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Teleconsul Editore S.p.A.

5 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Agenzie di somministrazione: firmata l’ipotesi di accordo

Con il rinnovo le Parti Sociali hanno posto maggiore attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali

Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e le Organizzazioni Sindacali di categoria Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp, dopo oltre due anni di intense trattative, hanno sottoscritto nei giorni scorsi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione. 
Tra le novità più rilevanti emerge una speciale attenzione dedicata alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali. Il rinnovo regola infatti in modo pattizio l’utilizzo delle risorse del fondo Formatemp dedicate alla formazione, allineandosi alle recenti modifiche normative introdotte dal “Collegato Lavoro”. 
L’intesa dal punto di vista normativo, per rispondere alla difficoltà del Fondo di solidarietà del settore, che oggi eroga la cassa integrazione e altre prestazioni a sostegno dei lavoratori, prevede un raddoppio del finanziamento che sarà di 0,45% dell’imponibile a carico delle Agenzie per il Lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori. L’indennità di disponibilità, sia ordinaria sia in caso di procedura di ricollocazione (ex art. 25), è stata aumentata, con percentuali superiori al 15%, portandola rispettivamente da 800,00 euro mensili a 1.000,00 euro e da 1.000,00 euro a 1.150,00 euro, prevedendo anche verifiche periodiche di adeguatezza in base all’andamento dell’inflazione. Anche le prestazioni della bilateralità vengono incrementate del 20%.
Sono state inoltre rafforzate le relazioni sindacali, soprattutto a livello decentrato, che potranno permettere una puntuale verifica anche della parità di trattamento e delle condizioni di lavoro e si potrà aprire una contrattazione di secondo livello con le singole agenzie per politiche redistributive. 
Come affermano Felsa, Nidil e UilTemp il rinnovo conferma l’importanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore e del ruolo centrale del sindacato.

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5 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Restituzione integrale della NASpI: i chiarimenti dell’INPS

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza 90/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025 (INPS, circolare 4 febbraio 2025, n. 36).

L’INPS ha illustrato la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta e a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli era stata erogata.

In particolare, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, l’INPS evidenzia che, nel caso in cui il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato (calamità naturali, guerre, esplosioni, restrizioni da pandemia, ecc.) che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività.

Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della struttura territorialmente competente dell’Istituto. 

All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

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4 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Iscrizione ipoteca giudiziale derivante da accordo di mediazione e regime di esenzione fiscale

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi circa l’applicazione delle agevolazioni recate dall’articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell’accordo di mediazione (Agenzia delle entrate, risposta 3 febbraio 2025, n. 3).

Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il procedimento di mediazione, attivato da apposita domanda, ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e si articola in una serie di incontri che si svolgono, senza formalità, tra il mediatore designato e le parti della controversia (artt. 6 e 8).

All’esito del suddetto procedimento, se viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale viene allegato il testo dell’accordo. Laddove, invece, non si riesca a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata dalle parti entro i successivi sette giorni, decorsi inutilmente i quali si ha per rifiutata.

Il procedimento di mediazione termina, quindi, nel momento in cui viene formato il relativo verbale (sia in caso di raggiungimento dell’accordo amichevole sia per intervenuta accettazione della proposta di conciliazione formulata dal mediatore). Tale verbale conclusivo dell’iter conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore che procede, altresì, alla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni apposte.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

Ai fini fiscali, è stata introdotta anche una peculiare disciplina di carattere agevolativo, in materia di imposte indirette, per gli atti del procedimento di mediazione. In particolare, la vigente previsione di cui all’articolo 17, comma 1 del predetto decreto, come modificata dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

Per quanto concerne l’applicazione, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, del regime di favore sopra individuato, l’Agenzia delle entrate ritiene che nell’ambito di tale definizione siano ricompresi anche quei tributi non espressamente menzionati dalla norma.

Detto regime di esenzione, come già precisato con la risposta n. 235/2020, trova applicazione anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell’accordo.

 

L’Agenzia, dunque, rileva che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Tale circostanza porta a ritenere che nell’ambito agevolativo di cui al citato articolo 17, comma 1, non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l’iscrizione ipotecaria che l’Istante, nel caso di specie, intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo di mediazione.

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4 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Manageritalia: tutte le novità per il 2025

Ampliate le prestazioni di welfare, assistenza sanitaria, copertura rischi e la parte retributiva dei contratti dei dirigenti

Manageritalia prevede, per i propri iscritti, un supporto concreto per i genitori ed i loro bambini dai 0 a 3 anni attraverso il Progetto Genitorialità. Difatti, viene introdotto il rimborso integrale delle prestazioni sanitarie erogate presso le strutture convenzionate. Pertanto, da queste non sarà applicata alcuna franchigia per qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria come ricoveri, fisioterapie, odontoiatria, diagnostica e altro, solitamente soggette a compartecipazione da parte dell’assistito. 
Inoltre, si ricorda l’accordo siglato nei mesi scorsi con le imprese di assicurazione, che definisce le nuove condizioni della Convenzione Pastore dal 2025 al 2031. 
Infine, Manageritalia informa che a inizio anno è stata accreditata la seconda tranche del credito welfare, sulla Piattaforma welfare dirigenti terziario, stabilito dai rinnovi contrattuali del 2023. Qualora non sia stato speso tutto il credito welfare 2024 si andrà a sommare a quello per il 2025. 
Tale Piattaforma permette ai dirigenti in servizio di accedere ad una serie di servizi di welfare per sè ed i familiari. Difatti, il credito welfare potrà essere destinato per:
– versamento al Fondo Mario Negri;
– acquisto di un piano sanitario integrativo al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari con la Cassa sanitaria Carlo De Lellis;
– attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari;
– acquisto di corsi di formazione per i familiari, anche non conviventi, tramite Cfmt;
– acquisto di pacchetti di istruzione e ricreazione per i figli; acquisto di pacchetti socio-assistenziali e psicologo;
– attivazione di pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio;
– rimborso spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico.

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4 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Lavoratrici madri: le indicazioni per il bonus nel 2025

Riepilogate le novità previste dalla Legge n. 213/2023 e dalla Legge n. 207/2024 (INPS, messaggio 31 gennaio 2025, n. 401).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito un quadro riassuntivo delle novità previste dalle leggi di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e 2025 (Legge n. 207/2024) in materia di Bonus mamme.

In particolare, la Legge di bilancio 2024 ha previsto un esonero totale dei contributi previdenziali per le madri di 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questo esonero, che può arrivare fino a 3.000 euro annui, è applicabile solo alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico (articolo 1, comma 180, Legge n. 213/2023). In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.

In via sperimentale, ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è stato esteso, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La suddetta estensione, però, non è più applicabile dal 1° gennaio 2025.

In tali ipotesi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dal canto suo, la Legge di bilancio 2025 ha previsto un parziale esonero contributivo per le lavoratrici madri di 2 o più figli, a condizione che il reddito non superi i 40.000 euro annui. Questo esonero sarà valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e non sarà cumulabile per gli anni 2025 e 2026 con l’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2024. A partire dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero si estende fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. 

L’adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornirà ulteriori indicazioni sulla gestione di queste agevolazioni.

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4 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ebipro: le prestazioni del 2025

Dal 1° febbraio si può richiedere il rimborso per attività sportive, trasporto pubblico e tasse universitarie

Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, ha previsto nuovi termini per la presentazione delle domande di rimborso decorrono da sabato 1° febbraio 2025 fino a sabato 31 maggio 2025.
Le domande di rimborso interessano: 
– attività sportive;
– trasporto pubblico;
– tasse universitarie. 
L’Ente ha reso, inoltre noto che per:
–  “attività sportive” e “trasporto pubblico”  sono ammessi al rimborso i soli documenti di spesa emessi nell’anno 2024 (data indicata in fattura);
– “tasse universitarie” sono prese in considerazione le sole ricevute di versamento delle tasse e rate universitarie relative all’anno accademico 2024/2025.

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