Diffondere la cultura della prevenzione contro gli incidenti sul lavoro per la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri stradali, attraverso la collaborazione strutturata con Autostrade per l’Italia e le organizzazioni sindacali della filiera. Questo è l’obiettivo del protocollo per la sicurezza nei cantieri stradali firmato dall’Inail e dalle parti economiche suindicate. (INAIL – Comunicato 7 ottobre 2022). L’intesa, alla quale hanno aderito anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti e delle costruzioni, mette le basi per una collaborazione strutturata e permanente finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera, attraverso iniziative congiunte che comprendono la sperimentazione di soluzioni ad alto valore tecnologico e il ricorso a innovative metodologie di formazione.
La sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri per la realizzazione delle nuove tratte autostradali e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti è al centro del protocollo d’intesa firmato dall’Inail, da Autostrade per l’Italia e dalle organizzazioni sindacali dei trasporti e delle costruzioni (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Sla Cisal, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil).
Con la sottoscrizione dell’accordo, l’INAIL e le parti firmatarie promuovono iniziative congiunte nell’ambito delle grandi realtà economiche, con l’obiettivo di garantire che la salute e la sicurezza sul lavoro siano centrali anche nella fase di crescita economica trainata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo, che ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del PNRR nel 2026, riguardano in particolare iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, l’erogazione di programmi di formazione rivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, lo studio dei fattori di rischio per la prevenzione delle patologie lavoro-correlate, la progettazione di modelli di organizzazione per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo, e l’analisi dei flussi informativi relativi agli infortuni e alle malattie professionali nei comparti di interesse e nella realizzazione di grandi opere.
All’interno di “cantieri modello” appositamente individuati saranno inoltre sperimentate soluzioni tecnologiche innovative, come l’utilizzo di sensori e dispositivi di protezione individuale “intelligenti”, e introdotte nuove metodologie di formazione dei lavoratori, che prevedono anche il ricorso alla realtà virtuale in 3D. Il punto di partenza sono i progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva, della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, come gli esoscheletri collaborativi.
Ciascuna iniziativa oggetto della collaborazione sarà regolata attraverso la stipula di un accordo attuativo, in cui saranno indicati, in particolare, gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da svolgere, il cronoprogramma e i profili dei componenti del relativo Comitato di gestione. I risultati ottenuti saranno valutati anche nell’ottica della replicabilità degli interventi e del numero dei destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nella filiera autostradale.
NEWS|LAVORO
INPS: incremento mensile delle pensioni per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima
L’Inps ha fornito indicazioni sull’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima, di cui all’art. 21 del DL n. 115/2022 (Circolare n. 114/2022). L’incremento è disposto nelle more dell’applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, e non rileva ai fini della stessa né per l’individuazione dell’aliquota di perequazione né per la determinazione dell’importo da assoggettare a perequazione. Al fine di determinare l’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti:
1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
2) prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
3) prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200- ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
Sono da escludere dall’incremento le prestazioni di cui ai punti 3) e 4).
Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2), invece, considerato che sono soggette ai normali meccanismi di perequazione, andranno escluse dal cumulo perequativo ma dovrà essere loro attribuito il 2% sull’importo della singola pensione a eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che non entra nel cumulo perequativo né beneficia dell’incremento del 2%, non trattandosi di una pensione.
Laddove le pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto (piani “M4”, “Z9” e “M7”), l’incremento è stato calcolato come indicato al paragrafo 2) e l’importo ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Nel caso di quote di pensione corrisposte a importo fisso e per le quali non è prevista la perequazione, l’importo è stato attribuito per intero al titolare.
L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, laddove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto.
Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44.
L’incremento in parola è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, laddove dovute.
Tale importo è identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale: istruzioni sulla domanda
L’Inps ha fornito indicazioni sull’indennità una tantum per l’anno 2022 prevista a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (Circolare 13 ottobre 2022, n. 115). I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.
Una volta presentata la domanda, è possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento laddove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande dell’indennità sopra descritta sono le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Rovigo
La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022
Contributi per la provincia di Rovigo dall’1/10/2022
DENOMINAZIONE CONTRIBUTI |
% AZIENDA |
% OPERAI |
% TOTALE |
---|---|---|---|
ENTE CASSA EDILE POLESANA | 1,875 | 0,375 | 2,250 |
ASSISTEDIL – SCUOLA EDILE / C.P.T. | 1,000 | 1,000 | |
ASSISTEDIL – R.L.S. TERRITORIALE | 0,045 | 0,045 | |
ASSISTEDIL – SERVIZI AL LAVORO | 0,250 | 0,250 | |
ASSISTEDIL – PREMIALITA’ DI SETTORE | 0,250 | 0,250 | |
ASSOCIAZIONE A.S.C. – VENETO | 0,055 | 0,055 | |
FONDO ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE | 3,980 | 3,980 | |
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | 0,600 | 0,600 | |
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE | 0,100 | 0,100 | |
FONDO PREPENSIONAMENTI | 0,200 | 0,200 | |
Q.A.C. NAZIONALE | 0,220 | 0,220 | 0,440 |
Q.A.C. PROVINCIALE | 0,610 | 0,610 | 1,220 |
9,185 | 1,205 | 10,390 |
INPGI: via libera all’erogazione ai giornalisti dell’indennità una tantum
A decorrere dal 12 ottobre 2022 l’Inpgi sta provvedendo a liquidare l’erogazione dell’indennità una tantum per le circa 5.100 domande presentate dai giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Istituto (INPGI – Comunicato 12 ottobre 2022). Come è noto, possono beneficiare dell’indennità una tantum, nella misura di 200 euro, erogata dall’Inpgi, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio 2022: Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata. Inoltre, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro. L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Inpgi, esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web, entro le ore 20 del prossimo 30 novembre 2022.
– risultino già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata;
– abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio 2022 non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.
Dal 26 settembre 2022, data di attivazione della procedura di presentazione delle domande, l’Inpgi ha accolto circa 5.100 domande.
A decorrere dal 12 ottobre 2022 lo stesso Istituto ha iniziato il pagamento delle prime erogazioni dell’indennità “una tantum”.
L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale
L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale coperta dall’INAIL e la relativa prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29435. La Corte d’Appello rigettava la domanda di un infermiere operante presso una RSA, avente ad oggetto il riconoscimento della copertura INAIL e del conseguente indennizzo a seguito della contrazione, durante il servizio svolto sul luogo di lavoro, dell’ infezione da virus HCV (epatite C). La Corte, in particolare, alla luce della possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, il quale, tuttavia, non aveva richiamato eventi specifici, durante il lavoro, a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l’avere operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative; lo stesso si era, piuttosto, limitato ad allegare di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito. Il ricorso proposto dal lavoratore avverso tale sentenza è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione e la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. Ciò posto, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adottato una decisione in netto contrasto con il detto orientamento giurisprudenziale, avendo essa posto a carico del lavoratore l’onere di provare l’evento infettante in occasione di lavoro.
Secondo i giudici del gravame la valenza dimostrativa di tali dichiarazioni, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che le aveva rese, era in più neutralizzata dall’accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro.