La simulazione di un tirocinio extracurriculare che nasconda un rapporto di lavoro subordinato costituisce un illecito di natura permanente, ne consegue che il regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 deve ritenersi applicabile anche ai tirocini fraudolenti antecedenti al 1° gennaio 2022 (INL – Nota 11 luglio 2022, n. 1451). Con la Legge di Bilancio 2022 è stato introdotto uno specifico regime sanzionatorio per le ipotesi di tirocini extracurriculari fraudolenti che stabilisce espressamente che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. In relazione alla corretta commisurazione della sanzione penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio), l’INL precisa che la stessa è dovuta per le sole giornate di tirocinio extracurriculare fraudolento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti. Per quanto riguarda la riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro dipendente, solo il tirocinante può farne richiesta. In tal caso, data la natura permanente dell’illecito, risulterà condizionato il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022. Ciò, tuttavia, non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto previdenziale è infatti sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo prescinde dall’iniziativa del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
Al fine di chiarire se tale disposizione sia applicabile anche ai rapporti svoltisi “a cavallo” dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022), l’INL evidenzia che trattasi di illecito di natura permanente.
La natura permanente di un illecito è caratterizzata “da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito, comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata del comportamento fraudolento, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Pertanto il nuovo regime sanzionatorio dei tirocini extracurruculari fraudolenti deve ritenersi applicabile a quelli proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022.
Diversamente, non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).
NEWS|LAVORO
Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza
L’Inps comunica che è stato modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) (messaggio dell’11 luglio 2022, n. 2766). Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare, a partire dal mese di agosto, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “RDCM”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
L’agenzia per il lavoro recupera la parte di incentivo spettante valorizzando all’interno di <Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.
Protocollo Sicurezza Covid-19 nelle Poste Italiane
Aggiornato lo scorso 6 luglio 2022 nelle POSTE ITALIANE S.p.A. il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Con il suddetto accordo le Poste Italiane S.p.A. e OO.SS. hanno condiviso quanto segue:
a) Informazione: i lavoratori e tutti coloro che accedono al luogo di lavoro continueranno ad essere informati in merito alle misure precauzionali da seguire nel singolo sito.
b) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: l’uso delle mascherine FFP2 è ritenuto obbligatorio negli ambiti organizzativi e per le figure professionali di seguito indicati: Operatori di Accoglienza, Corneristi, Consulenti operanti negli Uffici Postali (SCF, SCM, ecc.) con riferimento al periodo di presenza della clientela, venditori MIPA relativamente alle attività svolte presso la clientela, dipendenti di staff e di produzione operanti in siti a maggior concentrazione di personale limitatamente alla permanenza presso spazi comuni (a titolo esemplificativo, tornelli di accesso, ascensori, corridoi, servizi igienici, mense, punti di ristoro e aree break), personale chiamato a condividere il contemporaneo utilizzo di mezzi aziendali.
c) Precauzioni igieniche personali: l’Azienda metterà a disposizione in ogni sito idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori, ai quali sarà nuovamente raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
d) Gestione di una persona sintomatica in Azienda: restano invariate le procedure/indicazioni relative all’isolamento di una persona con febbre o sintomi influenzali.
e) Pulizie e Sanificazioni: l’Azienda conferma che porrà in essere le misure necessarie per il pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo e si impegna altresì, all’esito degli approfondimenti interni con le Funzioni aziendali competenti, a comunicare alle OO.SS. le modalità di implementazione delle suddette misure, ivi incluse le relative tempistiche, nonché gli aspetti relativi all’areazione degli ambienti.
f) Personale delle Aziende Appaltatrici: l’Azienda ribadisce la necessità che anche il personale in questione si attenga alle misure di prevenzione e si impegna a richiamare l’attenzione in tal senso del personale medesimo, per il tramite dell’Azienda di appartenenza.
Una tantum a luglio per il CCNL Area Legno-Lapidei
Con la busta paga del mese di luglio 2022, i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei riceveranno la prima tranche di una tantum L’accordo sottoscritto il 3/5/2022 ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data, un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto di cassa integrazione
Con il Messaggio n. 2743 dell’8 luglio 2022 l’Inps ha fornito istruzioni per l’invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022. Per gli eventi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, le trasmissioni dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa sono effettuate con il nuovo flusso telematico denominato Uniemens-Cig. A tal fine l’Istituto ha attivato i seguenti servizi telematici: – Servizio di acquisizione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Acquisizione Uniemens-Cig”. Il servizio consente l’acquisizione e la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.
Tuttavia, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, è stata prevista una fase transitoria, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Il periodo transitorio è stato di volta in volta prorogato fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig.
– Servizio di eliminazione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Eliminazione Uniemens-Cig”. Il servizio consente di eliminare i flussi Uniemens-Cig precedentemente trasmessi. Occorre inserire, in fase di ricerca, come dati di input, il codice fiscale del lavoratore, la competenza anno-mese, l’inquadramento del lavoratore (qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3, tipo contribuzione). L’applicazione verifica la presenza in archivio di una denuncia per i criteri inseriti ed espone, anche, eventuali denunce Uniemens-Cig trasmesse con inquadramento diverso da quello indicato nei parametri di ricerca. Si può eliminare una denuncia alla volta.
Cassa Edile della Provincia di Latina: Contribuzione vigente
La Cassa Edile della provincia di Latina pubblica la contribuzione in vigore dal 1° giugno 2022
Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 – Industria e Cooperative / Artigiani e P.M.I. (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)
CONTRIBUTO |
% IMPRESA (1) |
% LAVORATORE (2) |
---|---|---|
1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 | 1,875 | 0,375 |
2) Fondo Naz.Anzianità Professionale Edile | 3,540 | |
3) Esel-Cpt | 1,000 | |
4) Quota Adesione Contrattuale Terr.le | 0,840 | 0,840 |
5) Quota Adesione Contrattuale Naz.le | 0,222 | 0,222 |
6) Contributo “F.do Sanitario Nazionale” | 0,600 | |
7) Contr.”F.do Prepensionamenti” | 0,200 | |
8) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” | 0,100 | |
9) Contributo RLST | 0,200 | |
10) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” | 0,500 | |
TOTALE CONTRIBUTI | 9,077 | 1,437 |
TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2) | 10,514 | |
Magg.ne per Quota nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance Latina | 0,50 | |
Magg.ne per Quota Nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance in altre province. | 1,30 |
Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 Imprese interinali e fornitrici di lavoratori temporanei (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)
CONTRIBUTO |
% IMPRESA (1) |
% LAVORATORE (2) |
---|---|---|
1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 | 1,875 | 0,375 |
2) Fondo Naz.le Anzianità Professionale Edile | 3,540 | |
3) Contr. Formazione Professionale | 3,868 | |
4) CPT – Quota % “Sicurezza” | 0,200 | |
5) Quota Adesione Contrattuale Prov.le | 0,840 | 0,840 |
6) Quota Adesione Contrattuale Naz.le | 0,222 | 0,222 |
7) Fondo autonomo sospensioni Lavoro | 0,300 | |
8) Contributo “F.do Sanitario” | 0,600 | |
9) Contr.”F.do Prepensionamenti” | 0,200 | |
10) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” | 0,100 | |
11) Contributo RLST | 0,200 | |
12) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” | 0,500 | |
TOTALE CONTRIBUTI | 12,445 | 1,437 |