 | 1.027,81 |
Nei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto le Parti si incontreranno per valutare l’esito della rilevazione circa la significatività dello scostamento tra l’inflazione prevista e quella reale.
Gli aumenti del TEC (Trattamento economico complessivo) sono pari agli aumenti del TEM, come sopra definito, più i costi contrattuali con particolare riferimento agli art. 55 (previdenza complementare) e 55/Bis (assistenza sanitaria integrativa).
Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una durata predeterminata del rapporto di lavoro. Questa forma di contratto è disciplinata dal c.d. codice dei contratti contenuta nel Jobs Act, D. Lgs 81/2015 che ha espressamente abrogato la precedente normativa.Il DI 87/2018 conosciuto come Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e la successiva Legge 96/2018 dell’11 agosto di conversione del Decreto-Legge, hanno ulteriormente ritoccato la disciplina andando ad intervenire sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di impugnazione e sulla contribuzione.Durata massima del contratto a termine, stante l’attuale normativa si è stabilito che ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate condizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice. Dopo i 24 mesi si potrà ancora prorogare o rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, ma solo con un presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro.Contratto a tempo determinato acausale fino a 12 mesi Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare giustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno;lo stesso vale per le proroghe entro i primi 12 mesi. Invece già dal primo rinnovo, anche se previsto entro i primi 12 mesi andrà necessariamente indicata la causale.Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo il primo armo dovranno invece avere una causa per cui vengono stipulati. Lo stesso vale già dal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (f fino ad un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;b. di sostituzione di altri lavoratori;c. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.In aggiunta alle causali sopra indicate, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro – superiore a dodici mesi ma comunque non eccedente ventiquattro mesi – è consentita, conformemente alla Legge 23 luglio 2021 n. 106, nella seguente ipotesi:per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione.In caso di ricorso a tale ulteriore causale, al termine di ciascun anno, l’Azienda ne darà opportuna informativa alla RSU presente in Azienda indicandone i mesi utilizzati in eccedenza rispetto al termine dei 12 mesi di cui alle normative vigenti.
Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di cui sopra per ulteriori 6 mesi e pertanto per un periodo complessivo di 20 mesi di calendario raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Maternità
L’integrazione conto azienda viene erogata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria
Fondo sanitario – Altea
La contribuzione sarà pari ad Euro 3,00 mensili a carico dei lavoratori che decidano di aderire e di Euro 7,00 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi dipendenti che aderiscano al Fondo
CIPL Edilizia Industria Avellino: firmato il rinnovo
Siglato lo scorso 16 maggio 2022, tra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA.-CISL, la FILLE.A-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL di Avellino per i lavoratori delle imprese edili e affini – industria, con efficacia fino al 30 giugno 2024.
Tabella Contributi Cassa Edile
Segue la Tabella Contributi Cassa Edile:
CONTRIBUTI |
IMPRESA |
OPERAIO |
TOTALE |
---|---|---|---|
CONTRIBUTO GESTIONE | 1,88 | 0,37 | 2,25 |
APE | 2,53 | 2,53 | |
CFS AREA FORMAZIONE | 0,85 | 0,85 | |
CFS AREA SICUREZZA | 0,15 | 0,15 | |
RLST | 0,30 | 0,30 | |
QUOTE PROV. | 1,23 | 1,23 | 2,46 |
QUOTE NAZ. | 0,22 | 0,22 | 0,44 |
FONDO SANITARIO | 0,60 | 0,60 | |
FONDO PREPENSIONAMENTO | 0,20 | 0,20 | |
FONDO INCENT. OCCUPAZIONE | 0,10 | 0,10 | |
8,06 | 1,82 | 9,88 |
Tabella stipendio impiegati
Segue la tabella stipendio impiegati valevole dal 1° maggio 2022
LIVELLO |
CATEGORIA |
STIPENDIO € |
CONTINGENZA |
PREMIO PROD. |
E.D.R. |
---|---|---|---|---|---|
7 | QUADRI | 1.894,71 | 533,82 | 367,70 | 10,33 |
7 | 1 Super | 1.894,71 | 533,82 | 367,70 | 10,33 |
6 | 1 Categoria | 1.705,23 | 529,63 | 335,63 | 10,33 |
5 | 2 Categoria | 1.421,02 | 523,35 | 279,79 | 10,33 |
4 | Ass.Tecnico | 1.326,31 | 521,25 | 254,76 | 10,33 |
3 | 3 Categoria | 1.231,56 | 519,16 | 234,80 | 10,33 |
2 | 4 Categoria | 1.108,41 | 516,43 | 211,84 | 10,33 |
1 | 4 Categoria 1° Impiego | 947,36 | 512,87 | 181,98 | 10,33 |
LIVELLO |
CATEGORIA |
Ind.Fun. |
TOTALE € |
Ades. Prevedi € |
---|---|---|---|---|
7 | QUADRI | 140,00 | 2.946,56 | 20,00 |
7 | 1 Super | 2.806,56 | 20,00 | |
6 | 1 Categoria | 2.580,82 | 18,00 | |
5 | 2 Categoria | 2.234,49 | 15,00 | |
4 | Ass.Tecnico | 2.112,65 | 14,00 | |
3 | 3 Categoria | 1.995,85 | 13,00 | |
2 | 4 Categoria | 1.847,01 | 11,70 | |
1 | 4 Categoria 1° Impiego | 1.652,54 | 10,00 |
E.E.T.
In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione,
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: E’ dovuta nella misura di € 5,00 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro.
INDENNITA’ DI TRASPORTO: E’ dovuta nella misura di € 2,72 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro
EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T. L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.
Gli importi giornaliero,da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati,si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l’importo mensile
Per gli impiegati l’adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero
Tabella retribuzione oraria operai di produzione
Segue la tabella retribuzione oraria operai di produzione valevole dal 1° maggio 2022
CLASSIFICAZIONE |
PAGA BASE € |
IND.TERR. SETTORE |
CONTINGENZA |
EDR |
TOTALE ORARIO € |
MAGG. 18,50% (*) |
Fondo Prevedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaio IV Livello | 7,67 | 1,49 | 3,01 | 0,06 | 12,23 | 2,2626 | 0,0959 |
Operaio Specializzato | 7,12 | 1,38 | 3,00 | 0,06 | 11,56 | 2,1386 | 0,0890 |
Operaio Qualificato | 6,41 | 1,24 | 2,99 | 0,06 | 10,70 | 1,9795 | 0,0801 |
Operaio Comune | 5,48 | 1,07 | 2,96 | 0,06 | 9,57 | 1,7705 | 0,0685 |
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B) | 4,93 | 0,96 | 2,37 | 0,05 | 8,31 | 1,5374 | 0,0570 |
Custodi, Guardiani, Portinai conalloggio (art. 6 lett. C) | 4,38 | 0,84 | 1,97 | 0,04 | 7,23 | 1,3376 | 0,0570 |
– Nota (*) –
L’ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge,
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: € 5,00 giornalieri, pari a € 0,625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata
INDENNITA’ DI TRASPORTO: € 2,72 giornalieri, pari a € 0,34 per ogni ora di lavoro prestato.
E.E.T. In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nell’indennità territoriale di settore.
EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T.
L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si ‘incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.
Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall’incidenza per ferie e gratifica natalizia.
Il contributo “contrattuale” al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Servizio online Inarconsulenza: contatto diretto con gli esperti per questioni prevideniali
L’Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online che consente ad architetti, ingegneri e società un confronto diretto con gli esperti per la risoluzione di questioni previdenziali (Comunicato 01 giugno 2022). Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online denominato “InarConsulenza” che consente agli iscritti (professionisti e società) di confrontarsi in modo diretto con gli esperti, per risolvere situazioni complesse in materia previdenziale, con un’assistenza previdenziale personalizzata, esaustiva e qualificata. Per utilizzare il nuovo servizio bisogna accedere all’area riservata “Inarcassa On Line” utilizzando le credenziali fornite dall’Ente. L’agenda degli appuntamenti InarConsulenza è aperta: Una volta effettuata la richiesta, segue entro due giorni una verifica telefonica da parte degli operatori del Call center sui quesiti indicati e una successiva conferma dell’appuntamento.
Una volta selezionato il servizio InarConsulenza è sufficiente indicare l’oggetto del consulto e la modalità di contatto più gradita.
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di contatto:
– telefono;
– videoconferenza (attualmente disponibile in 56 province, sarà estesa all’intero territorio italiano entro il 2022).
Non appena risolti gli effetti della pandemia, sarà possibile chiedere anche un incontro in presenza presso la sede di Roma, in Via Salaria, 229.
– agli associati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00;
– alle Società, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00.
Successivamente, la richiesta viene trasmessa ai consulenti Inarcassa, che gestiscono direttamente gli incontri.
I consulenti hanno il compito di analizzare e valutare le prenotazioni pervenute, visionare preventivamente il fascicolo personale e formulare ipotesi di risoluzione delle specifiche esigenze.
Incidente con mezzo aziendale: quando il lavoratore risponde dei danni
3 giu 2022 In tema di responsabilità del lavoratore per danneggiamento del mezzo aziendale a causa di sinistro avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve provare che l’evento dannoso sia derivato da condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 17711). La vicenda La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, concludeva che la responsabilità del sinistro andasse collegata alla violazione dell’obbligo di diligenza posto in capo al dipendente, quale responsabilità di natura contrattuale. La pronuncia della Cassazione Alla luce di tale principio, i giudici di legittimità hanno, dunque, ritenuto condivisibile il ragionamento operato dalla Corte di merito, basato sulla valutazione delle prove raccolte, sull’apprezzamento degli elementi di fatto acquisiti agli atti, inclusi gli elementi presuntivi, valorizzando, nel caso in argomento, gli accertamenti della polizia locale. In proposito la Corte non ha mancato di evidenziare che tra i compiti del giudice di merito rientra anche quello di valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento della decisione, una volta valutata la loro rispondenza ai requisiti di legge.
La Corte d’Appello territoriale condannava al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro un dipendente rimasto coinvolto in un sinistro stradale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il lavoratore, inquadrato nel 1° livello con mansioni di operatore ecologico anche con l’ausilio di veicoli, mentre si trovava alla guida di un mezzo aziendale lava-strade, nei pressi di incrocio semaforizzato, perdeva il controllo del mezzo, che si ribaltava sul fianco destro; la Polizia Locale accertava l’assenza di fattori esterni che avessero potuto determinare il sinistro; il lavoratore riportava trauma cranico minore e poli-contusione con prognosi di 20 giorni e dichiarava di non ricordare nulla dell’incidente.
L’azienda datrice di lavoro, dal momento che il preventivo di spesa per la riparazione dei danni era superiore al valore residuo del veicolo, rendendo così non conveniente la riparazione, poneva la macchina lava-strade definitivamente fuori servizio, irrogava al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni e agiva in giudizio per il risarcimento dei danni sulla base di rapporto dei propri uffici interni.
La dinamica dell’evento, in particolare la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, non era, difatti, stata da questi contestata, e dal rapporto della polizia locale erano stati esclusi fattori esterni nella causazione del sinistro, il quale doveva perciò ritenersi avvenuto per imperizia del lavoratore, che non aveva adempiuto all’onere di provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore.
La Corte di legittimità ha ribadito che, ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso, verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni affidategli, il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova che tale evento sia riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore, a sua volta, è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.
Quando il ragionamento decisorio, come nel caso di specie, non presenti assoluta illogicità e contraddittorietà, non occorre, quindi, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile.
I giudici hanno, pertanto, ritenuto infondate le contestazioni sollevate dal lavoratore alla sentenza impugnata e hanno respinto il ricorso.
Scuola Pubblica – Fondo Espero – Ipotesi di accordo sulle modalità di adesione
Firmata presso l’Aran, l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso
Il 31 maggio 2022, presso l’Aran e tra le Parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, si è sottoscritta l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dalle leggi vigenti;
b) mediante silenzio-assenso.
“Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.
Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso). Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.” (Fonte Aran)
La presente ipotesi di accordo avrà efficacia dal momento in cui saranno completate tutte le procedure previste per la contrattazione pubblica sottoscritta dall’Aran.