Con 172 voti favorevoli e 39 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del cd. “DL Aiuti” (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). Ecco in sintesi le novità in materia di lavoro. INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE Per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. INDENNITÀ PER IL PERSONALE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato Nazionale del Lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. PROROGA DELL’INDENNITÀ PER I LAVORATORI DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA È prorogata al 31 dicembre 2022 l’indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga (comprensiva della contribuzione figurativa), riconosciuta ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nell’anno 2020 ed abbiano nel medesimo anno presentato la richiesta per la concessione dell’indennità. OFFERTE DI LAVORO A BENEFICIARI DI RDC I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti, tra l’altro, ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua. SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SETTORE SPORTIVO Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la sospensione dei termini:
L’indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l’anno 2022.
Con la conversione del DL Aiuti è introdotta la previsione che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL Aiuti, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.
a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operati in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022
è ulteriormente prorogata fino al 30 novembre 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
NEWS|LAVORO
Scadenza del terzo trimestre al Fondo Easi previsto dal CCNL CED
Scade il 16 luglio il termine entro il quale va effettuato il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al terzo triemestre (1° luglio – 30 settembre) per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED) La quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00 a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.
La quota una tantum per l’iscrizione è pari a euro 40,00 a totale carico dell’azienda.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata alle date:
-16 gennaio: trimestre 1° gennaio – 31 marzo
-16 aprile: trimestre 1° aprile – 30 giugno
-16 luglio: trimestre 1° luglio – 30 settembre
-16 ottobre: trimestre 1° ottobre – 31 dicembre
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”. La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.
Prorogate le misure Covid-19 San.Arti
Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022. Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie
Licenziata in tronco la lavoratrice che non si sottopone a visita medica
Il rifiuto della dipendente di sottoporsi a visita medica sul luogo di lavoro legittima il suo licenziamento anche nel caso in cui tale comportamento sia conseguenza di un presunto demansionamento, a seguito della nuova attività assegnata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22094). La vicenda Veniva confermata dalla Corte di appello territoriale la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnativa del licenziamento di una lavoratrice, irrogato dalla s.p.a. di cui questa era stata dipendente con mansioni di impiegata amministrativa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, lamentando che la visita medica disposta dall’azienda aveva la sola finalità di accertare l’idoneità della lavoratrice non allo svolgimento delle mansioni già assegnate e in corso di svolgimento, bensì l’idoneità a svolgere nuove e ben diverse mansioni lavorative assegnatele illegittimamente. La decisione della Cassazione La suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, in punto di diritto, che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a tale visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, rappresenta un adempimento dovuto. Nel caso di specie, dunque, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.
Il licenziamento era stato irrogato per giusta causa, in seguito alla lettera di contestazione disciplinare in cui le era stato ascritto di essersi rifiutata di effettuare la visita medica in due giornate, nella prima circostanza adducendo l’inidoneità del luogo di svolgimento del controllo e, nel secondo caso, omettendo di presentarsi nel luogo ed orario del previsto espletamento.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto che la richiesta di sottoposizione a visita medica fosse conforme alla legge e il rifiuto della lavoratrice dovesse, dunque, reputarsi illegittimo e non giustificato.
La fattispecie concreta, ad avviso della dipendente, non poteva, pertanto, essere ricondotta a quella normativamente prevista dall’art. 5, L. n. 300/70, in quanto non avrebbe dovuto essere considerato solo il fatto oggettivo del cambio di mansioni, ma anche quello finalistico della illegittimità del nuovo incarico.
Il rifiuto della lavoratrice, dunque, volto a contrastare un illegittimo demansionamento, giacchè le nuove mansioni erano state ritenute dalla stessa non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di salute, doveva considerarsi illegittimo.
La visita medica disposta, difatti, era preventiva e prodromica all’assegnazione delle nuove mansioni e l’omissione della stessa avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.
I Giudici di legittimità, inoltre, essendo comprovati l’illegittimità del comportamento omissivo della dipendente e lo scopo della condotta del datore di lavoro, finalizzata alla prevenzione rispetto alla sicurezza e salubrità nei luoghi, hanno ritenuto condivisibile la valutazione operata in sede di appello circa la ricorrenza di elementi idonei a costituire la giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione.
Lavoratori dello spettacolo: disegno di legge lelega di riordino della disciplina
Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali. Tra le numerose novità:
– il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
– la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
– specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
– tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
– riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
– l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
– l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
– l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
– la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).
Contribuzione volontaria giornalisti, pubblicisti e praticanti
Con la Circolare 11 luglio 2022, n. 80, l’INPS ha fornito istruzioni in materia di prosecuzione volontaria dell’assicurazione ai fini pensionistici da parte dei giornalisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato, che dal 1° luglio 2022 passano dalla gestione INPGI a quella dell’Inps. A decorrere dal 1° luglio 2022 sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (FLPD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPGI In base alla regolamentazione INPGI, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato iscritti all’Inpgi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, possono proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge finché conservano l’iscrizione all’Albo dei giornalisti tenuto dall’Ordine, purché possano far valere almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l’epoca del versamento, versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPS Condizioni necessarie per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi sono la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente assenza di contribuzione obbligatoria in tutti gli ordinamenti pensionistici individuati dalla norma) e la contestuale titolarità di uno dei requisiti minimi di contribuzione. I requisiti contributivi necessari per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sono: L’autorizzazione ai versamenti volontari disciplinati dagli articoli 7 e 8 del D.lgs n. 564/1996 può essere, invece, concessa sulla base del requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Devono essere, invece, esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi: L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato (con il versamento volontario dalla decorrenza sopra indicata, viene coperta l’intera settimana nella quale è stata presentata la domanda). Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l’autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo. La misura del contributo volontario è determinata applicando l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) della gestione in cui viene autorizzato il versamento – attualmente pari al 33% sia per l’evidenza contabile dell’assicurazione generale obbligatoria che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti – al valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva antecedenti la domanda di autorizzazione, nel rispetto del minimale retributivo. Il contributo volontario è calcolato con riferimento al valore medio settimanale della retribuzione imponibile relativa all’anno (52 settimane) di contribuzione obbligatoria precedente la domanda, considerando sia i periodi maturati fino al 30 giugno 2022 presso l’Inpgi, sia quelli maturati successivamente presso l’INPS. La contribuzione volontaria deve essere versata per trimestri solari, entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento. DOMANDE DI PROSECUZIONE VOLONTARIA PRESENTATE E AUTORIZZATE DALL’INPGI AL 30 GIUGNO 2022 Tenuto conto del principio secondo il quale l’autorizzazione e il diritto a effettuare versamenti volontari ha efficacia fino al momento del pensionamento, i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data; ciò sia nel caso in cui i medesimi siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria. DOMANDE DI PROSECUZIONE VOLONTARIA AUTORIZZATE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022 Tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° luglio 2022 rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1432/1971, alla legge n. 47/1983 e al D.lgs n. 184/1997; pertanto, la disciplina alla quale fare riferimento è quella prevista per l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
L’Inps illustra il quadro normativo di riferimento che regola l’istituto della prosecuzione volontaria fino al 30 giugno 2022 in base alla regolamentazione INPGI per gli assicurati in oggetto e la disciplina vigente a cui saranno soggetti i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti da iscrivere all’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) ovvero all’evidenza contabile separata del FPLD dal 1° luglio 2022.
Il contributo è calcolato, a scelta dell’interessato, sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. La contribuzione volontaria viene rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare.
L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, ha facoltà di riprenderlo entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell’ultimo contributo. Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.
Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. È compatibile con la prosecuzione volontaria, invece, l’iscrizione alle gestioni relative a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato.
Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.
I giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato possono essere autorizzati, a domanda, a proseguire il rapporto assicurativo in forma volontaria a condizione che:
– non stiano prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altra gestione previdenziale (forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD-CM, Gestione separata, Casse di previdenza per i liberi professionisti);
– non siano titolari di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale.
La domanda deve essere presentata avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
– sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS ai servizi telematici;
– contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
– patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.
La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata come richiesta di prosecuzione volontaria. In tali ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio, previa verifica di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste per la relativa concessione.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.
– almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
– almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.
Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva altresì:
– la contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, trasferimento e ricongiunzione;
– la contribuzione figurativa accreditata nei periodi di aspettativa non retribuita in favore di lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali;
– la contribuzione figurativa accreditata per integrazione salariale.
– i periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare, disoccupazione, etc., nonché ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge;
– le maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio, aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, etc.).
Nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari dovrà essere rilasciata a decorrere dal primo sabato successivo alla data finale di tale periodo.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è compatibile con l’indennità di disoccupazione; tuttavia durante la percezione dell’indennità l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa.
In altri termini, la contribuzione volontaria va calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore).
Nell’individuazione del periodo contributivo di riferimento (un anno/52 settimane) va considerato anche l’eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e nella determinazione del predetto imponibile devono essere comprese le somme percepite a titolo di mensilità aggiuntive e, ovviamente, di indennità sostitutiva del preavviso.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’importo della retribuzione sulla quale è stato determinato il contributo volontario in sede di autorizzazione deve essere rivalutato sulla base dell’indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente. Dalla medesima decorrenza, sul valore aggiornato della retribuzione imponibile di riferimento, va conseguentemente rideterminato l’ammontare del contributo volontario.
L’aggiornamento delle retribuzioni in base all’indice ISTAT va effettuato esclusivamente per determinare il contributo volontario dovuto per gli anni successivi a quello di decorrenza dell’autorizzazione.
I termini di pagamento sono perentori; i contributi versati in ritardo sono rimborsati, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile – al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.
L’Istituto trasmette gli avvisi di pagamento PagoPa contenenti gli elementi identificativi per il versamento del contributo volontario trimestrale (13 settimane).
Considerato, peraltro, il legittimo affidamento venutosi a ingenerare nei confronti dei giornalisti, pubblicisti e praticanti che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire il diritto al trattamento pensionistico Inpgi avvalendosi della prosecuzione volontaria anche in costanza di versamenti alle gestioni di previdenza dei lavoratori autonomi o parasubordinati in conformità alla regolamentazione Inpgi, l’Inps precisa che detti soggetti, se già autorizzati alla data del 30 giugno 2022 dall’Inpgi, potranno continuare a effettuare versamenti volontari in costanza di iscrizione alle predette gestioni.
Attesa altresì la facoltà di scelta, riconosciuta ai sensi della regolamentazione Inpgi, in capo al prosecutore riferita all’importo del versamento volontario effettuata all’inizio di ogni anno solare, a tutela del principio di legittimo affidamento ingenerato sull’assicurato all’inizio dell’anno, per tutto il 2022 il prosecutore autorizzato continuerà a versare la contribuzione volontaria sulla base dell’importo scelto a gennaio 2022 e con le medesime modalità di versamento e con il rispetto delle scadenze dei termini di pagamento in vigore in Inpgi.
Al fine di garantire condizioni omogenee tra tutti i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria, a partire dal 1° gennaio 2023 la misura del contributo volontario per tutti i giornalisti, pubblicisti e praticanti sarà ricalcolata assumendo a riferimento l’imponibile determinato secondo la disciplina vigente dell’assicurazione generale obbligatoria e il versamento dello stesso contributo sarà gestito in base alle relative regole.
Nei casi in cui, in fase di istruttoria della domanda di prosecuzione volontaria, si rilevi la presenza di una duplice autorizzazione, rilasciata sia nell’assicurazione generale obbligatoria sia nell’Inpgi, si procede alla chiusura dell’autorizzazione rilasciata in epoca più remota salvaguardando i versamenti debitamente effettuati a seguito dell’autorizzazione chiusa.
Nel caso in cui il giornalista, pubblicista e praticante, dopo aver cessato il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione Inpgi (evidenza contabile separata del FPLD), richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e risulti già titolare di una precedente autorizzazione, rilasciata sulla base di contribuzione versata in un ordinamento pensionistico diverso, la nuova istanza sarà considerata come domanda di “cambio gestione” e come tale definita.