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NEWS|FISCO

18 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Imposta sulla pubblicità: segnaletica del posto auto col marchio d’impresa

La segnaletica utilizzata dalla società di autonoleggio per indicare i posti auto assegnati all’interno dell’area di parcheggio dell’aeroporto, dove ritirare e consegnare l’auto noleggiata, non costituisce una mezzo pubblicitario anche se riproduce il marchio o la denominazione della società. Pertanto, deve ritenersi esclusa l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 530).

La società di autonoleggio ha installato diversi cartelli con il proprio marchio per indicare, all’interno del parcheggio dell’aeroporto, l’area di propria pertinenza dove ritirare e consegnare le auto noleggiate.
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società di autonoleggio, per omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità, ritenendo che l’apposizione del marchio e del nome della società sui cartelli, li rendesse mezzi pubblicitari, con l’ulteriore funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso e annullato l’atto di accertamento, con esclusione del presupposto d’imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari, sul rilievo che le scritte apposte sui cartelli assolvessero alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della stessa società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, il cui accesso è riservato ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano.

La decisione è stata impugnata dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta che ha eccepito che i mezzi accertati, seppur utilizzati anche per ulteriori finalità rispetto a quella pubblicitaria, hanno anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato. Pertanto, i giudici tributari non avrebbero considerato, secondo la ricorrente, che l’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione diverse, al fine di migliorare l’immagine di una impresa, ovvero i suoi servizi e prodotti (come nel caso oggetto di causa).
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari osservando che il presupposto dell’imposta è individuato nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile; in altri termini, quel che rileva è l’astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte Suprema ha precisato che nel caso di specie i giudici hanno legittimamente ritenuto, sulla base di precisi riscontri fattuali, che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale.
La presenza del solo marchio dell’impresa in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato all’interno del parcheggio, l’accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell’aeroporto, l’adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa, giustificano l’esclusione dalla imposizione della segnaletica che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un’informazione.

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17 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pronti i modelli 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022

Pubblicati online in via definitiva i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022 (Agenzia delle entrate – Provvedimenti 14 gennaio 2022, nn. 11185, 11169, 11160, 11224).

Tra le principali novità:
– nel modello 730/2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Fanno il loro ingresso il nuovo “bonus musica”, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni, e l’estensione del Superbonus all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Inoltre, il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36, e quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili;
– nella Certificazione Unica 2022, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;
– nel modello Iva/2022, da presentare entro il 2 maggio, l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce;
– nel modello 770/2022, da trasmettere entro il 31 ottobre, rappresenta una new entry il campo per indicare l’”ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea. Inoltre sono state inserite con apposite note due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19.

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17 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Approvato il modello Iva 2022

Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11160).

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare entro il 02 maggio 2022, ci sono l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vengono introdotte nuove regole per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

Inoltre, è stata prevista una versione semplificata  del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA; in tal senso viene approvato il Modello IVA BASE/2022 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2022.

In particolare, per l’anno 2022, vengono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2021 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

– Modello IVA/2022 composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

– Modello IVA BASE/2022 composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

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17 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In arrivo il mod. 730/2022

Approvati i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185)

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

– Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

– Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

– Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;

– Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;

– Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

– Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

– Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

– Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

– Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

– Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;

– Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

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14 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici (Agenzia delle entrate – Risposta 13 gennaio 2022, n. 23).

Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Tanto premesso, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.
Con riferimento agli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura e il conseguente invio delle comunicazioni, l’Agenzia ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.

 

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14 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ritenuta del 25% sulle operazioni a premio ricevuti da operatori Iva

I premi ricevuti da titolari di partita Iva rientrano nelle categorie reddituali del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e pertanto, agli stessi, va applicata la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 25% e con facoltà di rivalsa per la società promotrice dell’operazione (Agenzia Entrate – risposta 13 gennaio 2022, n. 21).

Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
– le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
– le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

L’art. 30, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 917/1986, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte.
Nella risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal cit. art. 30 si desumono i seguenti principi in merito al trattamento tributario dei premi erogati in base ad “operazioni a premio”:
– sono assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da ” operazioni a premio” se riconducibili in una delle categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir;
– i premi non riconducibili ad alcuna categoria del cit. art. 6 non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte;
– i premi riconducibili in categorie reddituali per le quali già è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l’aliquota e le modalità proprie della categoria di appartenenza (ad es. per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l’aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall’art. 23, D.P.R. n. 600/1973);
– la ritenuta alla fonte si applica a titolo d’imposta e con facoltà di rivalsa per i premi derivanti da operazioni a premio riconducibili in categorie reddituali per le quali la relativa disciplina tributaria non prevede l’assoggettamento a ritenuta alla fonte: in tal caso l’aliquota applicabile è quella del 25% fissata in via residuale dal secondo comma dello stesso articolo 30.

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