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NEWS|FISCO

4 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Credito d’imposta Industria 4.0 e acquisto di nuovi macchinari

Con la risposta n. 60/2025 l’Agenzia delle entrate analizza le implicazioni normative e fiscali legate all’acquisto di macchinari nell’ambito del programma Industria 4.0, chiarendo la modalità di calcolo del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati e ai costi accessori sostenuti.

L’interpello riguarda il caso dell’acquisto e dell’installazione di un impianto e di un macchinario aggiuntivo, entrambi destinati a migliorare la produzione aziendale. L’Istante ha stipulato un contratto per la realizzazione di un impianto 4.0, con un investimento inizialmente stimato e un acconto versato. Durante il processo, l’Istante ha deciso di effettuare un ulteriore investimento acquistando un macchinario autonomo, che pur essendo collegato all’impianto principale, non è indispensabile per la sua operatività. Inoltre, l’installazione della linea produttiva ha richiesto ulteriori interventi impiantistici, i cui costi sono accessori sono stati distinti tra quelli relativi all’impianto e quelli relativi al nuovo macchinario.

In tale contesto, l’istante chiede chiarimenti su come quantificare correttamente il Credito d’imposta 4.0, considerando che l’acconto versato copriva un importo inferiore al 20% del costo effettivo dell’investimento agevolabile. 

 

L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi 185-197, della Legge di bilancio 2020, in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

 

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, stabilisce le condizioni per l’accesso a tali agevolazioni, estendendo il beneficio a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica o settore economico. In particolare, il comma 1051 prevede che le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia possano beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che l’ordine sia accettato e che sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Le percentuali di credito d’imposta variano in base all’importo degli investimenti: per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito è del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per la fascia tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per importi superiori a 10 milioni; per gli investimenti effettuati nel 2022, le percentuali scendono rispettivamente al 40%, 20% e 10%.

 

L’Agenzia, poi, fornisce chiarimenti sulla determinazione dei costi ammissibili, richiamando il TUIR e specificando che i costi di acquisizione devono includere anche gli oneri accessori. Inoltre, viene sottolineato che la corretta imputazione temporale degli investimenti è fondamentale per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

La circolare n. 4/E/2017 offre indicazioni su come considerare le spese sostenute in relazione alla data di consegna o spedizione dei beni. Un aspetto cruciale riguarda la gestione degli investimenti realizzati attraverso diverse acquisizioni di beni e servizi, dove i costi devono essere ripartiti tra i vari periodi di imposta agevolabili. La corretta prenotazione dell’investimento e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa sono essenziali per determinare l’anno in cui contabilizzare il costo.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che per l’investimento specifico nel nuovo macchinario sia applicabile un credito d’imposta del 40%; per il costo dell’impianto, se correttamente prenotato, sia applicabile un credito del 50% e gli oneri accessori non preventivabili possano anch’essi beneficiare della misura del 40%. 

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3 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il nuovo Decreto Bollette pubblicato in G.U.

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2025 introduce misure urgenti destinate a sostenere famiglie e imprese attraverso agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (D.L. 28 febbraio 2025, n. 19).

Le nuove norme potenziano e ampliano per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro.

 

Le nuove disposizioni prevedono per le famiglie il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;

  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

 

In risposta all’aumento dei costi del gas naturale, il decreto prevede anche un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA, con l’allocazione di tali risorse a un fondo specifico per finanziare agevolazioni destinate a famiglie e microimprese vulnerabili.

 

Inoltre, viene stabilito il ruolo cruciale che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avrà nella definizione delle modalità di erogazione del servizio di somministrazione di energia ai clienti vulnerabili, con l’introduzione di un servizio di vulnerabilità che entrerà in vigore al termine del servizio a tutele graduali previsto fino al 31 marzo 2027.

 

Per la tutela di PMI e imprese energivore, viene autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024. Inoltre, ulteriori 600 milioni verranno destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

 

Il decreto introduce anche misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

Le sanzioni per eventuali violazioni possono arrivare fino a 155 milioni di euro, evidenziando l’importanza della compliance normativa nel settore energetico. In situazioni di urgenza, ARERA avrà la facoltà di adottare misure cautelari, inclusa la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, per tutelare gli interessi degli utenti. 

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27 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il nuovo modello 770/2025

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, n. 75896, è stato approvato il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con relative istruzioni ai fini della corretta compilazione.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia n. 75896/2025 si è reso necessario al fine di adeguare la dichiarazione dei sostituti d’imposta alla normativa vigente, nonché disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.

 

Il modello 770/2025 deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Il modello, inoltre, è lo strumento per la comunicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024 introduce significative modifiche per i sostituti d’imposta che erogano esclusivamente compensi per redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superano il limite di 5 dipendenti. Questi soggetti possono ora aderire a un sistema semplificato di comunicazione dei dati, le cui modalità e procedure sono stabilite dal provvedimento del n. 2597/2025.

Tale semplificazione consente di equiparare la comunicazione dei dati a quella prevista nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, il modello 770.

In particolare, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770, inviando oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX relativi alle ritenute operate su diverse tipologie di reddito. Queste includono i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché dividendi e proventi di capitale. Inoltre, si fa riferimento a locazioni brevi e somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, nonché indennità di esproprio e somme derivanti da cessioni volontarie in procedimenti espropriativi.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano effettuato la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, nei diversi termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, e alcune fattispecie di redditi diversi, entro il 31 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, entro il 31 ottobre delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. Infine, la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 16 marzo. 

 

Il modello in commento è articolato in diverse sezioni, tra cui il frontespizio e vari quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY), ciascuno dei quali ha specifiche funzioni e modalità di compilazione. La reperibilità è assicurata attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, dove è disponibile in formato elettronico.

 

In dettaglio, la dichiarazione si compone di:

  • Frontespizio: Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679; nella seconda facciata, i riquadri “tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità”;

  • Quadri staccati:

    Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

    Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;

    Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;

    Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;

    Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;

    Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;

    Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;

    Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;

    Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;

    Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973;

    Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;

    Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;

    Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;

    Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;

    Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455/1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997;Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del dD.L. n. 78/2010.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione devono trasmettere i dati in forma telematica secondo specifiche tecniche che saranno definite in un provvedimento successivo.

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26 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Milleproroghe: riammissione alla Definizione agevolata

La Legge n. 15/2025, che converte il D.L. n. 202/2024, noto come “Milleproroghe”, introduce significative modifiche al regime della “Rottamazione-quater”, offrendo ai contribuenti che hanno perso i benefici di tale misura agevolativa entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di riammissione alla Definizione agevolata dei debiti (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 25 febbraio 2025).

L’opportunità di essere riammessi alla Definizione agevolata dei tali debiti si applica esclusivamente ai contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (cosiddetti “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

 

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;

  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

I contribuenti che hanno rispettato le scadenze di pagamento non possono accedere a questa riammissione e devono continuare a versare secondo il piano già in essere, con la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge).

 

Per avvalersi della riammissione, i contribuenti devono presentare una domanda entro il 30 aprile 2025, seguendo le modalità telematiche che saranno rese disponibili dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nella domanda, oltre a indicare i debiti oggetto di riammissione, è necessario specificare le modalità di pagamento, che possono avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’importo totale dovuto per la Definizione agevolata, dettagliando le singole rate e le relative scadenze. È previsto un interesse del 2% annuo sulle somme dovute a partire dal 1° novembre 2023. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

 

La decadenza da un piano di pagamento comporta la cessazione automatica delle agevolazioni e il ripristino del debito residuo, inclusivo di sanzioni e interessi. Pertanto, ogni pagamento successivo alla decadenza sarà imputato al debito complessivo, comprendente sia il capitale che le sanzioni e gli interessi.

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25 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le novità fiscali della legge di conversione del D.L. Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe 2025, recentemente convertito, con modificazioni, nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45.

Le misure contenute nella conversione in Legge del D.L. n. 202/2024 entrano in vigore il 25 febbraio 2025 e mirano a fornire proroghe e agevolazioni fiscali per imprese, professionisti e contribuenti.

 

Durante l’iter di conversione, il testo del D.L. Milleproroghe ha subito modifiche, tra cui l’introduzione dell’articolo 3-bis, che riammette i debitori decaduti dalla Rottamazione-quater. Nello specifico la norma stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della Legge n. 197/2022, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata Legge n. 197/2022. .

 

Un’altra modifica rilevante riguarda il regime di esenzione IVA per il Terzo Settore, la cui entrata in vigore è stata posticipata dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 (articolo 3, comma 10).

 

Confermata la proroga fino al 31 marzo 2025 dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i professionisti del settore sanitario.

 

All’articolo 3, commi 1-2, il decreto prevede anche una proroga per la registrazione degli Aiuti di Stato Covid-19 relativi all’IMU fino al 30 novembre 2025, estendendo il periodo transitorio durante il quale il mancato rispetto degli obblighi di registrazione non comporterà responsabilità patrimoniale.

 

Inoltre, riguardo al credito d’imposta Transizione 5.0, viene specificato che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purchè effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024” (articolo 13, comma 1-quinquies).

 

Oltre ciò, all’articolo 3 commi 14-octies, 14-novies e 14-decies del Milleproroghe, si colloca la proroga del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

 

Le misure fiscali comprendono anche il differimento delle scadenze fiscali per il 2025 (articolo 3-bis, commi 3-5), consentendo un allungamento dei termini per l’approvazione dei modelli dichiarativi e la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel dettaglio:

  • per l’anno 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025;

  • per l’anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025;

  • per l’anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

A seguire, viene estesa al 31 dicembre 2025 la possibilità per le Onlus di beneficiare del cinque per mille dell’IRPEF senza essere formalmente iscritte al RUNTS. 

 

Infine, l’articolo 14 prevede la proroga dei termini per l’utilizzo del credito d’imposta per le imprese turistiche, estendendo la scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025. Analogamente, apportando modifiche all’articolo 6 comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, viene prevista una proroga delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spostando il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

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24 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in un fondo immobiliare

Attraverso un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate da una società di gestione del risparmio co-investitrice in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura immobiliare, sono stati richiesti chiarimenti sulla qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle quote di partecipazione dei manager nel nuovo fondo immobiliare chiuso che la società ha intezione di istituire (Agenzia delle entrate, risposta 24 febbraio 2025, n. 44).

L’articolo 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori ditali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

Questi requisiti includono un impegno di investimento complessivo da parte dei dipendenti e degli amministratori pari ad almeno l’1% dell’investimento totale effettuato dall’OICR, la maturazione dei proventi solo dopo che tutti i soci hanno recuperato il capitale investito e un rendimento minimo, e la detenzione delle azioni o strumenti finanziari per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato D.L. n. 5/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

La presunzione di natura finanziaria attribuita ai proventi percepiti dai manager o dai dipendenti è quindi indipendente dal legame con l’attività lavorativa svolta presso l’entità partecipata.

 

Questo approccio mira a incentivare una gestione più prudente e consapevole del capitale investito.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la casistica esaminata, relativa a un fondo di investimento alternativo immobiliare, rientra pienamente nel regime previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 50/2017.

 

Pertanto, i redditi derivanti dalle Quote Manager sono considerati redditi di natura finanziaria, rientranti nella categoria dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR. 

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