In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Inps ha attivato un sistema di comunicazione personalizzata e approfondita con QR-Code per giovani lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato (Messaggio 07 novembre 2022, n. 3993) Attraverso l’utilizzo di un QR-Code comunicato direttamente all’interessato l’Inps consente ai giovani lavoratori neoassunti nel settore privato l’accesso a informazioni personalizzate.
In particolare, a un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, l’Istituto invierà una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione.
Si tratta di un breve video in cui Cody (un avatar animato) illustra brevemente al lavoratore i servizi INPS che lo possono riguardare. Al termine del video l’avatar (Cody) suggerisce di aprire il link relativo alla guida illustrativa dei diversi servizi INPS di maggiore interesse.
La guida interattiva con i relativi link ai contenuti del portale è accessibile altresì dal menu della home page del portale www.inps.it, seguendo il percorso “Inps Comunica” / “Video personalizzati e Guide interattive” / “Guide Interattive”.
La guida può essere salvata come contenuto preferito nella bacheca di MyINPS, cliccando sull’icona del cuore presente in basso.
NEWS|LAVORO
Cessione di ramo di azienda illegittima: conseguenze retributive per il datore cedente
In caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 3 novembre 2022, n. 32378. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una retribuzione non erogata ad una lavoratrice, in seguito a sentenza con la quale era stata accertata la nullità della cessione di ramo di azienda dalla società in parola, con diritto al ripristino del rapporto con la cedente ed alle retribuzioni maturate e non erogate. Secondo i giudici appello, in particolare, le somme percepite dalla lavoratrice collocata in CIGS dalla società cessionaria non erano scomputabili da quelle dovute a titolo di retribuzioni omesse da parte della cedente; la pretesa risarcitoria azionata sorgeva, difatti, dall’inadempimento datoriale a ricostituire il rapporto a seguito di accertamento dell’inefficacia della cessione di ramo di azienda con la lavoratrice ceduta. Tali conclusioni sono state condivise dal Collegio che ha ricordato che, in caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Le retribuzioni percepite dal lavoratore durante la illecita cessione dallo pseudo cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente, in quanto i rapporti di lavoro che si sono venuti ad instaurare per effetto della illecita cessione sono due e diversi. Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.. Ciò posto il Collegio ha ribadito il principio, applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui, qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di ramo di azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale; in tale ipotesi, difatti, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento; pertanto, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.
L’unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore continui di fatto a lavorare.
Rinnovo del CCNL Noleggio Anav: sciolta la riserva
E’ stata sciolta la riserva dell’accordo sottoscritto lo scorso 6/10/2022, da Anav e dalle Organizzazioni sindacali, per il rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate
L’accordo avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023.
Livello |
Parametro |
Aumento dall’1/10/2022 |
Aumento dall’1/3/2023 |
Aumento dall’1/10/2023 |
---|---|---|---|---|
C4 | 100 | 22,39 | 22,39 | 22,39 |
C3 | 125 | 27,99 | 27,99 | 27,99 |
C2 | 134 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
C1 | 152 | 34,03 | 34,03 | 34,03 |
B3 | 155 | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
B2 | 162 | 36,27 | 36,27 | 36,27 |
B1 | 170 | 38,06 | 38,06 | 38,06 |
A2 | 188 | 42,09 | 42,09 | 42,09 |
A1 | 200 | 44,78 | 44,78 | 44,78 |
Q2 | 200 | 44,78 | 44.78 | 44,78 |
Q1 | 200 | 44,78 | 44,78 | 44,78 |
Queste sono le nuove retribuzioni tabellari
Livello |
Parametro |
Minimo dall’1/10/2022 |
Minimo dall’1/3/2023 |
Minimo dall’1/10/2023 |
---|---|---|---|---|
C4 | 100 | 751,48 | 773,87 | 796,25 |
C3 | 125 | 939,33 | 967,32 | 995,30 |
C2 | 134 | 1.006,97 | 1.036,97 | 1.066,97 |
C1 | 152 | 1.142,24 | 1.176,27 | 1.210,30 |
B3 | 155 | 1.164,79 | 1.199,49 | 1.234,19 |
B2 | 162 | 1.217,38 | 1.253,65 | 1.289,92 |
B1 | 170 | 1.277,50 | 1.315,56 | 1.353,62 |
A2 | 188 | 1.412,76 | 1.454,85 | 1 496,94 |
A1 | 200 | 1.502,94 | 1.547,72 | 1.592,50 |
Q2 | 200 | 1.502,94 | 1.547,72 | 1.592,50 |
Q1 | 200 | 1.502,94 | 1.547,72 | 1.592,50 |
Una tantum
.A copertura del periodo pregresso dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022 al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo forfettario di € 100 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 – 200) e senza alcun effetto di trascinamento.
La predetta somma di 100 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in due tranches di pari importo di 50 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di novembre 2022 e maggio 2023.
.
Livello |
Parametro |
Tot. una tantum |
Tranches novembre 2022 |
Tranches maggio 2023 |
---|---|---|---|---|
C4 | 100 | 74,63 | 37,31 | 37,31 |
C3 | 125 | 93,28 | 46,64 | 46,64 |
C2 | 134 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
C1 | 152 | 113,43 | 56,72 | 56,72 |
B3 | 155 | 115,67 | 57,84 | 57,84 |
B2 | 162 | 120,90 | 60,45 | 60,45 |
B1 | 170 | 126,87 | 63,43 | 63,43 |
A2 | 188 | 140,30 | 70,15 | 70,15 |
A1 | 200 | 149,25 | 74,63 | 74,63 |
Q2 | 200 | 149,25 | 74,63 | 74,63 |
Q1 | 200 | 149,25 | 74,63 | 74,63 |
Elemento retributivo di garanzia
E’ pari a 150 euro l’anno e viene erogato a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.
Ticket restaurant
Il valore del ticket restaurant passa a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;
Fondo assisstenza sanitaria – Fondo Tpl salute
Viene previsto un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023 finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;
INPS: ulteriori chiarimenti sull’esonero 1,2%
L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022 (Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009). Laddove nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori abbiano erogato ratei di 13° inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
L’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori, qualora non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero, sul codice “L024″il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.
In questi casi è consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2%.
Premio di risultato 2022 nel Credito Cooperativo Federpiemonte
Approvata la tabella di calcolo del Premio di Risultato 2022 da erogare ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.
Le Parti, con riferimento e ad integrazione dell’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2020 legate al Covid-19 non siano conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà a individuare le causali di assenza nonché del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale oltre il 31 dicembre 2021, stabiliscono altresì di non conteggiare tutte le assenze 2021 verificatesi per qualsiasi “malattia”.
Per consentire la regolare gestione operativa dell’accordo di Welfare, e tenuto conto della data ultima di possibilità di usufruire dei contenuti del Piano di Welfare (presumibilmente entro il 30 Novembre), si conviene quanto segue:
– nel mese di novembre 2022 verrà erogata – per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 80.000 € – la differenza tra il PDR spettante a ciascun dipendente e il limite massimo opzionato di Welfare – fino al massimo di 3.000 €;
– per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 superiore a 80.000 € e per coloro che non abbiano opzionato importi in Welfare, nel mese di novembre 2022 verrà erogato l’intero PDR.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti condividono l’opportunità di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla possibilità di utilizzare le somme del PDR in Welfare.
L’importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per la quota che i dipendenti utilizzeranno tramite gli strumenti di welfare messi a disposizione (piattaforma regionale e/o Previdenza Complementare). La quota di maggiorazione così determinata, sarà interamente versata alla Previdenza Integrativa se il lavoratore vi risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
Coloro i quali abbiano scelto di destinare l’intero PDR, o parte di esso, in Welfare avranno tempo fino al 11 Novembre 2022 (o altra data in relazione all’operatività da organizzare con la piattaforma messa a disposizione) per utilizzare tali somme.
L’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in Welfare (valorizzato sul portale) e il valore di quanto effettivamente utilizzato (cosiddetto “inoptato”), in novembre 2022 verrà destinata interamente alla Previdenza Integrativa se il lavoratore risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
BCC |
Pdr medio per dipendente | |
---|---|---|
BCC di ALBA, LANGHE, ROERO e del CANAVESE | 3.730,05 | |
BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù | 2.757,94 | |
CASSA RURALE e ARTIGIANA di BOVES Banca di Credito Cooperativo (Boves – Cuneo) | 2.631,34 | |
BENEBANCA BCC DI BENE VAGIENNA | 2.769,41 | |
BANCA di CA RAG LIO del CUNEESE e della RIVIERA dei FIORI – Credito Cooperativo | 1.900,13 | |
BCC di CASALGRASSO e SANT’ALBANO STURA | 2.679,73 | |
BCC di PIANFEI e ROCCA DE’ BALDI | 3.430,75 | |
BCC CHERASCO | 1.488,79 | |
BCC VALDOSTANA | 159,13 | |
TOTALE BCC | 2.658,76 |
Comparto sanità, imponibilità contributiva e valutazione TFS/TFR connesse agli incarichi di funzione
Con circolare del 4 novembre 2022, n. 126, l’Inps ha fornito precisazioni sull’imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive (indennità) connesse agli incarichi di funzione, di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016-2018. Nel corso del 2018 sono stati siglati i rinnovi dei CCNL, validi per il triennio 2016-2018, riguardanti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare, il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto Sanità, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, così come individuato dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, firmato in data 13 luglio 2016. Per i dipendenti pubblici in regime di TFS, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale “indennità premio di servizio” (IPS), l’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, indica la misura del contributo previdenziale e la retribuzione imponibile ai fini contributivi annua di riferimento; la misura del contributo previdenziale, da versarsi con obbligo a carico dell’Amministrazione o Ente datori di lavoro, è pari al 6,10% (di cui il 2,50% di competenza del dipendente) della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Quest’ultima, secondo il comma 5 del citato articolo, è costituita esclusivamente da: “stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso”. Relativamente alle voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini della quantificazione del TFS (IPS) e del TFR, per il personale non dirigente con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, alla luce di quanto contenuto nel CCNL, comparto Sanità, per il triennio 2016-2018, l’Istituto previdenziale precisa che: fino al completamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, rimane confermato quanto contenuto nella nota operativa ex Inpdap n. 55 del 10 novembre 2009 e, in particolare, la valutabilità delle voci di seguito elencate.
Alla luce del citato articolo del CCNQ, fanno parte di tale aggregazione il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, punto III, del detto CCNQ; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica – RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali – Age.Na.S.; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.
L’elemento innovativo del CCNL in questione è dato dalla previsione, nel quadro di una revisione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale (categoria D), di funzioni che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Inoltre, sono stati istituiti due profili: per il settore informazione, il profilo di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico” e per il settore comunicazione, il profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale”.
Sull’ipotesi di CCNL, comparto Sanità, triennio 2016-2018, gli incarichi di organizzazione e professionale, ove istituiti, sono previsti in luogo dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento; essi vengono retribuiti da specifiche indennità, costituenti trattamento economico accessorio, che trovano la provvista finanziaria nei limiti della disponibilità di un apposito fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Gli importi di tali indennità, come graduate dalle aziende e dagli enti del comparto, vanno da un valore minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi corrisposti in 13 mensilità.
Secondo la giurisprudenza costante, la retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui all’articolo 11 della legge n. 152/1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente ivi menzionati, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva riservata a tali emolumenti. Pertanto, ancorché sia stata introdotta la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, per il personale pubblico c.d. contrattualizzato non è consentito all’autonomia negoziale delle Parti, nella stipulazione dei vari CCNL di comparto, introdurre nuove voci retributive con effetti ai fini del TFS; modifiche in tale senso sono da introdursi solo con norme di legge, che hanno la medesima forza giuridica di integrare o abrogare il testo del citato articolo 11.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale del trattamento di fine rapporto, l’articolo 4 dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici, espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, applica i criteri di cui all’articolo 2120 del codice civile, considerando, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le seguenti voci: l’intero stipendio tabellare, l’intera indennità integrativa speciale (IIS), la retribuzione individuale di anzianità (RIA), la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).
Il successivo comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, inoltre, prevede che ulteriori voci retributive “potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali”; quindi, tali voci contributive possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva a condizione che siano espressamente finanziate, in linea con gli obbiettivi della finanza pubblica e indicate come utili ai fini del calcolo del TFR.
A tale proposito, l’Inps, con un messaggio del 2019, aveva precisato le basi della retribuzione imponibile ai fini contributivi e le aliquote contributive applicabili, nonché le modalità della corretta denuncia di tali voci retributive, introducendo modifiche nel tracciato Uniemens – ListaPosPA a partire dalle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2019.
Pertanto, per le voci retributive comuni al TFS, il contributo per il TFR è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS; per le aziende ed enti del comparto Sanità, tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi intera), ed è a totale carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati.
Per le ulteriori voci introdotte dalla contrattazione collettiva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi ai fini TFR, ma non utili ai fini del TFS, sull’ammontare delle stesse è dovuto un contributo, sempre a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati, da calcolarsi in misura pari all’aliquota di computo del 6,91%.
Ai fini IPS: Stipendio tabellare (per 13 mensilità); RIA (per 13 mensilità); Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità); Indennità professionale specifica (per 12 mensilità); Indennità di coordinamento, quota fissa e quota variabile.
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: Indennità di funzione per posizione organizzativa; Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio; con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale in esame, occorre confrontare le voci retributive previste per gli stessi con i principi sopra enunciati per la retribuzione imponibile ai fini TFS (IPS) e TFR. Pertanto, se una nuova voce retributiva, di natura contrattuale, sostituisce (assorbendola in parte) una preesistente voce utile ai fini TFS, per il principio di tassatività, sarà utile ai fini TFS (IPS) e TFR nei limiti dell’assorbimento. Inoltre, la nuova voce retributiva può essere considerata utile per il TFR se risponde ai requisiti sopra evidenziati, ovvero essere espressamente finanziata, in linea con gli obiettivi della finanza pubblica e specificamente indicata dal CCNL come utile ai fine del calcolo del TFR.