L’Inps fornisce indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, nonché precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva di tale canale per la trasmissione dei dati utili alla liquidazione delle prestazioni previdenziali da parte delle Amministrazioni iscritte (Circolare 04 novembre 2022, n. 125) A decorrere dal 1° gennaio 2023, in base al processo di trasformazione digitale e tecnologica della pubblica Amministrazione, è previsto l’utilizzo esclusivo degli strumenti digitali per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione del TFS e per lo scambio digitale dei dati nell’ambito delle procedure TFR. Per effettuare le attività di seguito indicate le Amministrazioni devono essere abilitate ad accedere attraverso il sito istituzionale dell’INPS, sia alla procedura Nuova Passweb sia alla procedura di Comunicazione di Cessazione TFS. Nel caso in cui l’Amministrazione, già abilitata con i moduli “RA011” e “RA012”, abbia necessità di lavorare su posizioni assicurative di dipendenti appartenenti a Enti diversi dall’Amministrazione stessa (ad esempio, il Provveditorato che deve lavorare sulle posizioni assicurative di dipendenti di diverse scuole) è possibile richiedere la configurazione come Ente gestore compilando il modulo “RA015”. Tale modulo deve essere inviato alla PEC AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it. FLUSSO INTEGRATO TRA LA PRESTAZIONE TFS E LA POSIZIONE ASSICURATIVA Il flusso integrato tra la prestazione TFS e la Posizione Assicurativa è strutturato nelle seguenti fasi: Fase 1 – Sistemazione della Posizione Assicurativa: Conseguentemente, in caso di incoerenze o assenza di dati, è necessario che l’Amministrazione interessata proceda a un’attività di sistemazione della Posizione Assicurativa attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto (Nuova Passweb, flusso Uniemens). In particolare, gli elementi di interesse da verificare per un’efficace sistemazione della Posizione Assicurativa ai fini della liquidazione del TFS si riferiscono: Fase 2 – Inserimento dell’ultimo miglio TFS: I “Dati retributivi” sono gli importi annualizzati degli emolumenti relativi alle voci stipendiali utili ai fini TFS nel comparto di riferimento del dipendente, che dovrà essere opportunamente selezionato, come richiesto dalla procedura. In particolare: Fase 3 – Comunicazione di cessazione TFS: Fase 4 – Calcolo del TFS: Fase 5 – Certificazione TFS cedibile/Liquidazione TFS: Fase 6 – Riliquidazioni TFS: Con riferimento alle variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima liquidazione TFS la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale mira a superare le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni pubbliche della documentazione cartacea, attraverso i modelli “PL/1”, “350/P” e “TFR/1” per la liquidazione del TFS e del TFR, utilizzando, laddove disponibili, le informazioni presenti su Posizione Assicurativa attraverso le denunce contributive mensili (flusso Uniemens) inviate dalle Amministrazioni.
Per l’abilitazione a Nuova Passweb occorre compilare il modulo “RA011”, mentre per l’abilitazione alla Comunicazione di Cessazione TFS occorre compilare il modulo “RA012”. Entrambi i moduli devono essere inviati alla PEC della Struttura territoriale INPS di competenza.
In prima istanza il datore di lavoro è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della Posizione Assicurativa ai fini TFS. Tale attività di verifica e sistemazione della Posizione Assicurativa ha l’obiettivo di consolidare i dati giuridici utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS.
A tal fine, in ciascun periodo lavorativo utile ai fini TFS deve essere verificata la presenza delle seguenti informazioni:
– Cassa previdenziale e regime di fine servizio;
– corretto tipo impiego e tipo servizio;
– laddove previsto, tipo part-time e percentuale part-time;
– motivo di cessazione sull’ultimo periodo di servizio;
– certificazione e validazione di tutti i periodi utili.
La mancata o l’errata indicazione di tali informazioni comporterà un’erronea valutazione del relativo periodo nel calcolo della prestazione finalizzata sia alla certificazione del TFS cedibile che alla liquidazione dello stesso TFS.
– alle informazioni dei flussi DMA/ListaPosPA con cui si alimenta la Posizione Assicurativa a partire da gennaio 2005;
– alle informazioni previdenziali da sistemare in Posizione Assicurativa relativamente ai periodi ante 2005.
Successivamente alla verifica e alla sistemazione della Posizione Assicurativa, l’Amministrazione deve procedere all’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS, utilizzando lo strumento “Nuova Passweb”. L’attività dell’Ultimo Miglio TFS conferma alcuni dati giuridici e consolida i dati economici che, una volta inseriti, saranno utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS. Tale inserimento è propedeutico alla successiva fase di Comunicazione di Cessazione TFS.
Le informazioni richieste nell’Ultimo Miglio TFS sono le seguenti:
– “Dati utili”: si tratta di dati giuridici estratti dalla Posizione Assicurativa di cui si chiede conferma al datore di lavoro;
– “Dati retributivi”: si tratta di specifici dati economici di cui si chiede l’inserimento al datore di lavoro in base al comparto di appartenenza.
In fase di apertura del processo di lavorazione “Certificazione Ultimo Miglio ai fini TFS” è necessario valorizzare:
1) la data inizio del servizio ai fini TFS, che coincide con il primo giorno di iscrizione previdenziale ai fini TFS anche nell’eventualità che tale data si riferisca a un rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro;
2) la data di fine servizio ai fini TFS, che può coincidere con:
– il giorno della cessazione definitiva dal servizio se il dipendente cessa in regime TFS;
– l’ultimo giorno di servizio prestato in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, ha aderito a un fondo di previdenza complementare optando per il regime TFR;
– l’ultimo giorno in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, transita in ausiliaria.
L’attività di “Certificazione dell’Ultimo Miglio ai fini TFS”, a seguito dell’avvenuta sistemazione, consiste nell’inserimento di alcuni dati necessari all’elaborazione del TFS. L’inserimento di tali dati è suddiviso in due folder: Dati utili e Dati retributivi.
I “Dati utili” sono i principali dati giuridici di riferimento sull’intero periodo oggetto di liquidazione/certificazione del TFS cedibile. Si tratta di:
a) data inizio: è la data di inizio del periodo lavorativo in regime TFS presente in Posizione Assicurativa;
b) data fine: è la data dell’ultimo giorno di servizio in regime TFS;
c) motivo di cessazione: è il motivo di cessazione di riferimento per la liquidazione/certificazione TFS cedibile in essere alla data fine;
d) contratto: è il contratto di lavoro in essere alla data fine;
e) qualifica: è la qualifica in essere alla data fine.
L’inserimento dei dati sopra indicati e la selezione del flag, con la quale l’Amministrazione dichiara che tali dati sono coerenti con quanto indicato nel flusso Uniemens/ListaPosPA, sono obbligatori.
– per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa ex Enpas, occorre inserire l’ultima retribuzione annualizzata con riferimento alle voci utili ai fini TFS, senza considerare la tredicesima mensilità che verrà calcolata in automatico dal gestionale TFS;
– per i dipendenti degli Enti locali e del comparto Sanità, iscritti alla Cassa ex Inadel, occorre inserire la retribuzione utile con riferimento agli ultimi dodici mesi di effettivo servizio, senza considerare la tredicesima mensilità che dovrà essere indicata nell’apposito campo.
A questo punto occorre procedere alla chiusura del processo e alla relativa approvazione. L’approvazione dei dati di Ultimo Miglio TFS li rende disponibili nella fase successiva di Comunicazione di Cessazione TFS.
La presenza di una Posizione Assicurativa consolidata dall’erogazione di una prestazione pensionistica, non impedisce la compilazione e l’invio dell’Ultimo Miglio TFS.
La Comunicazione di Cessazione TFS sostituisce i modelli “PL/1” e “350/P” e consente all’Amministrazione di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente ulteriori dati non presenti in Posizione Assicurativa e non comunicati con l’Ultimo Miglio TFS, anche essi utili ai fini del calcolo del TFS. Il servizio online da utilizzare per tale adempimento, denominato Comunicazione di Cessazione TFS, è disponibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it).
Con l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS la Struttura territoriale INPS competente dispone degli elementi utili per avviare la procedura di calcolo della prestazione.
Le principali informazioni che l’Amministrazione deve comunicare, inserendole nelle apposite sezioni, sono le seguenti:
– stato di pagamento dei riscatti TFS presenti negli archivi INPS;
– documentazione (da allegare) per riscatti TFS non presenti negli archivi INPS;
– dati relativi ai periodi di servizio prestati presso Enti non iscritti ai fini previdenziali all’INPS (in particolare nei casi di passaggio per mobilità o periodi presso Enti soppressi);
– dati relativi ai benefici di legge di cui ha usufruito l’scritto e che comportano riflessi nella liquidazione/certificazione del TFS cedibile (ad esempio, quelli relativi al servizio militare di leva di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958);
– ulteriori allegati utili alla Struttura territoriale INPS competente per la corretta valutazione del TFS. Con particolare riferimento ai periodi antecedenti al ruolo, per i dipendenti statali iscritti alla Cassa ex Enpas è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione del TFS (indennità di buonuscita). Costituisce buona prassi, anche nel caso dei dipendenti degli Enti iscritti alla Cassa ex Inadel, inviare in allegato gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, con riguardo alla prima assunzione in ruolo e alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Struttura territoriale INPS competente, volti a chiarire iscrizioni dubbie.
Compilata la Comunicazione di Cessazione TFS, tramite la medesima procedura, l’Amministrazione può procedere all’invio della stessa, che verrà, quindi, protocollata presso la Struttura territoriale INPS competente alla definizione della relativa pratica. La Comunicazione di Cessazione TFS inviata dall’Amministrazione all’INPS risulta visualizzabile e consultabile dall’interessato sul portale dell’INPS (www.inps.it) accedendo al Cassetto previdenziale del contribuente.
A seguito dell’impianto della pratica TFS, l’operatore INPS prosegue con la procedura di calcolo della prestazione TFS che utilizza i dati giuridici ed economici predisposti nelle fasi illustrate in precedenza, attraverso la sistemazione della Posizione Assicurativa, l’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS e l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS da parte dell’Amministrazione interessata.
Il calcolo del TFS è propedeutico alle seguenti due tipologie di richieste:
– predisposizione della certificazione del TFS cedibile in caso di domanda di cessione, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
– predisposizione della liquidazione del TFS da parte dell’INPS all’atto della decorrenza dei termini di pagamento della prestazione.
Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni dei dati presenti su Posizione Assicurativa, sull’Ultimo miglio TFS e sulla Comunicazione di Cessazione TFS potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione.
Con riferimento alle variazioni che intercorrono prima del pagamento della prima liquidazione TFS, la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si procede esclusivamente a sistemare in modo opportuno la Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS si deve esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se invece le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si provvede esclusivamente alla sistemazione della Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS è necessario esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un modello di riliquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se le variazioni riguardano entrambe le ultime due tipologie di dati si deve procedere sia alla certificazione dell’Ultimo Miglio TFS, con la conseguente modifica dei dati di Ultimo Miglio TFS, sia alla Comunicazione di Cessazione TFS, con il conseguente invio del modello di riliquidazione;
– se, invece, le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.
NEWS|LAVORO
DIRIGENTI ZOOTECNICI: nuovi minimi
Nuovi minimi retributivi, con decorrenza novembre 2022, per i Dirigenti e dei Direttori delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici.
Dal 1° novembre 2022 decorrono i nuovi minimi retributivi previsti dal rinnovo del CCNL che disciplina i rapporti di lavoro subordinato tra le Associazioni, Enti e Consorzi zootecnici in genere.
Qualifica |
Minimo retributivo |
---|---|
Dirigente | 3.459,87 |
DQ | 2.315,76 |
DA | 2.232,65 |
Il suddetto rinnovo ha considerato il profilo professionale del Direttore di Area, le cui funzioni sono svolte in relazione all’Area o alle Aree di attività assegnate mentre la responsabilità attribuita può essere in riferimento direttamente agli Organi Statutari oppure al Direttore dirigente o al Direttore quadro.
ll Direttore di Area ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a 30 giorni lavorativi e dalla data di assunzione, ha diritto ad un massimo di dieci aumenti periodici, ciascuno dei quali, maturato per ogni biennio di effettivo servizio, corrisponde all’importo di Euro 52,79.
Comparto Sanità Pubblica 2019-2021: ratificato il nuovo accordo
Firmato definitivamente il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021.
Il nuovo CCNL prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.
In merito al trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare
|
POSIZIONE ECONOMICA |
RETRIBUZIONE MENSILE LORDA CCNL 2016-2018 |
Incrementi mensili CCNL 2019-2021 |
Incrementi mensili CCNL 2019-2021 |
Incrementi mensili CCNL 2019-2021 |
Elemento Perequativo |
---|---|---|---|---|---|---|
Professionisti della salute e funzionari | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Ds6 | 2.571,79 | 20,10 | 41,70 | 98,10 | 42,84 | |
Ds5 | 2.469,96 | 19,30 | 40,10 | 94,20 | 42,84 | |
Ds4 | 2.395,74 | 18,70 | 38,90 | 91,40 | 64,20 | |
Ds3 | 2.324,49 | 18,20 | 37,70 | 88,60 | 53,52 | |
Ds2 | 2.238,51 | 17,50 | 36,30 | 85,40 | 85,56 | |
Ds1 | 2.155,02 | 16,80 | 35,00 | 82,20 | 117,72 | |
Ds | 2.073,65 | 16,20 | 33,60 | 79,10 | 149,76 | |
D6 | 2.332,51 | 18,20 | 37,80 | 88,90 | 96,24 | |
D5 | 2.251,04 | 17,60 | 36,50 | 85,80 | 128,40 | |
D4 | 2.185,45 | 17,10 | 35,50 | 83,30 | 106,92 | |
D3 | 2.121,20 | 16,60 | 34,40 | 80,90 | 128,40 | |
D2 | 2.057,44 | 16,10 | 33,40 | 78,50 | 149,76 | |
D1 | 1.993,30 | 15,60 | 32,30 | 76,00 | 181,80 | |
D | 1.922,87 | 15,00 | 31,20 | 73,30 | 203,28 | |
Assistenti | ||||||
C5 | 2.147,19 | 16,80 | 34,80 | 81,90 | 117,72 | |
C4 | 2.048,20 | 16,00 | 33,20 | 78,50 | 160,44 | |
C3 | 1.953,81 | 15,30 | 31,70 | 74,50 | 192,60 | |
C2 | 1.889,56 | 14,80 | 30,70 | 72,10 | 214,26 | |
C1 | 1.825,90 | 14,30 | 29,60 | 69,60 | 213,96 | |
C | 1.770,90 | 13,80 | 28,70 | 67,50 | 235,32 | |
Operatori | ||||||
Bs5 | 1.851,44 | 14,50 | 30,00 | 70,60 | 203,28 | |
Bs4 | 1.791,98 | 14,00 | 29,10 | 68,30 | 224,64 | |
Bs3 | l./34,39 | 13,60 | 28,10 | 66,10 | 246,00 | |
Bs2 | 1.699,65 | 13,30 | 27,60 | 64,80 | 256,68 | |
Bs1 | 1.650,88 | 12,90 | 26,80 | 63,00 | 278,16 | |
Bs | 1.600,82 | 12,50 | 26,00 | 61,00 | 278,16 | |
Personale di supporto | ||||||
B5 | 1.734,92 | 13,60 | 28,10 | 66,20 | 246,00 | |
B4 | 1.699,49 | 13,30 | 27,60 | 64,80 | 256,68 | |
B3 | 1.664,87 | 13,00 | 27,00 | 63,50 | 246,00 | |
B2 | 1.635,76 | 12,80 | 26,50 | 62,40 | 256,68 | |
B1 | 1.589,42 | 12,40 | 25,80 | 60,60 | 278,16 | |
B | 1.545,05 | 12,10 | 25,10 | 58,90 | 278,16 | |
A5 | 1.583,98 | 12,40 | 25,70 | 60,40 | 267,48 | |
A4 | 1.557,29 | 12,20 | 25,30 | 59,40 | 278,16 | |
A3 | 1.531,03 | 12,00 | 24,80 | 58,40 | 288,84 | |
A2 | 1.507,95 | 11,80 | 24,50 | 57,50 | 299,52 | |
A1 | 1.469,39 | 11,50 | 23,80 | 56,00 | 310,20 | |
A | 1.429,75 | 11,20 | 23,20 | 54,50 | 320,88 |
Posizione economica |
Aumento Mensile Lordo Nuovo CCNL 2019-2021 (comprensivo Lordo di Elemento Mensile Perequativo) (per 13 mensilità) |
Nuovo tabellare lordo mensile (per 13 mensilità) comprensivo dell’elemento perequativo dall’1/11/2022 |
Arretrati al 31.10.2022 al netto dell’IVC già percepita (per 13 mensilità) |
---|---|---|---|
Ds6 | 101,67 € | 2.673,46 € | 2.256,30 € |
Ds5 | 97,77 € | 2.567,73 € | 2.166,60 € |
Ds4 | 96,75 € | 2.492,49 € | 2.102,20 € |
Ds3 | 93,06 € | 2.417,55 € | 2.037,80 € |
Ds2 | 92,53 € | 2.331,04 € | 1.964,20 € |
Ds1 | 92,01 € | 2.247,03 € | 1.890,60 € |
Ds | 91,57 € | 2.165,23 € | 1.819,30 € |
D6 | 96,92 € | 2.429,43 € | 2.044,70 € |
D5 | 96,50 € | 2.347,54 € | 1.973,40 € |
D4 | 92,21 € | 2.277,66 € | 1.915,90 € |
D3 | 91,60 € | 2.212,80 € | 1.860,70 € |
D2 | 90,98 € | 2.148,42 € | 1.805,50 € |
D1 | 91,15 € | 2.084,45 € | 1.748,00 € |
D | 90,24 € | 2.013,11 € | 1.685,90 € |
C5 | 91,71 € | 2.238,90 € | 1.883,70 € |
C4 | 91,47 € | 2.139,67 € | 1.805,50 € |
C3 | 90,55 € | 2.044,36 € | 1.713,50 € |
C2 | 89,93 € | 1.979,49 € | 1.658,30 € |
C1 | 87,43 € | 1.913,33 € | 1.600,80 € |
C | 87,11 € | 1.858,01 € | 1.552,50 € |
Bs5 | 87,54 € | 1.938,98 € | 1.623,80 € |
Bs4 | 87,02 € | 1.879,00 € | 1.570,90 € |
Bs3 | 86,60 € | 1.820,99 € | 1.520,30 € |
Bs2 | 86,19 € | 1.785,84 € | 1.490,40 € |
Bs1 | 86,18 € | 1.737,06 € | 1.449,00 € |
Bs | 84,18 € | 1.685,00 € | 1.403,00 € |
B5 | 86,70 € | 1.821,62 € | 1.522,60 € |
B4 | 86,19 € | 1.785,68 € | 1.490,40 € |
B3 | 84,00 € | 1.748,87 € | 1.460,50 € |
B2 | 83,79 € | 1.719,55 € | 1.435,20 € |
B1 | 83,77 € | 1.673,20 € | 1.393,80 € |
B | 82,08 € | 1.627,13 € | 1.354,70 € |
A5 | 82,69 € | 1.666,67 € | 1.389,20 € |
A4 | 82,58 € | 1.639,87 € | 1.366,20 € |
A3 | 82,47 € | 1.613,50 € | 1.343,20 € |
A2 | 82,46 € | 1.590,41 € | 1.322,50 € |
A1 | 81,85 € | 1.551,24 € | 1.288,00 € |
A | 81,24 € | 1.510,99 € | 1.253,50 € |
Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, il contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.
Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020) | Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020) |
Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022 |
Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022 |
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Posizione economica |
Infermieristica* |
Tutela del Malato** |
Infermieristica dal 1.1.2021 |
Tutela del Malato dal 1.1.2021 |
Ds6 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds5 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds4 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds3 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds2 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds1 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
Ds | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D6 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D5 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D4 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D3 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D2 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D1 | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
D | 72,79 € | 41,10 € | 1.601,38 € | 904,20 € |
C5 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C4 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C3 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C2 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C1 | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
C | 66,97 € | 37,81 € | 1.473,34 € | 831,82 € |
Bs5 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs4 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs3 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs2 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs1 | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Bs | 62,81 € | 35,46 € | 1.381,82 € | 780,12 € |
Cassa Edile di Belluno: nuova contribuzione
4 NOV 2022 Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022
La Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022
|
Contributi |
Totale (%) |
Quota contributiva Impresa (%) |
Quota contributiva Lavoratore (%) |
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1. | Contributo funz. Cassa Edile | 2,250 | 1,875 | 0,375 |
2. | Contributo gestione Fondi attività non caratteristica | 0,150 | 0,150 | – |
3. | Anzianità Professionale Edile | 3,980 | 3,980 | – |
4. | Contributo vestiario | 0,250 | 0,250 | – |
5. | Contributo Osservatorio | 0,145 | 0,145 | – |
6. | Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) | 1,520 | 0,650 | 0,870 |
7. | Contributo Fondo prepensionamenti | 0,200 | 0,200 | – |
8. | Contributo funzionamento A.S.C. | 0,055 | 0,055 | – |
9. | Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. | 1,250 | 1,250 | – |
TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE | 9,800 | 8,555 | 1,245 | |
10. | Contributo Fondo Incentivo all’occupazione (calcolato sulle ore effettivamente lavorate) | 0,100 | 0,100 |
Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,60% a carico ditta
– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta
Obbligo di repéchage: rilevano le mansioni assegnate di fatto al lavoratore
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30950, ha affermato che, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repéchage impone al datore di lavoro di verificare l’assenza di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte. Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro, sul rilievo che le mansioni di responsabile di filiale, cui di fatto era assegnato, non erano state soppresse ma trasferite alla sede centrale. Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava alla società di reintegrare il dipendente, riconoscendo, inoltre, a questi il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello del c.c.n.l., con conseguente condanna della datrice a corrispondergli la somma maturata a titolo di differenze retributive. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado quanto al superiore inquadramento riconosciuto ed alle differenze retributive spettanti al lavoratore, ma dichiarava legittimo il licenziamento intimato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, osservando che la Corte territoriale contraddittoriamente prima aveva riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale e poi non ne aveva tenuto conto nel verificare in concreto l’esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda dello stesso, in relazione all’avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
I giudici del gravame, in particolare, accertavano che il datore di lavoro aveva dato la prova dell’impossibilità di repéchage con riguardo all’inquadramento rivestito all’atto del licenziamento, osservando che il diverso inquadramento risultava essere successivo allo stesso, e concludevano per l’insussistenza di posizioni utili cui riassegnare il lavoratore.
La Corte, invero, nel verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all’accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, avrebbe dovuto verificare l’assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.
A riguardo il Collegio non ha mancato di evidenziare che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, devono ricorrere sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi; ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
Incremento di sanzioni e interessi di rateazione su premi e accessori Inail
Per effetto dell’incremento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono aumentate rispettivamente all’8 e 7,50 per cento (INAIL – Circolare 28 ottobre 2022, n. 41) A decorrere dal 2 novembre 2022, la BCE ha aumentato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) dall’1,25 per cento al 2 per cento. RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti. SANZIONI CIVILI Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Considerato che la determinazione delle sanzioni civili e degli interessi per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori dovuti all’Inail sono influenzate dal predetto tasso, a decorrere dal 2 novembre 2022 sono applicate nella seguente misura:
– 8,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
– 7,50% misura delle sanzioni civili.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 novembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,00%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
In applicazione della decisione di politica monetaria della BCE, a decorrere dal 2 novembre 2022 si applica un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.
L’INAIL ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%, a decorrere dal 2 novembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).