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Teleconsul Editore S.p.A.

24 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: siglato verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno definito i nuovi importi degli scatti di anzianità con decorrenza 1° gennaio 2025

Il giorno 17 febbraio 2025 le Associazioni datoriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024 in materia di scatti di anzianità.
Per il settore Legno, Arredamento, Mobili, l’art. 45 è stato aggiornato con la previsione secondo cui tutti i lavoratori, hanno diritto, per ogni biennio di anzianità prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa. Dal 1° gennaio 2025 gli importi saranno i seguenti.

LivelliImporto
AS20,494
A18,944
B16,879
CS16,181
C15,329
D14,296
E13,522

Per quanto riguarda la categoria F non sono previsti scatti in quanto la stessa è transitoria. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. 
Per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei, l’art. 45 bis è stato aggiornato con la previsione secondo cui i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del contratto, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di anzianità. Di seguito gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

LivelliImporto
1°17,39
2°16,36
3°14,30
4°13,26
5°12,75
6°12,23
7°11,20

Resta inteso che, per gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 5 del presente articolo. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. 

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24 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in un fondo immobiliare

Attraverso un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate da una società di gestione del risparmio co-investitrice in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura immobiliare, sono stati richiesti chiarimenti sulla qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle quote di partecipazione dei manager nel nuovo fondo immobiliare chiuso che la società ha intezione di istituire (Agenzia delle entrate, risposta 24 febbraio 2025, n. 44).

L’articolo 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori ditali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

Questi requisiti includono un impegno di investimento complessivo da parte dei dipendenti e degli amministratori pari ad almeno l’1% dell’investimento totale effettuato dall’OICR, la maturazione dei proventi solo dopo che tutti i soci hanno recuperato il capitale investito e un rendimento minimo, e la detenzione delle azioni o strumenti finanziari per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato D.L. n. 5/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

La presunzione di natura finanziaria attribuita ai proventi percepiti dai manager o dai dipendenti è quindi indipendente dal legame con l’attività lavorativa svolta presso l’entità partecipata.

 

Questo approccio mira a incentivare una gestione più prudente e consapevole del capitale investito.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la casistica esaminata, relativa a un fondo di investimento alternativo immobiliare, rientra pienamente nel regime previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 50/2017.

 

Pertanto, i redditi derivanti dalle Quote Manager sono considerati redditi di natura finanziaria, rientranti nella categoria dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR. 

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21 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Sanità: i chiarimenti dell’ARAN sul mancato rinnovo

Chiarimenti dell’ARAN sulla ripartizione delle risorse 

Relativamente al triennio 2022-2024, l’ARAN ha previsto di provvedere alla ripartizione delle risorse destinate agli aumenti retributivi ed all’indennità di pronto soccorso.
Tale ripartizione sarà oggetto di discussione durante le trattative in corso.
Per quanto riguarda il meccanismo di ripartizione delle risorse sugli aumenti, è stato individuato un valore minimo incrementabile a livello aziendale demandando alla contrattazione regionale  e nazionale la modalità di incremento attraverso specifica tabella contenente percentuali di riparto fra regioni delle risorse definite a livello nazionale. 
Per quanto riguarda le risorse inerenti l’indennità di pronto soccorso, invece, sono  disciplinate dal contratto, in ordine al loro inserimento nel relativo fondo aziendale, che assicura la copertura economica dell’indennità erogata.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

21 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Attività spettacolistiche in realtà aumentata: chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

Con la risposta n. 43/2025, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire il trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, delle attività spettacolistiche in realtà aumentata.

Il caso riguarda la richiesta di chiarimenti da parte della Fondazione Istante riguardo alla disciplina fiscale applicabile alla vendita e prevendita dei biglietti per un evento innovativo che combina musica dal vivo e tecnologia di realtà aumentata. L’evento prevede l’esibizione virtuale di un compositore defunto, accompagnato da elementi di arte dimensionale dinamica, il tutto in un auditorium. La Fondazione chiede se tale evento possa essere considerato un “concerto strumentale” ai sensi della normativa vigente, in particolare del D.P.R. n. 633/1972, per poter applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i concerti vocali e strumentali.

 

L’Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere, sottolinea la distinzione fondamentale tra “esecuzioni musicali” e “concerti vocali e strumentali”. Le prime sono soggette all’aliquota IVA ordinaria, mentre le seconde beneficiano dell’aliquota ridotta.

La Tabella C del D.P.R. n. 633/1972 definisce le attività spettacolistiche, includendo concerti vocali e strumentali, ma anche spettacoli teatrali e altre forme di intrattenimento.

È importante notare che il decreto legislativo n. 60/1999 ha introdotto una distinzione tra attività di intrattenimento e attività di spettacolo, con implicazioni fiscali diverse.

La circolare n. 165/E/2000 chiarisce ulteriormente che l’intrattenimento implica una partecipazione attiva, mentre lo spettacolo è caratterizzato da una partecipazione passiva. Pertanto, per qualificare un’esecuzione musicale come “spettacolo”, è necessario che l’esecuzione dal vivo sia prevalente.

In sostanza, il regime tributario applicabile alle ”esecuzioni musicali di qualsiasi genere” è il seguente:

  • quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ”spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;

  • quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

In entrambi i casi l’aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.

 

L’Agenzia, dunque, evidenza come i concerti vocali e strumentali, specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, siano esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123) della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, siano assoggettati al regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972 con l’applicazione dell’aliquota del 10%.

 

Nel caso specifico dell’evento proposto dalla Fondazione Istante, le Entrate concludono che non può essere considerato un “concerto strumentale” poiché manca l’elemento essenziale dell’esecuzione musicale dal vivo. Nonostante l’uso della tecnologia avanzata per assistere all’esibizione, l’assenza del musicista reale e l’utilizzo di basi musicali preregistrate impediscono di qualificare l’evento come tale. Di conseguenza, non si potrà applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%, ma sarà necessaria l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

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20 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Creatori di contenuti digitali: i profili previdenziali

Illustrati i criteri di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a chi elabora contenuti su piattaforme digitali (INPS, circolare 19 febbraio 2025, n. 44).

L’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC): è questo il tema affrontato dall’INPS nella circolare in commento. In particolare, l’Istituto nel documento fornisce fornisce alcune linee guida per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

In particolare, il documento in questione si propone di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Pertanto, la circolare descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creatore di contenuti, che comprende influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile, che possa evolvere con il settore. In sostanza, l’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Più nel dettaglio, l’Istituto verifica la possibilità di applicazione sia del regime previdenziale dei lavoratori autonomi, sia di quello dei lavoratori dello spettacolo. Inoltre, l’INPS ipotizza l’assoggettabilità dell’attività di digital marketing al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). 

Infine, l’Istituto evidenzia che la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

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20 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CIPL Edilizia Industria Chieti e Pescara: definito l’EVR

Dal 1° gennaio definito l’EVR nella misura del 100%

Il 28 gennaio è stato sottoscritto da Ance Chieti Pescara e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo per la definizione dell’EVR, successivamente alla verifica dei parametri.
Le Parti hanno, infatti, accertato che relativamente al triennio 2022/2024 i dati sono tutti positivi e pertanto l’E.V.R. erogabile per l’anno 2025 è pari al 100% della percentuale pattuita.
Pertanto, le imprese devono corrispondere l’E.V.R. nel caso in cui i dati riguardanti il triennio 2022/2024 in rapporto al precedente triennio 2021/2023, relativi a:
– ore denunciate in Cassa Edíle al netto delle ore di Cassa lntegrazione Guadagni;
– volume d’affari lVA
risultano positivi.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risulti negativo, l’Azienda applicherà l’EVR in misura ridotta.
Laddove entrambi i parametri risultassero negativi, invece l’E.V.R. non sarà erogato.

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