Pubblicato, nella G.U. 21 gennaio 2022, n. 16 – Suppl. Ordinario n. 4, il DPCM 17 dicembre 2021, di approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022. Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale sostituisce integralmente quello allegato al DPCM 23 dicembre 2020 e deve essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente. Il modello articolato dalle seguenti Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: Con la presentazione del MUD alla Camera di Commercio competente per territorio vengono assolti ai sensi della L. n. 70/1994 gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previste da tutta la normativa in materia ambientale. In particolare, il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio del territorio in cui è insediata l’unità locale su cui si riferisce la dichiarazione; invece, i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il modello alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio ha la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce. Il MUD deve essere anche presentato per ogni unità locale obbligata dalle norme vigenti.
– comunicazione rifiuti;
– comunicazione veicoli fuori uso;
– comunicazione imballaggi;
– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– comunicazione rifiuti urbani;
– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Superbonus e cooperativa sociale
La cooperativa sociale può fruire del Superbonus se usufruisce dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 47). Qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Tuttavia, qualora il medesimo soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Considerato che, nel caso di specie, la cooperativa sociale ha dichiarato di avere assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale a partire dall’anno 2012, la fattispecie descritta può essere assimilata all’ipotesi di «esenzione parziale», con la conseguenza che la società istante potrà fruire della detrazione cd. Superbonus in relazione ai periodi d’imposta in cui oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili accantoni utili per i quali trovi applicazioni quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste.
TABACCHI: proroga validità dei titoli abilitativi
Chiarimenti in merito al deposito cauzionale per l’adempimento degli obblighi gestori a seguito di proroga del titolo concessorio (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Nota 21 gennaio 2022, n. 27324/RU) Tutte le concessioni/autorizzazioni comunque denominate nonché tutti i certificati relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato fino al 29 giugno 2022.
Atteso il perdurare dello stato d’emergenza sanitaria, è stato tra l’altro previsto che i soggetti titolari di concessioni che intendano avvalersi in tutto o in parte della proroga ex lege, sono tenuti a prestare le istanze di rinnovo del titolo concessorio al competente Ufficio dei Monopoli, entro e non oltre il 30 maggio 2022, ovvero entro e non oltre trenta giorni antecedenti alla scadenza della proroga ulteriormente disposta da eventuali ulteriori provvedimenti normativi.
Relativamente ai soggetti che si siano avvalsi della facoltà di proroga, si rende necessario fornire chiarimenti con specifico riferimento alla polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi gestionali.
Posto che la stessa deve conservare validità per tutto il periodo di gestione, trattandosi di una forma di tutela delle eventuali pretese creditorie di ADM a fronte di inosservanze dei predetti obblighi, si ritiene che tale forma di garanzia debba necessariamente coprire il periodo di fruizione totale o parziale della proroga ex lege.Pertanto, i titolari di concessione di rivendita di generi di monopolio che non abbiano rinunciato alla proroga sono tenuti a dare comunicazione, a mezzo pec, all’Ufficio territorialmente competente circa l’avvenuta estensione della garanzia fideiussoria almeno 30 giorni prima della scadenza originaria del contratto, fornendone contestualmente copia. Gli Uffici territorialmente competenti sono tenuti a monitorare la puntuale osservanza di quanto in questa sede disposto ed, in mancanza della comunicazione di cui sopra, dovranno farne richiesta espressa, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere ai prescritti adempimenti.
Nel caso di garanzia prestata a mezzo di costituzione di deposito cauzionale presso la Tesoreria dello Stato, gli Uffici sono tenuti a verificare la relativa sussistenza e validità anche per il periodo di proroga del titolo.
Trattamento fiscale compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione
I compensi corrisposti al personale dipendente, oltre l’anno di maturazione, a titolo di “premio di risultato”, “indennità di responsabilità” e “incremento di efficienza aziendale”, per i quali il Testo Unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere preveda la possibilità che l’erogazione avvenga nell’anno successivo a quello di maturazione, sono soggetti a tassazione ordinaria. In tal caso l’eventuale ritardo si considera “fisiologico” (Agenzia delle Entrate – Risposta 25 gennaio 2022, n. 49). Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, il TUIR stabilisce che le somme e i valori percepiti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità dei lavoratori dipendenti secondo il cd. principio di cassa. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro ha erogato in ” ritardo” successivamente all’anno di riferimento il ” premio di risultato”, l'” indennità di responsabilità” e l'” incremento di efficienza aziendale”.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, lo stesso TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
In altri termini, ai fini della tassazione separata, assumono rilevanza circostanze di “carattere giuridico” o “oggettive situazioni di fatto”.
Le prime consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Le seconde, invece, impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
L’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo (ritardo) debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
La natura fisiologica del ritardo nella corresponsione deve essere sempre valutata quando il ritardo è determinato da “oggettive situazioni di fatto”; viceversa detta valutazione è ininfluente quando il ritardo è dovuto a circostanze di “carattere giuridico”.
Il riconoscimento di tali emolumenti è disciplinato dalle norme concernenti il regolamento del personale, in base alle quali:
– l’importo complessivo destinato al premio di risultato dell’anno precedente, nonché la ripartizione dell’importo complessivo dell’indennità di responsabilità tra le diverse unità organizzative, sono determinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con propria delibera, sentite le organizzazioni sindacali. Il “ritardo”, dunque, è attribuibile ad “oggettive situazioni di fatto”, riscontrabili nei tempi tecnici necessari tra le delibera e la consultazione sindacale e l’effettiva erogazione del premio e dell’indennità. In tal caso, le somme sono ” fisiologicamente” corrisposte nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione, di conseguenza sono soggette a tassazione ordinaria;
– le somme riconosciute in relazione all’incremento di efficienza aziendale, sono una forma di compenso dell’anno in corso, in quanto spettante al personale secondo “la posizione organico retributiva ricoperta da ciascun dipendente” al primo gennaio dell’anno di riferimento del compenso, la cui corresponsione potrebbe essere liquidata nello stesso anno a cui si riferisce oppure successivamente alla fine dell’anno di riferimento. Con riferimento al termine per l’erogazione di tale somma, il regolamento del personale stabilisce che “la liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d’Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva dell’incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personale”. In tal caso, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del regolamento del personale che già prevede che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione; pertanto, non è ravvisabile alcun “ritardo”, e di conseguenza le somme devono ritenersi sono soggette a tassazione ordinaria.
Attività senza Green Pass: arriva l’elenco
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesto il possesso del Green Pass. La deroga vale per i servizi e le attività del settore alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale. Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass non è richiesto per soddisfare le seguenti esigenze: – alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio; – di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori; – di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; – di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Superbonus: nuovi chiarimenti dal Fisco
In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un “condominio minimo”, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 40). Nel caso di specie, il contribuente ha concluso, insieme al coniuge, un contratto preliminare per l’acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cd. “condominio minimo”. L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale. Con riferimento al primo quesito, considerato che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Trattandosi di interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), l’istante chiede se:
– può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
– i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.
Con riferimento al secondo quesito, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti e “trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Ai fini dell’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.