1 lug 2022 Diffuso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del Lavoro, comunicato 30 giugno 2022). Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti precedentemente e le aggiorna, sulla base dei vari provvedimenti adottati. Il Protocollo conferma l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione di tipo facciali filtranti FFP2 e ne raccomanda l’utilizzo nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
In esso sono riportate le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Le misure prevenzionali da adottare riguardano, in particolare: le informazioni, destinate a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio da Covid-19; le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; la gestione degli appalti; la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria; le precauzioni igieniche personali; i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la gestione degli spazi comuni; la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti; la gestione di una persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria; il lavoro agile; la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.
Tanto premesso, grava sul datore di lavoro l’onere di assicurare la disponibilità di FFP2 e di individuare, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, i gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali, in ragione della particolare condizione di fragilità degli stessi.
NEWS|LAVORO
INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili
L’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procede con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate dal DM 4/2/2022 Il DL 24 marzo 2022, n. 24 (art. 10), ha differito al 30 giugno 2022 la tutela relativa all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
La disposizione precisa che detta proroga viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( Inps, messaggio 30 giugno 2022, n. 2622).
CIPL Edilizia Industria Firenze: indennità
Seguono le indennità previste dall’accordo firmato il 22 giugno 2022 a favore dei dipendenti delle imprese edili ed affini nella provincia di Firenze. Mensa E’ diritto di tutti i lavoratori (operai e impiegati) avere il servizio di pasto caldo, indipendentemente dalle peculiarità del luogo di lavoro, nelle seguenti modalità: Reperibilità In caso di reperibilità adottata con scrupoloso rispetto della rotazione tra figure professionali fungibili, ad ogni singolo dipendente coinvolto sarà riconosciuta: Lavori scavo TBM e lavorazioni complementari Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, si concorda per tutti i dipendenti coinvolti nelle lavorazioni esterne collegate, complementari e di servizio alle lavorazioni effettuate dalla macchina TBM (nastri, conci e piazzale ecc.), sarà riconosciuta una indennità pari al 15% calcolata sulla retribuzione tabellare, di ogni ora lavorata. Trasporto Ai fini dell’indennità trasporto, le parti concordano di riconoscere € 0,35 per ogni ora lavorata agli operai e € 60,00 per ogni mese lavorato per gli impiegati. L’indennità di trasporto non è dovuta qualora si utilizzi per lo spostamento un mezzo aziendale per il tragitto casa-lavoro. Guida automezzi aziendali Per i conduttori di automezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell’impresa nei cantieri, viene riconosciuta una indennità di guida pari a: Trasferta e/o diaria Al dipendente che temporaneamente presta la propria opera fuori dal territorio comunale ove ha sede l’azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, allo stesso spetta una diaria, calcolata sulla retribuzione tabellare, nelle seguenti misure di maggiorazione:
1. mensa in cantiere o catering, con locale mensa adeguato come previsto dalla normativa vigente per un importo a carico dell’azienda max di € 8,00;
2. In trattoria per un importo a carico dell’azienda per un max di € 10,00;
3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti è riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa pari a € 0,70 per ora lavorata. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pesto caldo predisposto dall’azienda salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio, anche per problemi alimentari, in dipendenza dell’organizzazione del cantiere e delle esigenze dell’azienda.
Tale importo per gli impiegati è pari a € 120 per ogni mese lavorato.
– in caso di reperibilità strutturale e organizzata settimanalmente (es. da lunedì a lunedì), si concorda di riconoscere al lavoratore un importo minimo settimanale di € 8 0,00; resta inteso che le ore lavorate in reperibilità saranno maggiorate della percentuale di straordinario, sia esso diurno, notturno, festivo.
– in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente sarà riconosciuta una indennità giornaliera di Euro 12,00 oltre alla maggiorazione dello straordinario previsto dal vigente CCNL Edile Industria.
Inoltre, sempre per quelle lavorazioni relative agli interventi urgenti di manutenzioni del sottoservizi di pubblica utilità e/o pavimentazioni stradali, in caso di richiesta di spostamento non programmato dal luogo di lavoro al luogo dell’intervento, verrà riconosciuta al lavoratore a titolo di indennità di disponibilità, una indennità giornaliera pari a Euro 12,00.
Tale indennità, considerata come indennità di disagio sarà riconosciuta indipendentemente dalla distanza casa-lavoro.
– per spostamenti da 20 a 40 km di € 1.50 al giorno;
– per spostamenti da 41 a 80 km di € 2.50 al giorno;
– per spostamento oltre gli 80 km di € 3.50 al giorno;
per ogni giorno di guida, computati su andata e ritorno dal magazzino al cantiere.
– 15% per spostamenti da 21 a 40 Km
– 19% per spostamenti da 41 a 80 Km
– 22% per spostamenti oltre i 81 Km
1) Corresponsione della misura del 15% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 21 Km. ma non superiore ai 40 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
2) Corresponsione della misura del 19% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 41 Km. ma non superiore ai 80 Km. dal confine comunale computati su andata e ritorno.
3) Corresponsione della misura del 22% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore a 80 Km dal confine comunale computati su andata e ritorno.
Parti Sociali dell’Edilizia: Verbale di accordo 24/6/2022
Con accordo nazionale sottoscritto il 24/6/2022, le parti sociali dell’edilizia ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche OS
Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022.
Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.
Tabella allegata all’accordo nazionale
INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS – INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA
OS 1 |
OS 2 A |
OS 6 |
OS 7 |
OS 8 |
OS 11 |
OS 12-A |
OS 12-B |
OS 13 |
OS 21 |
OS 23 |
OS 24 |
OS 25 |
OS 26 |
OS 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 35% | 14% | 18% | 18% | 12,50% | 10% | 13% | 6% | 15% | 10% | 20% | 30% | 7% | 15% |
Nota:
OG3: sotto categoria “Lavori di bitumatura” 6%
Rinnovata la parte economica del CCNL Trasporto Merci Conflavoro
Aspetti economici del rinnovo del CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati (CONFLAVORO PMI).
Tabelle retributive
Livello | Minimo dall’1/5/2022 | Minimo dall’1/10/2022 | Minimo dall’1/10/2023 | Minimo dall’1/3/2024 |
Quadro | 2.278,80 | 2.310,70 | 2.336,30 | 2.374,70 |
1 | 2.140,05 | 2.170,05 | 2.194,15 | 2.230,30 |
2 | 1.966,10 | 1.993,55 | 2.015,70 | 2.048,85 |
3 Super | 1.776,00 | 1.801,00 | 1.821,05 | 1.851,20 |
3 | 1.728,30 | 1.752,65 | 1.772,15 | 1.801,35 |
4 | 1.674,40 | 1.697,75 | 1.716,50 | 1.744,55 |
B Rider oltre 15 mesi | 1.588,55 | 1.610,90 | 1.628,80 | 1.655,65 |
5 | 1.567,00 | 1.588,95 | 1.606,50 | 1.632,90 |
A Rider oltre 6 mesi | 1.548,50 | 1.570,25 | 1.587,70 | 1.613,90 |
B Rider da 7 a 15 mesi | 1.548,50 | 1.570,25 | 1.587,70 | 1.613,90 |
A Rider da 1 a 6 mesi | 1.468,40 | 1.489,05 | 1.505,60 | 1.530,40 |
B Rider da 1 a 6 mesi | 1.468,40 | 1.489,05 | 1.505,60 | 1.530,40 |
6 | 1.464,45 | 1.485,05 | 1.501,55 | 1.526,35 |
7 | 1.347,20 | 1.366,10 | 1.381,25 | 1.403,95 |
Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato sopra, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P.
Livello | Minimo dall’1/5/2022 | Minimo dall’1/10/2022 | Minimo dall’1/10/2023 | Minimo dall’1/3/2024 |
Q Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 2.164,86 | 2.195,16 | 2.219,48 | 2.255,96 |
Q Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 2.107,89 | 2.137,40 | 2.161,08 | 2.196,60 |
1 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 2.033,05 | 2.061,55 | 2.084,44 | 2.118,78 |
1 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.979,55 | 2.007,30 | 2.029,59 | 2.063,03 |
2 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.867,80 | 1.893,87 | 1.914,92 | 1.946,41 |
2 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.867,80 | 1.893,87 | 1.914,92 | 1.946,41 |
2 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.818,64 | 1.844,03 | 1.864,52 | 1.895,19 |
2 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.818,64 | 1.844,03 | 1.864,52 | 1.895,19 |
3 S Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.687,20 | 1.710,95 | 1.730,00 | 1.758,64 |
3S Livello Az. Nuova Costit.2° Anno | 1.687,20 | 1.710,95 | 1.730,00 | 1.758,64 |
3S Livello Az. Nuova Costit.1° Anno | 1.642,80 | 1.665,92 | 1.684,47 | 1.712,36 |
3 S Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.642,80 | 1.665,92 | 1.684,47 | 1.712,36 |
3 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.641,88 | 1.665,02 | 1.683,54 | 1.711,28 |
3 Livello Az. Nuova Costit.2° Anno | 1.641,88 | 1.665,02 | 1.683,54 | 1.711,28 |
3 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.598,68 | 1.621,20 | 1.639,24 | 1.666,25 |
3 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.598,68 | 1.621,20 | 1.639,24 | 1.666,25 |
4 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.590,68 | 1.612,86 | 1.630,68 | 1.657,32 |
4 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.590,68 | 1.612,86 | 1.630,68 | 1.657,32 |
4 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.548,82 | 1.570,42 | 1.587,76 | 1.613,71 |
4 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.548,82 | 1.570,42 | 1.587,76 | 1.613,71 |
5 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.488,65 | 1.509,50 | 1.526,18 | 1.551,26 |
5 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.488,65 | 1.509,50 | 1.526,18 | 1.551,26 |
5 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.449,48 | 1.469,78 | 1.486,01 | 1.510,43 |
5 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.449,48 | 1.469,78 | 1.486,01 | 1.510,43 |
6 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.391,23 | 1.410,80 | 1.426,47 | 1.450,03 |
6 Livello Primo Ingresso 2° Anno | 1.391,23 | 1.410,80 | 1.426,47 | 1.450,03 |
6 Livello Primo Ingresso 1° Anno | 1.354,62 | 1.373,67 | 1.388,93 | 1.411,87 |
6 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.354,62 | 1.373,67 | 1.388,93 | 1.411,87 |
7 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno | 1.279,84 | 1.297,80 | 1.312,19 | 1.333,75 |
7 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno | 1.246,16 | 1.263,64 | 1.277,66 | 1.298,65 |
Trasporti speciali
Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, viene corrisposta un’indennità sostitutiva, per la mancata applicazione degli accordi integrativi provinciali, pari al 9,8% del minimo conglobato contrattuale.
CCNL Metalmeccanica: Elemento perequativo a giugno
Spetta, con la busta paga del mese di giugno spetta, l’elemento perequativo ai dipendenti delle industrie Meccaniche e piccole e medie imprese Tale elemento è previsto nei CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal), Piccole e medie aziende (Unionmeccanica-Confapi) e Cooperative. Anche i somministrati in missione nelle aziende metalmeccaniche ne hanno diritto, in ragione del principio della parità di Trattamento. I CCNL stabiliscono che la cifra di 485 euro va comunque parametrata in funzione della durata rapporto di lavoro nell’anno precedente.
L’elemento perequativo nel settore metalmeccanici spetta a tutte le lavoratrici e i lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno ed è pari a 485 euro erogati nella busta paga di giugno.
Spetta ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione collettiva di secondo livello, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, che non hanno superminimi individuali o collettivi o premi e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL.
Ossia deve trattarsi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione.