Definito lo scorso 12 luglio il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore Assicurazioni Ania. Valutato che l’ANIA, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19, svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale situazione sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale, delle Imprese. L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tale scopo, il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Le Parti intendono continuare a fornire alle Imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da Covid-19.
Pertanto è stato necessario procedere a un aggiornamento del Protocollo di settore sottoscritto il 26 aprile 2021.
L’Impresa informa tutte le lavoratrici/lavoratori, chiunque entri in azienda e la clientela, circa le disposizioni delle Autorità, anche attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale.
Le Parti, pur consapevoli degli intervenuti mutamenti del contesto sanitario e del venir meno dello stato di emergenza, ritengono che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.
NEWS|LAVORO
UNEBA – OO.SS. – Unisalute: Accordo per il rinnovo del piano sanitario
Firmato il 27/6/2022, tra la Compagnia assicuratrice Unisalute S.p.A. e UNEBA, FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FP-CISL, UILTUCS-UIL, UIL-FPL, l’accordo di rinnovo, per l’annualità 2023, del Piano sanitario per i Dipendenti delle Aziende che applicano il “CCNL UNEBA” Il presente accordo, che scade il 31/12/2023, rinnova per l’annualità 2023, il piano sanitario per i lavoratori dipendenti dalle aziende che applicano il CCNL Uneba. Le parti convengono: A far data dal 1° luglio 2022 – Ampliamento della rete delle strutture convenzionate di circa 400 strutture non di tipo odontoiatrico. – Inserimento della garanzia Criticai lllness con massimale una tantum di 1.000C per il seguente elenco di patologie: NEOPLASIE MALIGNE, INFARTO MIOCARDICO ACUTO, ICTUS, TRAPIANTO DI ALCUNI ORGANI E TESSUTI, ANGIOPLASTICA CORONARICA, INTERVENTO CHIRURGICO A CARICO DELLE VALVOLE CARDIACHE, INTERVENTI CHIRURGICI A CARICO DELL’AORTA, MALATTIA DI PARKINSON, MORBO DI ALZHEIMER, PERDITA DELLA VISTA, SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), INSUFFICIENZA RENALE CRONICA SEVERA CON NECESSITA’ DI TRATTAMENTO DIALITICO; in particolare, solo per le Neoplasie maligne, si intende riconosciuta la data di insorgenza fin dal 1° luglio 2021. – Inserimento di una garanzia per il riconoscimento di una diaria giornaliera di 12 € per un massimo annuale di 120 giorni anche non continuativi ad annualità assicurativa, purché l’assicurato abbia raggiunto, all’interno della stessa annualità assicurativa di riferimento, i 180 giorni di malattia anche non continuativi a causa di tutte le neoplasie maligne non ricomprese nella definizione della garanzia Criticai lllness. – Aumento del sottomassimale per i trattamenti fisioterapici da malattia da 350 € a 500 €. A far data dal 1° gennaio 2023 – Diminuzione per la garanzia “Alta Specializzazione” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 20 € per prestazione/ciclo terapia. – Diminuzione per la garanzia “Visite specialistiche” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 25 € per prestazione – Diminuzione per la garanzia “Accertamenti diagnostici” della franchigia in Rete convenzionata da 30 € a 25 € per prestazione. – Apertura, a partire dal 1° settembre 2022 con chiusura 31 ottobre 2022, di una nuova finestra di ingresso per i famigliari dei dipendenti già iscritti alla data di apertura della finestra, con data effetto della copertura a valere dal 1° gennaio 2023.
Le nuove retribuzioni per gli operai agricoli di Perugia
Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Perugia con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022
Tabelle per gli Operai Agricoli della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)
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Area |
Livelli |
Operai a Tempo Indeterminato e Determinato |
Salario |
Salario Contrattuale |
Terzo Elemento (30,44%) su (1) |
Totale |
Importo TFR (8,63%) su (1) |
Totale Lordo Complessivo |
Valore scatto di anzianità dal 1/7/2006 (in cifra fissa) |
1° | O.T.I. | Mensile | 1.742,96 | 1.742,96 | 12,78 | ||||
O.T.D. | Orario | 10,31 | 3,14 | 13,45 | 0,89 | 14,34 | |||
1.a | 2° | O.T.I. | Mensile | 1.675,32 | 1.675,32 | 12,78 | |||
O.T.D. | Orario | 9,91 | 3,02 | 12,93 | 0,86 | 13,79 | |||
3° | O.T.I. | Mensile | 1.614,73 | 1.614,73 | 12,50 | ||||
O.T.D. | Orario | 9,55 | 2,91 | 12,46 | 0,82 | 13,28 | |||
4° | O.T.I. | Mensile | 1.562,60 | 1.562,60 | 11,93 | ||||
2.a | O.T.D. | Orario | 9,25 | 2,81 | 12,06 | 0,80 | 12,86 | ||
5° | O.T.I. | Mensile | 1.483,69 | 1.483,69 | 11,36 | ||||
O.T.D. | Orario | 8,78 | 2,67 | 11,45 | 0,76 | 12,21 | |||
6° | O.T.I. | Mensile | 1.356,87 | 1.356,87 | 9,89 | ||||
O.T.D. | Orario | 8,03 | 2,44 | 10,47 | 0,69 | 11,16 | |||
3.a | 7° | O.T.D. | Orario | 6,26 | 1,91 | 8,17 | 0,54 | 8,71 | |
8° | O.T.D. | Orario | 5,74 | 1,75 | 7,49 | 0,49 | 7,98 |
Tabelle per gli Operai Florovivaisti della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)
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1 |
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5 |
6 |
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Area |
Livelli |
Operai a Tempo Indeterminato e Determinato |
Salario |
Salario Contrattuale |
Terzo Elemento (30,44%) su (1) |
Totale |
Importo TFR (8,63%) su (1) |
Totale Lordo Complessivo |
Valore scatto di anzianità dal 1/2/1983 (in cifra fissa) |
1° | O.T.I. | Mensile | 1.690,81 | 1.690,81 | 12,78 | ||||
1.a | O.T.D. | Orario | 10,00 | 3,05 | 13,05 | 0,86 | 13,91 | ||
2° | O.T.I. | Mensile | 1.628,83 | 1.628,83 | 12,50 | ||||
O.T.D. | Orario | 9,64 | 2,93 | 12,57 | 0,83 | 13,40 | |||
3° | O.T.I. | Mensile | 1.578,18 | 1.578,18 | 11,93 | ||||
O.T.D. | Orario | 9,34 | 2,84 | 12,18 | 0,81 | 12,99 | |||
2.a | 4° | O.T.I. | Mensile | 1.497,78 | 1.497,78 | 11,36 | |||
O.T.D. | Orario | 8,86 | 2,70 | 11,56 | 0,76 | 12,33 | |||
3.a | 5° | O.T.I. | Mensile | 1.366,74 | 1.366,74 | 9,89 | |||
O.T.D. | Orario | 8,09 | 2,46 | 10,55 | 0,70 | 11,25 |
Tessile-Industria: versamento della quota di sottoscrizione contrattuale
Le aziende tessili che hanno effettuato la trattenuta della quota di sottoscrizione contrattuale dalle Organizzazioni sindacali a carico dei lavoratori non iscritti al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda devono provvedere al versamento entro il 31 luglio Entro il 31/7/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT13U0832703211000000004904 presso BANCA di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7, intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Entro il 30/9/2022, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec- Uil, esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall’Azienda fino al giorno 31/12/2022 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31/12/2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.
Contributi lavoratori agricoli pagati fuori termine: l’Inps azzera le sanzioni
Con il Messaggio 14 luglio 2022, n. 2823, l’Inps ha precisato che in caso di versamento entro l’8 agosto 2022 dei contributi previdenziali dovuti per la prima rata 2022 dai lavoratori autonomi in agricoltura, non sono dovute le sanzioni. In data 11 luglio 2022 l’INPS, concluso l’iter per il calcolo della contribuzione dovuta per l’anno 2022 dai lavoratori autonomi in agricoltura, ha reso disponibile nel cassetto previdenziale dei lavoratoti autonomi in agricoltura il prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2022”, che consente ai contribuenti di pagare le rate relative alla medesima emissione.
Gli intermediari delle aziende agricole hanno rappresentato la difficoltà a gestire per tutti gli assistiti il pagamento della prima rata entro il termine di scadenza del 18 luglio 2022 poiché il citato prospetto è stato reso disponibile in prossimità della scadenza.
Tenuto conto di quanto rappresentato dagli intermediari, l’INPS ha dunque stabilito che al fine di evitare le ricadute negative nei confronti dei contribuenti, le sanzioni per ritardato pagamento per il periodo dal 18 luglio 2022 all’8 agosto 2022 saranno azzerate.
INPS: iscrizione e variazione azienda con “dichiarazione di parentela”
L’Inps comunica che, il modulo telematico di iscrizione e variazione azienda è stato implementato con la dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela (Messaggio 14 luglio 2022, n. 2819). Nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
A seguito della suddetta implementazione, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro deve dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.
La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica, Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società semplice, Studio.