È stata istituita una nuova linea di intervento per la realizzazione di investimenti nella filiera degli autobus elettrici, per la quale sono già disponibili incentivi per un ammontare di 300 milioni di euro stanziati dal PNRR. (MISE – Comunicato 06 maggio 2022) Potranno richiedere gli incentivi le imprese del settore, in particolare quelle della componentistica, che presentano piani di investimento sul territorio nazionale le cui spese ammissibili risultano comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro. L’importo delle agevolazioni non può in ogni caso superare, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni verranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, come previsto nell’ambito dello sportello online dedicato ai contratti di sviluppo che è stato aperto lo scorso 26 aprile.
A completamento dell’investimento produttivo potranno essere presentati anche progetti per la ricerca e sperimentazione industriale nonché per la formazione del personale.
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Chiarimenti sugli strumenti finanziari derivati
In materia di strumenti finanziari derivati, forniti chiarimenti sul trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically-settled” rientranti nel portafoglio di trading (Agenzia delle entrate – Risposta 10 maggio 2022, n. 249). Nel caso di specie, la Società istante intende conoscere se i profitti e le perdite derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically settled” di energia e di gas, rientranti nel portafoglio di trading, siano irrilevanti ai fini IRAP ove correttamente contabilizzati nella sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie del conto economico, in particolare alle voci D.18.d (proventi su strumenti finanziari derivati) e D.19.d (oneri su strumenti finanziari derivati).
Atteso che, come già precisato, la qualificazione dei contratti oggetto di istanza viene assunta acriticamente, l’Agenzia rammenta che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, decreto IRAP) « Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio». Il quinto comma del medesimo articolo 5 prevede inoltre che « Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa».
Nel caso di specie, la combinazione dei contratti physically-settled con i correlati cash-settled – per entrambi i quali si presuppone che non esista una relazione di copertura, così come riferito dall’interpellante senza formulare, al riguardo, alcun quesito – consente alla Società di conseguire un profitto da arbitraggio che viene integralmente contabilizzato tra i proventi di natura finanziaria. Sul punto, l’Agenzia evidenzia che, come rappresentato dall’Istante, la contabilizzazione della marginalità scaturente dai contratti physically-settled in rassegna nelle voci D.18.d e D.19.d del conto economico risulta analoga rispetto a quella dei contratti cash-settled, e ciò indipendentemente dall’esistenza di una connessione meramente gestionale tra tali strumenti finanziari.
Pertanto, ritiene che qualora detta contabilizzazione sia effettuata sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, le componenti reddituali scaturenti dai contratti di trading physically-settled e classificate nella sezione D) del conto economico non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP ai sensi del sopra citato articolo 5, commi 1 e 5, del decreto IRAP.
Giova evidenziare che l’ipotesi in esame, tra l’altro, non rientra nell’ambito dell’applicazione del principio di correlazione previsto dall’articolo 5, comma 4, del Decreto IRAP, in base al quale “i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi”. Al riguardo, con la circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 è stato evidenziato come il principio di correlazione, che anteriormente alle modifiche apportate legge finanziaria per il 2008 era contenuto tra le disposizioni comuni recate dall’articolo 11 del Decreto IRAP, rispondesse all’obiettivo – esplicitato nella relazione ministeriale – di “ristabilire una situazione di continuità e di omogeneità nella determinazione dell’imponibile”. Inoltre, con la risoluzione n. 294/E del 18 ottobre 2007 è stato precisato che il suddetto principio deve essere inteso “nel senso di attribuire rilevanza IRAP, prescindendo dalla classificazione contabile, a quei proventi o oneri che emergono in diretta conseguenza della imputazione a conto economico di componenti reddituali (di segno contrario) tra le voci che influenzano il valore della produzione oppure prendono il posto di componenti reddituali (dello stesso segno) che, per loro natura, concorrono a determinare il valore della produzione” (cfr. risoluzione n. 294/E del 2007).
Conseguentemente, l’Agenzia non ritiene applicabile al caso di specie il comma 4 dell’articolo 5 del Decreto IRAP, non essendo individuabile alcuna correlazione ai fini del tributo regionale tra componenti reddituali disomogenee quali sono, per l’appunto, quelle di natura finanziaria contabilizzate nella sezione D) del Conto Economico in conformità al principio OIC 32 rispetto a quelle di natura caratteristica generate dalla compravendita delle commodities sottostanti agli strumenti finanziari oggetto di istanza.
Imprese: incentivi per le società benefit
Dal 19 maggio le domande per il credito d’imposta. (MISE – DM 4 maggio 2022) A partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.
Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.
Società ExtraUe: rimborso Iva escluso se la fattura è intestata al rappresentante
Una società israeliana che intende realizzare in Italia operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente, non può chiedere il rimborso Iva tramite la procedura semplificata prevista dall’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972 se le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, sono intestate alla partita Iva italiana della società (Agenzia delle Entrate – risposta 09 maggio 2022, n. 248). I soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni: In assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso come individuate dall’art. 38-bis2 del decreto IVA. È necessario, tuttavia, che le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso tramite il “portale elettronico”: Ne deriva che, nel caso di specie, la presenza di un rappresentante fiscale non è di per sé un ostacolo per accedere alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-ter del decreto IVA. Ciò che ne inibisce l’utilizzo è, infatti, la circostanza che le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, siano intestate alla partita IVA italiana della società.
– assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili e delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del medesimo decreto IVA;
– inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’IVA;
– detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso;
– reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo. Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.
– siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell’IVA relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
– non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.
L’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione resta in ogni caso il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti, può detrarre, al verificarsi delle condizioni, l’imposta assolta, ovvero chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale.
CCIAA Crotone: incremento delle misure del diritto annuale
Con il D.M. 14 aprile 2022, il Ministro dello sviluppo economico autorizza, per gli anni 2022, 2023 e 2024 e per la Camera di commercio di Crotone, l’incremento del 50% della misura del diritto annuale per il finanziamento del piano di riequilibrio finanziario di cui alla rispettiva delibera commissariale. È autorizzato, ai sensi del comma 784, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il triennio 2022-2024, per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone, l’incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento del piano di riequilibrio finanziario “ipotesi 3 – fitto parziale della sede camerale” di cui alla delibera commissariale n. 5 del 3 dicembre 2022, così come condiviso dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della regione Calabria con nota prot. n. 79024 del 17 febbraio 2022.
L’autorizzazione è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione, per effetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, del nuovo ente camerale “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”. Il Consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tiene conto degli effetti economici e finanziari derivanti dall’accorpamento degli enti camerali.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone trasmette alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione II – Sistema camerale e alla Regione Calabria, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente e sul raggiungimento degli obiettivi di risanamento individuati nel medesimo piano, evidenziando i motivi di un eventuale scostamento e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto.
Alle relazioni sono allegati il parere del collegio dei revisori dei conti e l’ultimo bilancio d’esercizio approvato.
In caso di eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto, la camera di commercio è tenuta a proporre una modifica del piano, anche in termini di riduzione della durata del piano originariamente approvato.
L’eventuale accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano verrà valutato dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell’eventuale revoca dell’autorizzazione dell’incremento del diritto annuale per gli anni successivi.
Il versamento dell’importo è effettuato unitamente al versamento del diritto annuale ordinario entro le scadenze di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ossia per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
Cosa fare se il server per l’invio telematico dei corrispettivi va in tilt
Forniti chiarimenti in tema di comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, cioè di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate – risposta 06 maggio 2022, n. 247). L’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di affrontare il problema dell’erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, indicando quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura. In particolare: Qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l’imposta, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6, co. 2- bis, 11 co. 2- quinquies e 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997).
– in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica;
– a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE, lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio”, stato che consente all’Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
– la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture;
– la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.
Con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, co- 2- quinquies, D.Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione.