Pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, che promuove il Piano voucher fase 2 per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese. Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher fase 2, come intervento di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello step change, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia.
La realizzazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.a. ad eccezione delle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura realizzate dalla Direzione generale servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali che può provvedervi anche mediante affidamento a società in house.
Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020.
Il voucher è destinato solo alle imprese iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale incremento della velocità di connessione secondo le classi di ammissibilità previste dal manuale operativo sulla base dei tre importi di seguito indicati:
a. voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: voucher con contributo connettività pari a euro 300, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi a un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 30 Mbit/s = V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s = V =1 Gbit/s (voucher A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilevamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita. Al finanziamento dei voucher di fascia A viene destinato il 40% delle risorse stanziate distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2;
b. voucher di fascia B: voucher con contributo connettività pari a euro 500, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s = V =1 Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 50% delle risorse stanziate;
c. voucher di fascia C: voucher con contributo connettività pari a euro 2.000 per un contratto della durata da un minimo di ventiquattro mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 10% delle risorse stanziate.
I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa.
A ciascun beneficiario può essere erogato un solo voucher.
In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l’ammontare residuo del voucher.
Il Piano per le imprese avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, comunque non oltre ventiquattro mesi dall’avvio dell’intervento.
Le azioni di analisi di impatto, sono avviate nei sessanta giorni successivi l’avvio dell’intervento e durano per i successivi ventiquattro mesi con riferimento alle azioni di comunicazione e fino ai sei mesi successivi al termine massimo delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie per le azioni relative alla conformità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato ed alle analisi di efficacia della misura.
CCNL RISCOSSIONE: Accordo in materia di RLS
Sottoscritto il 3/2/2022, tra l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UNISIN, l’accordo in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per il Settore della Riscossione Le Parti firmatarie del CCNL della Riscossione, si sono incontrate il 3 febbraio 2022, con l’intento di addivenire ad un’intesa in materia di RLS, che disciplinasse in particolare:
– il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative all’interno dell’Ente;
– il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
– le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione.
Ciò posto, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno sottoscritto un nuovo accordo che decorre dalla data della stipula e avrà durata quadriennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza e così, successivamente, di quadriennio in quadriennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Esse hanno convenuto che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 32, individuati ed eletti su base regionale e così distribuiti:
– Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione;
– Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale;
– Gruppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise, Sicilia: n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale.
Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente.
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.
Inoltre, l’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese – rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate – strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
In particolare:
a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo un rimborso chilometrico di € 0,35 per km.
b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.
INPS: variazione della condizione occupazionale con il modello “RdC-Com Esteso”
09 febb 2022 Si forniscono precisazioni sulla comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza. La Legge di Bilancio 2022 ha disposto che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”. La modifica in parola riguarda acnhe la disciplina del beneficio addizionale.
Dunque, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.
Quindi, per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, il suddetto modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.
Erogazione EET nei Caseifici Cooperativi dell’Emilia Romagna
Nella busta paga del mese di febbraio 2022 sarà corrisposto l’elemento economico transitorio (EET), ai lavoratori in forza ai caseifici sociali e cooperativi operanti nella zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.
E’ stato istituito con accordo siglato a giugno 2020, per il soli anni 2020 e 2021 (produzione 2019 e 2020), un elemento economico transitorio (EET).
L’EET sarà corrisposto con la busta paga del mese di febbraio dell’anno 2022 ai lavoratori in forza ai caseifici che nell’anno di produzione si trovino in tutte le seguenti condizioni.
A. La riuscita determinata (premio di risultato) si colloca tra 88,00 e 92,99%
B. La percentuale di formaggio sbiancato della produzione oggetto del premio non sia superiore a 2,5
C. Il prezzo medio rilevato ai fini del correttivo sia collocato almeno nella 7.a fascia (ad esempio premio 2021, produzione 2019, rilevazione media relativa all’anno 2020).
D. Nell’anno precedente a quello relativo alla determinazione del EET hanno avuto un riuscita di almeno il 93,00%
L’EET sarà corrisposto in aggiunta ai premi di risultato nelle seguenti misure.
Livello |
Importo |
---|---|
1 A | 704,50 |
1 | 631,50 |
2 | 547,00 |
3 A | 498,00 |
3 | 462,00 |
4 | 438,00 |
5 | 413,50 |
6 | 389,50 |
Firmato l’adeguamento economico del CCNL Guardie ai Fuochi
Sottoscritto l’ accordo di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/202
Le parti concordano che il CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3 anni con decorrenza dal 1/1/2021 e scadenza al 31/12/2023
Viene riconosciuto un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad € 75,00 lordi con le seguenti modalità: dall’1/18/2022 € 25,00, dall’1/1/2023 € 30,00, dall’ 1/7/2023 € 20,00. L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata
Livello |
Minimo Conglobato mensile al 31/12/2021 |
Aumento 1/1/2022 |
Minimo Conglobato mensile 1/1/2022 |
Aumento 1/1/2023 |
Minimo Conglobato mensile 1/1/2023 |
Aumento 1/7/2023 |
Minimo Conglobato mensile 1/7/2023 |
Totale aumenti a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1.880,17 | 36,86 | 1.917,03 | 44,23 | 1.961,26 | 29,49 | 1.990,75 | 110,58 |
2° | 1.742,13 | 34,15 | 1.776,28 | 40,99 | 1.817,27 | 27,32 | 1.844,59 | 102,46 |
3° | 1.541,87 | 30,23 | 1.572,10 | 36,27 | 1.608,37 | 24,18 | 1.632,55 | 90,68 |
4° | 1.405,91 | 27,56 | 1.433,47 | 33,08 | 1.466,55 | 22,05 | 1.488,60 | 82,69 |
5° | 1.338,47 | 26,24 | 1.364,71 | 31,49 | 1.396,20 | 20,99 | 1.417,19 | 78,72 |
6° | 1.275,19 | 25,00 | 1.300,19 | 30,00 | 1.330,19 | 20,00 | 1.350,19 | 75,00 |
7° | 1.206,69 | 23,66 | 1.230,35 | 28,39 | 1.258,74 | 18,93 | 1.277,66 | 70,97 |
A recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.
In riferimento ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale retribuiti quindi solo per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione mensile, dall’1/1/2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/7/2023 non sarà inferiore a n. 20 turni mensili.
Comunicazioni per le attività finanziarie detenute all’estero
Fornite indicazioni sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività (Agenzia delle entrate – Provvedimento 08 febbraio 2022, n. 40601). Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
A tale scopo, per massimizzare l’efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l’Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
– l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
– il numero identificativo del conto;
– l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;
– gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.