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Teleconsul Editore S.p.A.

25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Legno – Industria: arretrati da erogare nel mese di febbraio

Erogati, nel mese di febbraio, gli arretrati retributivi per i dipendenti del CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali

Lo scorso gennaio è stato sottoscritto un accordo in merito all’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022.
Pertanto, relativamente al mese di gennaio , gli incrementi verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati

Categoria

Arretrati febbraio 2022

Minimi dall’1/1/2022

AD360,992.657,83
AD259,542.608,71
AD156,632.505,49
AC553,732.403,22
AC449,372.249,88
AC3/AC2/AS445,022.096,41
AS342,842.020,22
AC1/AS240,661.941,73
AE4/AS138,921.880,63
AE336,741.804,06
AE234,561.726,97
AE129,041.533,72

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25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rateizzazione oneri di ricongiunzione per le domande del 2022

Fornite le istruzioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022 (INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30).

In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.

 

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25 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Agevolazione prima casa salva per ritardo del trasferimento della residenza per inerzia della P.A.

È previsto il mantenimento dell’agevolazione prima casa ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Corte di cassazione – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4843).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione in riferimento ad un ritardo del trasferimento della residenza dovuto all’inerzia dell’amministrazione pubblica.

I giudici della Corte hanno più volte chiarito che la decadenza dell’agevolazione prima non opera qualora il mancato stabilimento nel termine di legge (18 mesi dall’acquisto) della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile stesso. La causa di forza maggiore deve essere caratterizzata dalla sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile.

A titolo esemplificativo, la maggiore durata dei lavori di completamento dell’abitazione, acquistata allo stato grezzo, non ha le caratteristiche della forza maggiore che può giustificare il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione.

Invece, come nel caso di specie, assume le caratteristiche della forza maggiore il ritardo del trasferimento della residenza dovuto all’inerzia dell’amministrazione pubblica al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza. In tal caso, l’agevolazione prima casa non decade.

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24 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Conversione in legge del decreto Milleproroghe: novità fiscali

Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Di seguito le novità fiscali (SENATO – Comunicato 24 febbraio 2022).

Bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3)

In considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, sono destinati 10 milioni di euro per l’anno 2022 al bonus psicologo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono erogare un contributo per spese sostenute a seguito di sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti. È previsto un importo massimo di 600 euro per persona, diverso in base all’indicatore della situazione economica equivalente, chi supera i 50.000 euro non può averlo.

Nuova rateizzazione per i decaduti (articolo 2-ter)

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto. L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020. Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.

Sterilizzazione perdite societarie (articolo 3, comma 1-ter)

Viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile (“sterilizzazione”), già prevista dal “decreto Liquidità” per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, Dl n. 23/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2021). Non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)

Per le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017 trasmesse in ritardo o in maniera errata non sono previste sanzioni per i sostituti d’imposta, purché abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. In questi casi non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).

Approvazione tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)

In deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a partire dal 2022 i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva potranno essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno.

Agevolazioni prima casa, proroga dei termini sospesi (articolo 3, comma 5-septies)

Con riferimento alla norma contenuta nel decreto Liquidità (articolo 24, Dl 23/2020), che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa, la sua efficacia è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Proroga riscossione enti locali (articolo 3, comma 5-quaterdecies)

A favore dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto, il termine del 30 giugno 2021 è spostato al 31 dicembre 2024 per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma (articolo 1, comma 807, legge 160/2019).

Ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 3, comma 5-quinquiesdecies)

Estesa la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.

Differimento termini per la deliberazione del bilancio di previsione enti locali del triennio 2022-2024 (art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies)

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l’esercizio provvisorio fino a tale termine.

Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo (art. 3, comma 6-quater)

Prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 3, comma 6-septies)

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Recupero IVA fallimenti (art. 3-bis)

Definita la decorrenza delle norme del decreto-legge Sostegni-bis (articolo 18 del decreto-legge n. 73 del 2021) che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 3-quater)

Estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi disposte dal D.L. n. 137/2020 (art. 3-quinquies)

Disposta l’ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni – contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 – che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo di suolo pubblico:
– consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse;
– escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Le misure sopra descritte – inizialmente operanti sino al 31 dicembre 2021- sono state già prorogate dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706) sino al 31 marzo 2022.

Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (art. 3-sexies)

Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.

Imposta di consumo su e-smoke (art. 3-novies)

Per l’anno 2022 viene prevista una riduzione dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da inalazione, contenenti o meno nicotina. In particolare:
– i prodotti contenenti nicotina dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono soggetti ad aliquota del 20 per cento e dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ad aliquota del 15 per cento;
– i prodotti senza nicotina dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono soggetti ad aliquota del 15 per cento e dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ad aliquota del 10 per cento.

Imposta di consumo su prodotti con nicotina (art. 3-novies)

Viene istituita e disciplinata l’imposta di consumo sui prodotti – diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa – contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri. La misura dell’imposta è pari a 22 euro per chilogrammo.
Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia.
La norma (art. 62-quater.1, del D.Lgs. n. 504/1995) disciplina in maniera dettagliata la circolazione e la vendita di tali prodotti.

Contributo di sbarco a Venezia (art. 12, comma 2-ter)

L’applicazione del contributo di sbarco che il Comune di Venezia è autorizzato a istituire per l’accesso alla città antica o alle isole minori della laguna, in alternativa all’imposta di soggiorno, secondo la previsione della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 1129, della Legge n. 145/2018), viene anche all’accesso senza vettore, oltre che all’accesso tramite qualsiasi vettore, come già previsto.

Giochi olimpici 2026: riduzione della detassazione sugli emolumenti (art. 14, comma 3)

Resta invariata la previsione che riduce la detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi “Milano Cortina 2026” (art. 5, co. 6, DL n. 16/2020). Quindi, tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare soltanto nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (non più fino al 31 dicembre 2023). Scompare del tutto la detassazione del 70% precedentemente stabilita per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026.

Processo tributario da remoto (art. 16, commi 3 e 3-bis)

Nell’ambito del processo tributario, viene prorogato fino al 30 aprile 2022 lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della competente Commissione provinciale o regionale.

Bonus cuochi (art. 18-quater)

Il credito d’imposta cd. “bonus cuochi”, già riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, viene esteso fino al 31 dicembre 2022. Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all’esercizio dell’attività (art. 1, co. 117 a 123, Legge n. 178/2010). Viene precisato che l’agevolazione va fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti “de minimi”.

Modifiche disciplina aiuti di Stato (art. 20)

Per effetto dell’ulteriore modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), con la quale è stato posticipato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine ultimo, sono state adeguate le disposizioni riguardanti la concessione da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022.

Proroga regolarizzazione versamenti Irap (art. 20-bis)

Prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine entro il quale è possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap, saldo 2019 e primo acconto 2020, (art. 42-bis, co. 5, del D.L. n. 104/2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (art. 24, del D.L. n. 34/2020).

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24 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Milleproroghe: le novità in materia di lavoro della conversione

24 febb 2022 Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Di seguito, alcune misure in materia lavoristica.

Anche per il 2022, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015 – ovvero un assegno straordinario per il sostegno al reddito – può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni.

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni (art. 6, co. 4)

Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Relativamente ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, sono stanziati, per il 2022, 2 milioni di euro al fine di non applicare le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.

Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l’erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionalinecessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle cer-tificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la suaricollocazione.
Lo stesso Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e il Ministero dello sviluppo economico nonchè le regioni territorialmente inte-essate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell’ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI aseguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese delsettore aereo.
Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino in questione.

Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l’attuazione del progetto non si applicano i limiti di durata e di proroga/rinnovo relativa alla disciplina del contratto a tempo determinato. I contratti a termine possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenzadelle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto.

 

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24 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Calcolo Inps della retribuzione pensionabile

Con messaggio Inps n. 883/2022, è stato individuato il calcolo della retribuzione pensionabile e definiti i criteri per la neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

Con sentenza n. 82 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”.
La disposizione, di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità, disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo nonché, relativamente alla quota di pensione retributiva, per i trattamenti di pensione liquidati con il sistema di calcolo misto.
In particolare, la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita “dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.

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