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NEWS|FISCO

8 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Regime forfetario e regime IVA del margine: nuove attività e criteri di incompatibilità

È stata pubblicata una risposta dell’Agenzia delle entrate riguardo al regime forfetario in relazione al regime IVA del margine e l’opzione per il regime IVA ordinario (Agenzia delle entrate, risposta 7 luglio 2025, n. 181).

Un commerciante al dettaglio dichiara di aver intenzione di adottare dal 1° gennaio 2025, ritenendo di averne i requisiti richiesti, il regime forfetario, poiché, dalla data sopraindicata, avendo superato il limite anagrafico di 35 anni, non potrà più applicare il cosiddetto regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 (seguìto fino al 31 dicembre 2024). Inoltre, l’Istante rappresenta l’intenzione di voler svolgere, a decorrere dal 2025, anche l’attività ulteriore di vendita di piccoli elettrodomestici usati, continuando ad adottare il regime forfetario. In proposito, sottolinea che, ai fini dell’IVA, quest’ultima attività (vendita di piccoli elettrodomestici usati) sarebbe soggetta ex lege al regime del margine e, in considerazione del valore dei beni commerciati inferiore ai 516,00 euro, troverebbe applicazione il metodo globale secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che il “regime fiscale di vantaggio” (ex articolo 27 del D.L. n. 98/2011) è stato progressivamente abrogato, permettendo ai contribuenti che già lo applicavano di continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (quinquennio o 35 anni di età) o di passare al regime forfetario.

Una delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera a), della Legge n. 190/2014, che esclude le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

La circolare n. 9/E/2019 chiarisce che l’incompatibilità con il regime forfetario è “in re ipsa” ogni qualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege. Tuttavia, la stessa circolare specifica che se il contribuente, avendo la facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Con riferimento al caso di specie, poiché non sussistono precedenti periodi d’imposta rispetto al 2025 in cui l’Istante abbia applicato il regime IVA del margine, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa adottare direttamente il regime forfetario in relazione alla nuova attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati (di valore inferiore a 516,46 euro), anche se questa attività rientrerebbe teoricamente nel regime IVA del margine.

 

L’adesione al regime forfetario dovrà essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A e indicando il valore “2” nella casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B.
Successivamente, l’adesione dovrà essere confermata nella dichiarazione dei redditi, attestando la presenza di tutti i requisiti e l’assenza di cause ostative.

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7 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

La riammissione alla Rottamazione Quater non estende gli effetti positivi al CPB

L’Agenzia delle entrate risponde a un’istanza di interpello riguardante il concordato preventivo biennale (CPB), la decadenza dalla Rottamazione Quater e gli effetti della riammissione alla Rottamazione quater (Agenzia delle entrate, risposta 7 luglio 2025, n. 176).

L’istante ha aderito al CPB per gli anni d’imposta 2024/2025. Al 31 dicembre 2023, l’istante era titolare di un ruolo debitorio superiore a 5.000,00 euro, regolarmente oggetto di rateazione tramite l’adesione alla Rottamazione Quater (Legge n. 197/2022). Tuttavia, nel corso del 2024, il contribuente è decaduto dalla Rottamazione Quater a causa di un versamento tardivo (oltre i 5 giorni consentiti) di una delle rate del piano. L’istante intende aderire alla riammissione alla Rottamazione entro il 30 aprile 2025 (prevista dall’articolo 3-bis del D.L. n 202/2024, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Pertanto, la questione principale della risposta è se la decadenza dal piano di rateazione (“Rottamazione Quater”) e la successiva possibilità di essere riammessi a tale piano possano influire sulla validità del CPB del contribuente.

 

Riguardo al Concordato Preventivo Biennale l’Agenzia ricorda che:

  • è stato introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato;
  • sono ammessi al regime concordatario i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA);
  • per accedervi il contribuente non deve avere, nel periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.

È comunque possibile accedere al concordato se i debiti sono stati estinti e il loro ammontare complessivo residuo (compresi interessi e sanzioni) è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono a tale limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino alla decadenza dai relativi benefici.

 

In sintesi, la presenza di debiti tributari scaduti e accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non oggetto di sospensione o piani di rateazione in essere, costituisce una condizione ostativa all’accesso al CPB o ne determina la decadenza.

 

La circolare AdE del17 settembre 2024, n. 18/E, ha chiarito che non rilevano i debiti per i quali pendono i termini di pagamento e/o impugnazione, o sussiste contenzioso pendente, né quelli per i quali il contribuente ha ottenuto una sospensione giudiziale/amministrativa o un provvedimento di rateazione (purché in corso di regolare pagamento e senza decadenza dalla rateazione), antecedente alla data di accettazione della proposta.

Nel caso di specie, l’istante è decaduto dalla Rottamazione Quater avendo versato una rata oltre il limite di cinque giorni.
L’articolo 1, comma 244, della Legge n. 197/2022 prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni), la definizione agevolata non produce effetti.
Di conseguenza, la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro – per i quali la Rottamazione Quater non si è perfezionata a causa della decadenza – preclude l’adesione al CPB.

 

L’Agenzia distingue due scenari temporali:

  • se la decadenza dal piano di rateazione è intervenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB, questa circostanza rappresenta una “condizione ostativa” all’accesso al CPB (ai sensi dell’articolo 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024);
  • se la decadenza è intervenuta successivamente all’accettazione della proposta di CPB, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d’imposta (ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d, del medesimo decreto).

L’Agenzia, dunque, esclude la possibilità di “conservare” gli effetti del CPB mediante l’adesione alla riammissione alla Rottamazione.
La procedura di riammissione, disciplinata dall’articolo 3-bis del D.L. n. 202/2024, permette ai debitori decaduti dalla Rottamazione entro il 31 dicembre 2024 di essere riammessi presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025. Tuttavia, questa disposizione non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.

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4 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tassazione veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti: nuove regole e disciplina transitoria 2025

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate riguardo alle novità fiscali sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e integrate dal D.L. n. 19/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025 (Agenzia delle entrate, circolare 3 luglio 2025, n. 10/E).

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali.

 

La legge di bilancio 2025, al comma 48, ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla
formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in.

 

La nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti a partire dal 1° gennaio 2025:

  • siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati assegnati (consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il momento rilevante per l’applicazione della nuova norma è la sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente, e la effettiva percezione del bene (consegna del veicolo al dipendente).

 

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni, viene introdotta una disciplina transitoria che prevede la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit.

In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Inoltre, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), viene ritenuto applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.

 

Criterio di tassazione casato sul “valore normale”

Al di fuori delle specifiche ipotesi coperte dal criterio forfettario (sia nella vecchia che nella nuova disciplina), la quantificazione del fringe benefit derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali segue il criterio generale del “valore normale”.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR, il valore del benefit è determinato applicando le disposizioni relative al “valore normale” dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 del TUIR.
È importante che il benefit sia fiscalmente valorizzato solo per la parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro, basandosi su elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

 

Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo

Se un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo viene semplicemente prorogato (estensione della durata senza novazione), si applica la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario, purché i requisiti normativi fossero soddisfatti a tale data.
In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente tramite un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione.

 

Se un veicolo è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e viene riassegnato (nuovo contratto e consegna al dipendente) a partire dalla stessa data, si applica il nuovo regime introdotto dal comma 48 della Legge di bilancio 2025.

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3 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

MEF: chiarimenti sui crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti”

È stato pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze l’atto di indirizzo 1° luglio 2025, n. 18, concernente la definizione di credito d’imposta inesistente e non spettante, al fine di superare ambiguità interpretative e armonizzare l’applicazione delle sanzioni.

L’atto nasce dalla delega al Governo, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, per introdurre una più rigorosa distinzione tra crediti d’imposta indebitamente utilizzati (non spettanti) e quelli inesistenti, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali.

 

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 87/2024 ha già introdotto nuove definizioni di “non spettanti” e “inesistenti” per superare le ambiguità interpretative e applicative derivanti dalla ripetizione o contraddizione delle norme.
Nonostante gli interventi legislativi, l’uso in compensazione di crediti “inesistenti” o “non spettanti” ha creato notevoli criticità, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Credito inesistente
È il credito che deriva da rappresentazioni fraudolente, falsificazioni o artifici. Si basa su operazioni che sono oggettivamente inesistenti o simulate, o che non hanno i requisiti essenziali per la loro nascita. La Cassazione lo ha definito come quello che manca di elementi costitutivi oggettivi e strutturali o la cui operazione sottostante è totalmente inesistente.

Credito non spettante
È il credito utilizzato in violazione delle disposizioni di legge. Non deriva da rappresentazioni fraudolente. Si riferisce a casi in cui il contribuente non possiede i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma che disciplina il credito, o quando il credito è calcolato in modo errato o utilizzato oltre i limiti temporali o quantitativi stabiliti.

Regime sanzionatorio
Le sanzioni applicate variano significativamente tra le due tipologie:

  • per i crediti inesistenti, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Se l’ammontare supera i 50.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
  • per i crediti non spettanti, la sanzione amministrativa è del 30% del credito utilizzato.

L’articolo 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, relativo all’indebita compensazione, prevede una sanzione del 100% del credito indebitamente compensato. La sua applicazione ha generato ambiguità interpretative, poiché la sua definizione di “non spettante” tendeva a includere errori oggettivi, avvicinandola al concetto di “inesistente”.

L’atto di indirizzo supera queste criticità e armonizzare le definizioni, sottolineando l’importanza della “rappresentazione fraudolenta” come elemento distintivo fondamentale tra le due categorie.

Esistono casi di crediti “non spettanti” che, pur non rispettando appieno i requisiti, non sono assoggettati a sanzioni amministrative. Questo si verifica quando le operazioni sottostanti sono effettive e non c’è intento fraudolento, ma ci sono stati errori o difformità interpretative.
Un esempio citato è il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove il progetto esiste ma si riscontrano errori di calcolo.

L’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022 ha introdotto la possibilità di certificare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Tale certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, può attestare l’effettiva esecuzione degli investimenti e la sussistenza dei requisiti, generando un effetto presuntivo di regolarità, prevenendo contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (anche se può essere messa in discussione se basata su violazioni o incongruenze gravi).
La certificazione può essere richiesta anche dopo l’effettuazione dell’investimento e non esclude la possibilità di censura o di contestazione se basata su verbali di constatazione in cui il contribuente non ha collaborato.

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2 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Criteri di selezione per i controlli preventivi delle dichiarazioni 730/2025 con rimborso

L’Agenzia delle entrate ha stabilito i criteri di selezione per il controllo preventivo delle dichiarazioni dei redditi, modello 730/2025, che risultano a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 luglio 2025, n. . 277593).

I controlli preventivi possono essere applicati a dichiarazioni presentate direttamente, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o anche tramite CAF o professionisti abilitati.

 

Le dichiarazioni oggetto di controllo sono quelle modello 730/2025 con esito a rimborso che presentano modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata le quali incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Un ulteriore motivo di controllo è che tali modifiche presentino elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati nel provvedimento, o che determinino un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Gli elementi di incoerenza che possono portare alla selezione per il controllo preventivo sono individuati come segue:

  • scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

L’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Questi controlli devono essere svolti entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione, se quest’ultima è successiva al termine.

 

Il rimborso spettante, una volta concluse le operazioni di controllo preventivo, è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione se successiva.

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1 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Bonus trattenimento in servizio 2025: l’Agenzia delle entrate conferma l’esenzione fiscale estesa

L’Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito riguardante il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che posticipano il pensionamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2025, n. 45).

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

 

L’istante evidenzia che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente solo per i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue “forme sostitutive”, escludendo esplicitamente le “forme esclusive”.
Il contribuente, essendo iscritto all’INPS in qualità di lavoratore dipendente già iscritto a una “forma esclusiva” dell’AGO a seguito dello scioglimento degli Enti previdenziali d’origine, chiede se anche a lui, a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di non imponibilità fiscale previste dal citato articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.

 

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dalla Legge di bilancio 2025, ha ampliato la platea dei lavoratori beneficiari. Ora include non solo coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata (secondo specifici requisiti contributivi) entro il 31 dicembre 2025. La nuova formulazione della legge prevede esplicitamente che questi lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo relativo all’AGO e alle “forme sostitutive ed esclusive della medesima”.

 

La legge modificata stabilisce che, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e “relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR”.

 

Dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 era finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi e a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte interamente al lavoratore. Pertanto, l’Agenzia ritiene che vanificare tale finalità agevolativa per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO andrebbe contro lo scopo della norma.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, interpreta che il richiamo all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, contenuto nel nuovo articolo 1, comma 286, abbia inteso estendere il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, includendo quindi anche le “forme esclusive”.

Nel caso specifico del contribuente, l’Agenzia conclude che le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

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