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Teleconsul Editore S.p.A.

12 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gestione Inps contributi per assistenza contrattuale (FIDEF)

Con circolare Inps n. 5/2022 sono state fornite le indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF),dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.

In data 1° dicembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF), sulla base dello schema convenzionale per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

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12 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli: prorogata l’esenzione Irpef

Ulteriore proroga per l’anno 2022 dell’esenzione Irpef in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (art. 1, co. 25 della L. n. 234/2021)

Dal 2017 viene prorogata di anno in anno la previsione che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola (art. 1, co. 44, Legge n. 232/2016).
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione anche per il 2022.
Si ricorda, che l’agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Pertanto, non possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal D.M. n. 213 del 2007.
È applicabile, invece, alle società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – redditi fondiari.

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12 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Operazioni con la Repubblica di San Marino: modello T2

La qualificazione fiscale della transazione sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non ha alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 14).

La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell’Unione Europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest’ultimo un’importazione o un’esportazione da o verso il territorio comunitario. L’assolvimento dell’IVA avverrà pertanto tramite procedura doganale.
Fanno eccezione gli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino perché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l’IVA è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato UE, diverso dall’Italia, possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese.
Nel caso di un’importazione di beni in RSM dal territorio comunitario, detto trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
Infatti, l’articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM (che stabilisce, tra l’altro, la documentazione doganale che deve essere utilizzata nell’ambito della circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di San Marino) ” prevede l’obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.

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12 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto il CCNL per gli Istituti per il sostentamento del clero

Firmatoil rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero

 

Il CCNL, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, prevede nuove retribuzioni in  base alle seguenti tabelle

RETRIBUZIONE BASE

Al 31 dicembre 2019

EURO
QUADRI2.145,19
LIVELLO I SUPER1.952,98
LIVELLO I1.822,27
LIVELLO II SUPER1.641,26
LIVELLO II1.550,81
LIVELLO III1.346,12
LIVELLO IV1.168.37
LIVELLO V1.097,44
LIVELLO VI1.003,79
LIVELLO VII908,78

Dal1° gennaio 2022

Dal1° gennaio 2023

Dal1° gennaio 2024

QUADRI SUPER2.204,352.244,262.284,85
QUADRI2.200.872.238.432.276,63
LIVELLO I SUPER2.005,182.040,392.076,21
LIVELLO I1.873,081.907,351.942,21
LIVELLO II SUPER1.690,331.723,431.757,09
LIVELLO II1.593,611.622,491.651,85
LIVELLO III SUPER1.386,491.413,721.441,41
LIVELLO III1.380,921.404,401.428,27
LIVELLO IV1.198,301.218,491.239,02
LIVELLO V1.125,981.145,231.164.80
LIVELLO VI1.030,931.049,241.067,87
LIVELLO VII934,18951,32968,75

 

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

 

al 31° Dicembre 2021

EURO

QUADRI538,45
LIVELLO I SUPER536,71
LIVELLO I536,71
LIVELLO II° SUPER532,25
LIVELLO II532,25
LIVELLO III528,05
LIVELLO IV524,35
LIVELLO V522.64
LIVELLO VI520,22
LIVELLO VII517.69

al 1° Gennaio 2022

EURO

QUADRI SUPER538.45
QUADRI538.45
LIVELLO I SUPER536,71
LIVELLO I536,71
LIVELLO II SUPER532,25
LIVELLO II532,25
LIVELLO III SUPER528,05
LIVELLO III528.05
LIVELLO IV524,35
LIVELLO V522.64
LIVELLO VI520,22
LIVELLO VII517,69

Nuovi livelli

LIVELLO Q SUPER
Appartengono a questa categoria: gli impiegati appartenenti al livello Q (come sotto definito) ai quali il datore di lavoro, riconoscendo la loro elevata competenza specialistica, acquisita attraverso un’alta formazione professionale o una lunga esperienza nel settore, con ampi livelli di responsabilità e/o significativi gradi di specializzazione nella gestione delle attività e nel coordinamento di ruoli/unità organizzative, conferisce deleghe nell’ambito della gestione di funzioni assegnate. I Quadri Super sono, in particolare, titolari di posizioni direttive e organizzative e di coordinamento (coordinamento di un Ente o più Aree organizzative dell’Ente) con particolare complessità o rilievo e a loro riportano i Quadri non super eventualmente posti a capo di tali unità.
LIVELLO Q
Appartengono a questa categoria i titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente, ai quali il titolare può conferire anche deleghe parziali nell’ambito della gestione di funzioni assegnate.
Sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati. Vi appartiene il personale che abbia maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più uffici a elevata complessità, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.
LIVELLO III° SUPER
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di specializzazioni professionali, comunque conseguite anche tramite anzianità di servizio con riferimento a tali mansioni, non inferiore a 3 anni. Tali lavoratori supervisionano l’attività di colleghi di qualifica professionale pari o inferiore, formulano e sviluppano proposte in merito all’organizzazione del lavoro a cui sono preposti, nonché della revisione di sistemi e procedure del proprio Ufficio a cui sono preposti; gestiscono, in autonomia operativa, procedure e strumenti di tipo, amministrativo e informatico; supervisionano la ricerca e studio di atti e documenti inerenti a questioni di competenza dell’ufficio, supervisionano l’attività di istruttoria e revisione di pratiche e predisposizione della relativa documentazione.

Scatti di anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di assunzione il personale ha diritto a tredici scatti triennali.

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

scatti maturati ante 1.6.2006

Scatti maturati dal 1.6.2006

Scatti maturati dal 1.1.2022

EuroEuroEuro
QUADRI SUPER//47,74
QUADRI30,9837,1844,47
LIVELLO I° SUPER/35.9442,77
LIVELLO I°28.9234,7041,35
LIVELLO II° SUPER27.8833.4639,88
LIVELLO II°27,3732.8438.44
LIVELLO III SUPER//36,28
LIVELLO III25,3030,3634.91
LIVELLO IV°24,2729,1233,04
LIVELLO V°23,2427,8931,10
LIVELLO VI°22,2026.6429,14
LIVELLO VII21,1725.4027,23

Assistenza sanitaria integrativa
A. Dipendenti in forza
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Istituti provvederanno fino alla misura capitaria annua di € 300,00. al versamento dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dipendenti che si iscriveranno alla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria gli Istituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei dipendenti per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dalla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale.
B. Dipendenti cessati
Ai dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza, a decorrere dal 1 gennaio 2018 viene estesa la possibilità di iscrizione per se stessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, secondo i criteri determinati di anno in anno, all’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale con quota di iscrizione capitaria pari a 300.00 € a loro carico. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria i dipendenti cessati provvederanno al versamento del premio a loro carico per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dall’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale.

Indennità di turno
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

Al 31.12.2018

31.12.2021

LIVELLOIMPORTOIMPORTO
EUROEURO
II Super7,877.98
II7,627,73
III Super7,497,59
III7,207,30
IV6.816,91
V6,646,73
VI°6,416,49

Trattamento di missione
Le spese di pernottamento (ivi comprese le eventuali spese connesse: piccola colazione; telefono, ecc.) sono rimborsate con il limite di € 147,60 a notte.
Le spese per i pasti giornalieri principali sono rimborsate con il limite di € 38.62 per ciascun pasto.
Nel caso in cui spetti il rimborso delle spese per ambedue i pasti giornalieri principali e il dipendente richieda il rimborso delle spese di un solo pasto (pranzo o cena) il limite di € 38,62 è elevato a € 55,91.

Lavoro agile
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce  orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni 4 nonnative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal presente CCNL o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa delfattività lavorativa.

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12 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuova procedura Metasalute per familiari non fiscalmente a carico

Il Fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute) con circolare n. 1/2022 ha comunicato che dall’11 al 31 gennaio 2022 è disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico per l’anno 2022.

Dall’11 al 31 gennaio 2022 sarà disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento per l’anno 2022 dei familiari non fiscalmente a carico.
Le date indicate rappresentano l’unica finestra utile per l’inserimento dei familiari non a carico per l’anno 2022 e al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei familiari a pagamento.
Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si sta chiedendo l’iscrizione, ossia il 2022.
È consentita l’adesione a pagamento dei seguenti componenti non fiscalmente a carico del nucleo familiare:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile);
– figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
– figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno d’età.
Il Fondo, ai sensi dell’art.4 del Regolamento, potrà richiedere all’iscritto la produzione della documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell’adesione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico e dei conviventi (es. stato di famiglia, sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l’affidamento dei figli all’ex coniuge).
Il lavoratore aderente a Metasalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico deve accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla propria Area Riservata con le credenziali generate al momento della registrazione e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento 2022” presente nella sezione “Familiari”.
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non fiscalmente a carico di cui all’art. 3.4 del Regolamento è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto e deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nel Manuale Dipendente.
La contribuzione per l’adesione a pagamento di cui all’art.2 dell’Allegato al Regolamento per ciascun componente del nucleo familiare non a carico e dei conviventi di fatto è di seguito riepilogata:

Premi

Nucleo Familiare non fiscalmente a carico

 

Massimali autonomi

Piano Base280,50 euro
Piano A397,50 euro
Piano B508,00 euro
Piano C605,50 euro
Piano D683,50 euro
Piano E839,50 euro
Piano F1.814,50 euro

L’iscrizione si perfeziona solo con l’incasso del pagamento tramite MAV che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
In assenza di pagamento la copertura non verrà attivata.
Si precisa che le eventuali richieste di restituzione delle quote versate dal lavoratore dipendente che valuti di aver effettuato l’iscrizione a pagamento per errore dovranno pervenire a codesto Fondo entro e non oltre il 31 gennaio 2022 tramite l’apposita funzionalità disponibile nella sezione “Lista MAV generati” e illustrata nel Manuale Rimborso MAV familiare a pagamento. Dal 1° febbraio 2022 non sarà più possibile effettuare le richieste di rimborso dei MAV generati per uno o più familiari paganti.
I lavoratori che nel 2021 hanno attivato il Piano D con il Flexible Benefit potranno attivare per i propri familiari NON fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi.
Saranno abilitati all’inserimento dei familiari NON fiscalmente a carico i lavoratori “in copertura” e “in attesa di copertura”. Non sarà consentita l’iscrizione dei familiari a pagamento per i lavoratori che risulteranno “fuori copertura”.
Per ciascun familiare non fiscalmente a carico l’assistenza diretta sarà attiva dal 8/2/2022. Il regime rimborsuale sarà attivato dal 1° gennaio 2022 o dalla data di decorrenza della copertura 2022 del lavoratore titolare capo nucleo ma la richiesta del rimborso delle prestazioni sanitarie per tale periodo potrà essere presentata a partire dal 8/02/2022. Sono ammesse al regime rimborsuale solo le spese per prestazioni effettuate presso le strutture non convenzionate, alle condizioni e nei limiti dei Piani Sanitari 2022-2023.
I lavoratori con decorrenza copertura successiva al 1/1/2022 attiveranno la copertura per i propri familiari paganti dalla data di inizio della propria copertura, pur versando l’intero premio annuale.
L’iscrizione al Fondo del familiare pagante cesserà il 31 dicembre 2022.

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12 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Covid-19 – Fondo Sanitario FASIE: Proroga delle misure a favore degli iscritti

Il C.d.A. del FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – ha deliberato la proroga delle misure anti Covid-19 previste per i lavoratori iscritti, a tutto il periodo di stato di emergenza proclamato dal Governo

Il C.d.A. del FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – ha deliberato la proroga, per tutto l’attuale periodo di stato di emergenza proclamato dal Governo, delle misure a sostegno degli iscritti per affrontare la pandemia Covid-19.

Pertanto, così come previsto nell’anno 2021, si applicano le seguenti “Regole dei rimborsi Fasie”:

“Ogni titolare (capo nucleo) d’iscrizione al FASIE, a seguito di prescrizione medica, potrà effettuare gratuitamente un tampone rapido presso le strutture convenzionate (il costo non verrà detratto dai massimali previsti ordinariamente). Il titolare d’iscrizione, come detto munito di prescrizione medica, attraverso il servizio clienti potrà richiedere le informazioni necessarie e prenotare, presso le strutture convenzionate, l’esecuzione del tampone rapido.

Oltre a quanto sopra previsto, non sono oggetto di rimborso il tampone rapido antigenico, il test sierologico ed il tampone molecolare, compresi i relativi ticket.

Per l’intero periodo, restano in vigore i rimborsi al momento previsti per i casi di ricovero ospedaliero(secondo i limiti e le modalità definite nel Piano Sanitario) e per la terapia intensiva causa Covid-19.”

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