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NEWS|FISCO

3 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Emergenza Covid-19: nuove norme su Green Pass e frequenza scolastica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Presidenza Consiglio dei Ministri – comunicato 02 febbraio 2022, n. 59).

Il nuovo decreto legge modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia, in particolare:

– nelle scuole per l’infanzia:
a) fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

– nella scuola primaria:
a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 (è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto);
b) dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;

– nella scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
b) con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;

– le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;

– a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone;

– sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

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3 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Disciplina del fondo per le PMI creative

Pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2022, n. 27, il decreto 19 novembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, recante disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative.

Il decreto in questione definisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 1, commi da 109 a 112, della legge n. 178/2020, individuando, tra l’altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.
Ai fini di cui sopra, il decreto disciplina:
a) gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione di:
i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative;
b) gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici;
c) le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui sopra;
d) le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.
Si rammenta che, il settore creativo comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
L’impresa creativa è l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO:
– Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;
– Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
– Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
– Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
– Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
– Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
– Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
– Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
– Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
– Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
– Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
– Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
– Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
– Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
– Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
– Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
– Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;
– Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;
– Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
– Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
– Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;
– Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
– Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
– Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
– Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
– Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
– Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;
– Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;
– Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
– Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
– Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
– Codice Ateco 58.11Edizione di libri;
– Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;
– Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;
– Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;
– Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
– Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
– Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
– Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;
– Codice Ateco 63.12 Portali web;
– Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
– Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,
– Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;
– Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;
– Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;
– Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
– Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;
– Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
– Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
– Codice Ateco 95.25 – Riparazione orologi.

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3 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sospensione ammortamenti civilistici: nessun rinvio per il super-ammortamento

L’opzione per la sospensione degli ammortamenti civilistici relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista dal cd. “Decreto Rilancio” nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese per contrastare gli effetti del Covid-19, non determina alcun rinvio delle quote del cd. “super-ammortamento” da dedurre nel periodo d’imposta di competenza (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 66).

Quesito

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti, sotto il profilo fiscale, della sospensione ai fini civilistici degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’anno d’imposta 2020, disposta dal cd. “Decreto Rilancio” (art. 60, co. da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104 del 2020). In particolare:
1. se con riferimento al mancato stanziamento degli ammortamenti nel bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la deduzione ammessa ai fini fiscali, da effettuare alle condizioni e limiti previsti dal TUIR e dal Decreto IRAP, costituisca un obbligo o una mera facoltà del contribuente;
2. se anche in relazione agli acquisti di immobilizzazioni materiali avvenuti dal 2015 al 2019 e che beneficiano del cd. “super ammortamento”, la deduzione maggiorata sia correlata alla deduzione degli ammortamenti ordinari e quindi debba essere operata nel periodo di imposta 2020 ovvero possa essere differita all’esercizio in cui l’ammortamento verrà imputato a conto economico.

Disciplina di riferimento

La normativa in materia di sospensione degli ammortamenti prevede, per l’anno 2020, in favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Coloro che si sono avvalsi di tale facoltà hanno destinato a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle sospensione, indicando nella nota integrativa le ragioni della sospensione, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, e l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
La stessa norma stabilisce che, a fronte della sospensione civilistica:
– ai fini IRES la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa in deduzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
– ai fini IRAP la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Decreto IRAP, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Soluzione

Nel dirimere la questione circa la facoltà o l’obbligo di deduzione dell’ammortamento ai fini tributari, e gli effetti della sospensione sulle deduzioni del super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto prevalente la finalità della norma, che consente di derogare all’ordinario processo di ammortamento per ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.
Secondo l’Agenzia, data la natura agevolativa della sospensione, le previsioni che consentono di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, devono interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la “facoltà” di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.
Una diversa lettura delle disposizioni – che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d’imposta) – si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).
Pertanto, rispetto al primo quesito, il contribuente che abbia sospeso gli ammortamenti in bilancio, può valutare liberamente se operare la deduzione dei relativi ammortamenti ai fini tributari.
Riguardo al secondo quesito, ossia la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del cd. “super ammortamento”, l’Agenzia osserva che le disposizioni relative alla sospensione degli ammortamenti civilistici, laddove consentono la deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi, rinviano esclusivamente alle norme del TUIR e del Decreto IRAP in materia di ammortamenti. Il “super ammortamento” si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione, dunque, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del cd. “super ammortamento”, la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.

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2 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Emergenza Covid-19: obbligo mascherina e discoteche chiuse

Confermato l’obbligo delle mascherine al chiuso anche in zona bianca e la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (Ministero Salute – ordinanza 31 gennaio 2022).

Fino al 10 febbraio 2022, è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:

– i bambini di età inferiore ai sei anni;

– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

Inoltre, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

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2 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fisco, nuove precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale, composto da una “facciata continua” (Agenzia delle Entrate – Risposta 01 febbraio 2021, n. 61).

Nel caso di specie, il condominio Istante rappresenta che è intenzione dei condòmini procedere ad alcuni interventi tesi alla riqualificazione energetica dell’intero edificio – costruito nella prima metà degli anni Sessanta – di sei piani fuori terra e di un piano interrato (costituito da trentasei unità immobiliari delle quali trentacinque a destinazione residenziale ed una a destinazione commerciale).
La facciata dell’edificio posta ad est è del tipo a ” facciata continua”.
I condomìni intendono effettuare:
1) l’isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali;
2) la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria;
3) l’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
4) la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni alle unità, quali l’ingresso ed il vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale;
5) la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari;
6) la sostituzione integrale della struttura costituente la “facciata continua”.
In relazione a tali interventi, l’Istante chiede se le spese sostenute per gli interventi sopra elencati rientrino tra quelle ammesse alla detrazione del 110 per cento (cd. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento anche alla sostituzione della ” facciata continua”, e se i beneficiari di tale detrazione possano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.

Relativamente ai quesiti rappresentati l’Agenzia fa presente che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui ai punti da 1 a 4 effettuati sulle parti comuni nonché alla sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari di cui al punto 5 nel rispetto di tutti gli adempimenti e dei requisiti richiesti dalla norma.
Relativamente alla possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della “facciata continua” (punto 6 ), tale intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dal citato articolo14 del decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata – al pari di ogni altro intervento ” trainante” o ” trainato” di efficienza energetica – da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Infine, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalle norme, i soggetti beneficiari dell’agevolazione, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente alla predetta detrazione.

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2 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Bonus acqua potabile: via alle domande per le spese sostenute nel 2021

Dal 1° febbraio 2022 è possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”. Il termine scade il 28 febbraio 2022. (Agenzia delle Entrate – Comunicato 1 febbraio 2022).

Il credito d’imposta

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 1087-1089, L. n. 178/2020) ha introdotto il credito d’imposta delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica.
Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che possiedono o detengono in base ad un titolo idoneo gli immobili per i quali sono sostenute le spese.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Relativamente al 2021, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Documentazione attestante le spese

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Presentazione del modello e utilizzo del credito d’imposta

Il modello per la comunicazione delle spese sostenute deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento. Per l’anno 2021, quindi, il modello deve essere trasmesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2022. In seguito all’invio, entro 10 giorni, nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione.
Una volta ottenuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

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Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
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