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Teleconsul Editore S.p.A.

31 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Manageritalia: rinnovata la convenzione Pastore

Il rinnovo porterà ulteriori vantaggi fino al 2031

Attraverso un accordo firmato nei mesi scorsi, sono state definite le nuove condizioni della Convenzione Pastore, come il mantenimento della gestione separata (la Previr) ed il miglioramento del rendimento trattenuto dalle compagnie, che passa allo 0,65% fisso. 
Inoltre, è previsto un miglioramento della garanzia in caso di morte, attraverso l’aumento nei capitali che consentiranno di offrire due garanzie nuove:
– la dread disease, che in caso di malattia che in caso di malattia grave garantisce una liquidazione pari al 5% della somma assicurata per il caso morte, con un minimo di 13mila euro;
– l’una tantum sulla Long term care, che erogherà un capitale iniziale aggiuntivo pari a 5 volte la rendita mensile non appena accertata la non autosufficienza.
A seguire, sono stati introdotti miglioramenti in base all’età sia per i giovani, con un aumento dell’accantonamento individuale e un capitale assicurato per la dread disease di oltre 20.000 euro; sia per gli over 50, con un aumento della Temporanea caso morte di 20mila euro, arrivando a 160mila euro, e un capitale assicurato per la dread disease di 13mila euro.
Per le Convenzioni scadute, la validità dei minimi garantiti è stata estesa di 10 anni, dai 65 ai 75 anni. Viene inoltre concesso di reinvestire il capitale liberatosi a questa età, senza costi di ingresso, nella Nuova Capitello, con gli stessi rendimenti della Convenzione contrattuale. 
Per la Long term care, ai dirigenti in servizio ed ai volontari, è stata anticipata l’età (da 66 a 55 anni) nella quale possono scegliere di passare alla forma “a vita intera” da quella “temporanea”, pagando quindi un premio annuo più basso. Inoltre, i volontari potranno pagare anche solo il contributo Long term care nella forma “a vita intera”.
Infine, per la Nuova Capitello, è stato allineato il rendimento trattenuto a quello della Convenzione dei dirigenti, passando dallo 0,70 allo 0,65%. 

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31 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Lavoro domestico: dal 1° gennaio aumenti moderati per colf, badanti e baby sitter

I salari sono stati adeguati all’inflazione, con una crescita dello 0,96%

Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina si sono riunite nei giorni scorsi, come accade ogni anno, per definire l’adeguamento annuale dei salari dei lavoratori domestici, in linea con l’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT.
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale dell’accordo, si rendono disponibili le tabelle retributive anticipate dall’associazione Domina.

Tabella A

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
LivelliValori mensiliIndennità
A736,25 
AS870,13 
B937,06  
BS1.003,99 
C1.070,94 
CS1.137,86 
D1.338,65197,95
DS1.405,58197,95

Tabella B

Lavoratori di cui art. 14 co. 2
LivelliValori mensili
B669,32
BS702,81
C776,40

Tabella C

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
LivelliValori orari
A5,35 
AS6,30
B6,68
BS7,10
C7,49
CS7,91
D9,12
DS9,50

Tabella D

Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
LivelliAutosufficientiNon autosufficienti
BS1.154,58 
CS 1.308,53
DS 1.616,46

Tabella E

Presenza notturna Art. 11
LivelliValori mensili
Liv. Unico773,06

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)
 LivelliPranzo e/o colazioneCenaAlloggioTotale indennità Vitto e alloggio
BS2,312,311,986,60

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
LivelloValori orari
CS8,49
DS10,25

Tabella H

Indennità art. 34 co. 3
LivelloValori mensiliValori mensili Lavoratori tab. BValori orari
BS132,0492,510,80

Tabella I

Indennità art. 34 co. 4
LivelloValori mensiliValori orari
CS114,050,67
DS114,050,67

Tabella L

Indennità art. 34 co. 7
LivelloValori mensili
B9,13
BS11,41
CS11,41

Variazione Indice ISTAT: 1,2%

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31 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Locali sotterranei o semisotterranei: prime indicazioni operative

Le nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli adempimenti dei datori (INL, nota 29 gennaio 2025, n. 811)

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l’articolo 1, comma 1, lettera e) ha  attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei,  prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite PEC prima dell’utilizzo dei locali.

In particolare, la novella normativa è entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e con essa vengono sostituiti interamente i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008. Come detto, le modifiche normative intervenute attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite Pec prima dell’utilizzo degli stessi. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi.

La comunicazione in questione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La citata comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, circa la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l’agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il rispetto della sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; la conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa vigente.

Qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione, l’articolo 65, comma 3, cit. prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

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31 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Scuola: siglato il contratto integrativo fino al 2028

Il contratto integrativo riguarda la mobilità del personale docente, educativo e Ata per il periodo 2025/2026-2027/2028

Il 29 gennaio 2025, come comunicato da Cisl-Scuola in una nota stampa, è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per il triennio 2025/2026-2027/2028. Insieme alla Cisl-Scuola erano presenti alla firma anche le altre OO.SS. Flc-Cgil, Snals-Confsal, Gilda-Unams e Anief.
Tra le molteplici novità inserite all’interno del CCNI vi sono le deroghe per il ricongiungimento ai figli minori di 16 anni e ai genitori over 65. I docenti titolari in un grado di istruzione potranno presentare domanda per il passaggio di ruolo, anche senza abilitazione per il nuovo grado, a patto che siano in possesso della specializzazione su sostegno sull’altro grado di istruzione. Sono state ampliate anche le disposizioni per l’assistenza ai familiari e sono stati introdotti nuovi elementi sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio. Per il servizio di insegnamento svolto da precario viene modificato il punteggio che sarà equiparato, nel corso dei 3 anni, a quello del servizio di ruolo. Soggetto a modifiche anche il punteggio per la continuità e per i figli; mentre, è stata inserita una procedura dedicata ai movimenti per i funzionari di elevata qualificazione. 
La palla passa ora al ministero che dovrà stabilire i tempi ed i termini entro i quali è possibile presentare le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo che, con tutta probabilità, potranno avere inizio nella seconda metà del mese di febbraio. 

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31 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025

L’Agenzia delle entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 gennaio 2025, n. 24728).

Il comma 4 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale debbano dichiarare, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

 

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 24728/2025, l’Agenzia ha reso noti i suddetti dati rilevanti per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025. Tali dati sono:

  • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;

  • quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;

  • quelli indicati nell’allegato 1 al provvedimento stesso.

L’Agenzia ha specificato che i dati contabili potrebbero essere ridotti e accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi, anche in considerazione di quanto previsto ai commi 4-bis e 4-ter del richiamato articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Il provvedimento ha, inoltre, individuato le ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2025.

L’Agenzia ha ricordato che l’attività di revisione degli ISA deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

Di conseguenza, essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025, le attività economiche indicate nel provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono state individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

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30 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

San.Arti: nel 2025 previste novità sui piani sanitari

Disponibile dall’anno in corso anche la nuova prestazione LTC, Long Term Care

Nell’anno 2025 il Fondo San.arti, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, ha comunicato una riduzione dei piani sanitari che passeranno da tre a due. In particolare sarà possibile aderire, in alternativa al;
– piano per i dipendenti e loro familiari;
– piano per i titolari, soci, collaboratori e loro familiari. 
Per il piano valido per i dipendenti e loro familiari, quest’ultimi avranno il Piano sanitario del caponucleo, che non dovrà più tenere conto delle differenti prestazioni in due distinti documenti. Restano ferme le sette prestazioni dedicate ai figli minorenni registrati gratuitamente. I dipendenti avranno inoltre la possibilità di chiedere rimborsi a San.Arti anche per spese sostenute privatamente. Entro i limiti previsti dal Piano sanitario ai familiari iscritti torna disponibile la rete UniSalute per usufruire delle stesse prestazioni e per la prevenzione. Per tutte le prestazioni per le quali sono previste (visite, accertamenti, alta specializzazione) la franchigia, a carico dell’iscritto che si rivolge a strutture convenzionate con la compagnia assicuratrice, passa a 20,00 euro. 
Tra le novità si segnala la nuova prestazione LTC, Long Term Care, che ha la finalità di offrire un sostegno a coloro che si trovino in condizioni di non autosufficienza, con un supporto per le necessità quotidiane. 
Per il piano valido per i titolari, soci, collaboratori e loro familiari iscritti, tutte le prestazioni che erano erogate tramite UniSalute dal 2025 saranno fornite tramite SiSalute.
Infine, per eventi dal 1° gennaio 2025, SanArti erogherà in autogestione le indennità di ricovero per gli iscritti che si rivolgano al Servizio Sanitario Nazionale.

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