Approvati i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185) Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti: – Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro; – Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA; – Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%; – Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa; – Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; – Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione; – Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione; – Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro; – Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021); – Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica; – Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.
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Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus
In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici (Agenzia delle entrate – Risposta 13 gennaio 2022, n. 23). Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Tanto premesso, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.
Con riferimento agli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura e il conseguente invio delle comunicazioni, l’Agenzia ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.
Ritenuta del 25% sulle operazioni a premio ricevuti da operatori Iva
I premi ricevuti da titolari di partita Iva rientrano nelle categorie reddituali del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e pertanto, agli stessi, va applicata la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 25% e con facoltà di rivalsa per la società promotrice dell’operazione (Agenzia Entrate – risposta 13 gennaio 2022, n. 21). Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono: L’art. 30, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 917/1986, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte.
– le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
– le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
Nella risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal cit. art. 30 si desumono i seguenti principi in merito al trattamento tributario dei premi erogati in base ad “operazioni a premio”:
– sono assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da ” operazioni a premio” se riconducibili in una delle categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir;
– i premi non riconducibili ad alcuna categoria del cit. art. 6 non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte;
– i premi riconducibili in categorie reddituali per le quali già è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l’aliquota e le modalità proprie della categoria di appartenenza (ad es. per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l’aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall’art. 23, D.P.R. n. 600/1973);
– la ritenuta alla fonte si applica a titolo d’imposta e con facoltà di rivalsa per i premi derivanti da operazioni a premio riconducibili in categorie reddituali per le quali la relativa disciplina tributaria non prevede l’assoggettamento a ritenuta alla fonte: in tal caso l’aliquota applicabile è quella del 25% fissata in via residuale dal secondo comma dello stesso articolo 30.
Corsi di insegnamento a distanza: trattamento Iva
L’esenzione IVA prevista per le prestazioni formative è applicabile ai corsi di insegnamento accreditati dalla Regione svolte anche mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Ciò a condizione che la sede in cui si svolge il corso sia ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi. È irrilevante che gli studenti, talvolta, siano dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione. (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 gennaio 2022, n. 25). Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale sono esenti da IVA.
Affinché l’esenzione sia applicabile sono necessari due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. In particolare, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica istruzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento utile ai fini fiscali è effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.
Tuttavia, il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare. Pertanto l’accreditamento e la relativa iscrizione del soggetto che eroga la formazione nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l’accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l’esenzione IVA non può trovare applicazione per le attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
Nel caso esaminato, la società di formazione effettua prestazioni formative accreditate dalla Regione che possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi, sia mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Gli iscritti, quindi, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa oppure partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che i corsi siano fruiti anche “a distanza” con interazione in tempo reale tra docente e studente non cambia la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. Diversamente, qualora i servizi di insegnamento fossero forniti attraverso internet o una rete elettronica in forma essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione, si configurerebbero servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi deve ritenersi applicabile l’esenzione IVA, essendo soddisfatti entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo.
Imposta sui servizi digitali: calcolo della soglia di 750 milioni
In materia di imposta sui servizi digitali, forniti chiarimenti sui criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Agenzia delle entrate – Risposta 12 gennaio 2022, n. 16). L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50,della legge di bilancio 2019. Nel caso in esame, la società estera istante rappresenta che, in conseguenza del Contratto, nel bilancio consolidato del gruppo Beta, chiuso al 31 dicembre 2019, la partecipazione in Alfa risulta tra le ” Attività destinate alla dismissione”, in applicazione dell’IFRS 5. Ciò implica che, come illustrato nella Relazione sulla Gestione, i ricavi consolidati del gruppo Beta, non includono quelli di Alfa. Nel presupposto della corretta applicazione dei principi contabili internazionali IFRS, l’Agenzia osserva, dunque, che ai fini del superamento della prima soglia, Alfa non si considera tra le entità del gruppo Beta che si consolidano integralmente. Pertanto, nel riscontro del superamento della soglia di 750 milioni di euro, presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, occorre fare riferimento al solo bilancio consolidato del gruppo Alfa e non al bilancio consolidato del gruppo Beta.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali.
Riguardo a tale ultimo requisito, il comma 36 della citata legge, richiede che l’esercente l’attività d’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, consegua:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”); e
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).
Pertanto, per determinare il superamento di entrambe le soglie si ha riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo.
Branch exemption: configurabile in presenza di stabile organizzazione nello Stato di localizzazione
L’opzione per il regime di branch exemption può essere esercitata in presenza di stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione ai sensi dall’art. 162 del TUIR (Agenzia delle entrate – risposta 12 gennaio 2022, n. 18). Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, subordina l’esercizio dell’opzione per il regime di branch exemption (art. 168- ter TUIR), alla condizione che ” sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall’art. 162 TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica. Nel caso di specie, l’Italia ha in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni con YYYY. Il Trattato detta una definizione di stabile organizzazione che sostanzialmente ricalca quella del Modello OCSE, i cui presupposti essenziali, possono sintetizzarsi in: – esistenza della sede d’affari; – fissità spaziale e temporale della sede d’affari; – svolgimento dell’attività d’impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari. Il primo requisito è integrato nella misura in cui l’impresa abbia a disposizione un certo spazio, indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale ne disponga, purché abbia il potere di utilizzarlo per svolgervi l’attività imprenditoriale. Il secondo requisito implica che la sede d’affari sia fissa e cioè sia stabilita in un determinato luogo con un certo grado di permanenza. In base alla terza condizione, affinché l’insediamento estero sia considerato stabile organizzazione, è necessario che l’impresa non residente svolga una parte significativa della propria attività economica attraverso la sede stessa. Inoltre, l’attività posta in essere dalla sede estera non deve consistere in una di quelle elencate nel paragrafo 3 della Convenzione, caratterizzate dall’apporto scarsamente significativo all’attività d’impresa della casa madre. Soddisfatte tali condizioni, ai fini dell’esercizio della branch exemption, è necessario che anche l’Amministrazione finanziaria estera ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione come autonomo soggetto fiscalmente rilevante assoggettato a imposizione in base alla normativa domestica.