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Teleconsul Editore S.p.A.

3 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ebinat: previsto il bonus natalità

Stabilito il contributo natalità pari a 500,00 euro

L’Ente bilaterale nazionale società concessionarie autostrade e trafori ha reso nota, mediante circolare del 20 febbraio 2025, l’erogazione del contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti ai quali viene applicato il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture varie a pedaggio, delle attività dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata, avvenute nel corso del 2024. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti delle società con qualifica di dirigente. Il contributo erogato per ogni figlio nato/adottato è pari a 500,00 euro.
Al fine di accedere al contributo occorre possedere una serie di requisiti preliminari, al momento della presentazione della domanda, ovvero: il dipendente con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, deve essere in forza alla società aderente all’Ente alla data del 31 dicembre 2024 e la società deve essere in regola con il versamento dei contributo dovuti all’Ente. 
Al fine di vedersi riconosciuto il bonus, il dipendente deve compilare il modulo allegando: certificato di nascita del figlio/a o certificazione di adozione e attestazione paternità/maternità, atto di nascita o stato di famiglia. Le domande dovranno pervenire mediante raccomandata o tramite il sito dell’Ente. 

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3 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

PUC: la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai Progetti utili alla collettività è fissato per il 2024 a 1,04 euro per singola giornata (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 19).

L’INAIL ha fornito indicazioni sulla tutela assicurativa dei beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) (D.M. n. 156/2023 emanato in applicazione dell’articolo 6, comma 5-bis, quarto periodo del D.L. n. 48/2023). 

In particolare, il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai PUC è fissato, per l’anno 2024, nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l’addizionale ex ANMIL pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965. 

Il premio speciale unitario è stato calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, stabilita, per il 2024, in 46,87 euro e delle attività
previste per i PUC.

Il premio viene aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Le prestazioni dovute

I lavoratori impegnati nel PUC, in caso di infortunio o di malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, hanno diritto, per effetto dell’estensione della relativa copertura assicurativa, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori assicurati, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’INAIL alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati. 

L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, nonché a denunciare la malattia di sospetta origine professionale comunicando, al Comune o all’amministrazione pubblica titolare del PUC, l’identificativo e la data di rilascio del relativo certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. 

I soggetti assicuranti

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 156/2023 all’allegato 1 specifica che possono essere titolari dei PUC i comuni, anche in forma associata e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, a tal fine convenzionate con i comuni, tra cui possono rientrare anche le società partecipate dagli stessi comuni, a condizione che vengano rispettati specifici criteri stabiliti dalla norma in esame.

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28 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero

Comunicati gli importi per il calcolo dei premi dei dipendenti attivi in paesi extracomunitari non convenzionati (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 20).

L’INAIL ha fornito le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi, relativo all’anno 2025, per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La tutela di questi soggetti, infatti, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale (ai sensi del D.L. n. 317/1987).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario.

Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, ha determinato per
l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. Peraltro, l’INAIL precisa che la normativa in questione si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. 

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate nell’Allegato 1 alla circolare in argomento che sono parte integrante del citato decreto interministeriale. 

Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

La circolare in commento, inoltre, definisce l’ambito territoriale di applicazione, escludendo gli stati membri dell’Unione europea, quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

 

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28 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Energia e Petrolio: al via le trattative per il rinnovo

Per i Sindacati la trattativa va chiusa il più presto possibile a garanzia del potere d’acquisto dei salari

Nei giorni scorsi sono iniziati tra i rappresentanti delle aziende del settore, insieme a Confindustria Energia ed ai segretari generali della Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, i negoziati per il rinnovo del contratto del settore energia e petrolio. 
In apertura il presidente di Confindustria Energia ha sottolineato il valore e la solidità del sistema di relazioni industriali del settore, un elemento cruciale per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica, dalla decarbonizzazione e dalle nuove dinamiche geopolitiche. Ha evidenziato come il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali siano indispensabili per garantire un futuro sostenibile al settore. Il Presidente ha inoltre ribadito il ruolo centrale del contratto collettivo come strumento per assicurare equilibrio e stabilità, auspicando che il negoziato possa rappresentare un’opportunità per valorizzare il contributo di tutti gli attori coinvolti e rafforzare il legame tra competitività e coesione sociale.
Le tempistiche del rinnovo contrattuale richiedono un percorso negoziale proficuo e una forte responsabilità sociale da parte delle imprese, con l’obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Prioritario è garantire il potere d’acquisto dei salari e confermare il valore del contratto come strumento di governo del settore, in un momento di profondo cambiamento del modello di sviluppo e di transizioni già in atto.

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28 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CIPL Edilizia Industria Cremona: verificati i parametri per l’EVR provinciale 2024

All’accertamento territoriale per il riconoscimento dell’EVR da corrispondere nel 2025 sono risultati positivi solo tre parametri

Il 19 febbraio scorso L’Associazione Costruttori Ance Cremona, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil concordano che la verifica territoriale dei parametri individuati per il riconoscimento dell’EVR ha accertato la positività dei 3 parametri su 4.
Pertanto, l’EVR provinciale da corrispondere in rate mensili nell’anno 2025 agli operai, tecnici e agli impiegati in forza, da parte delle imprese è pari al 75% del 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del CCNL 3 marzo 2022.
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR provinciale 2024 devono rispettare la procedura di accertamento dei parametri aziendali da attivarsi entro il 15 luglio 2025.

OperaiPaga BaseEVR Provinciale 4%2 parametri positivi aziendali1 parametro positivo aziendale
   EVR aziendale al 75% valore orarioEVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
Operaio IV7,670,230,230,14
Operaio III7,120,210,210,13
Operaio II6,410,190,190,12
Operaio I5,480,160.160,10

 

ImpiegatiPaga BaseEVR Provinciale 4%2 parametri positivi aziendali1 parametro positivo aziendale
   EVR aziendale al 75% valore orarioEVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
1° CAT SUP. E QUADRI1894,7156,8456,8436,96
1° CATEGORIA1705,2351,1551,1533,24
2°CATEGORIA1421,0242,6342,6327,70
ASSISTENTE TECNICO1326,3139,7839,7825,85
3° CATEGORIA1231,5636,9436,9424,01
4° CATEGORIA1108,4133,2533,2521,61
4° CATEGORIA (1° imp.)947,3628,4128,4118,46

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27 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ebav Veneto: assunzione ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda

Previsto un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato nell’anno di competenza 

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto offre un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato degli ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda.
Ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per l’anno di competenza e pertanto, le domande presentate vengono inserite in una graduatoria annuale.
Tale graduatoria verrà ordinata alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base al quoziente calcolato come rapporto tra:
– numero di apprendisti assunti a tempo indeterminato nell’anno di competenza (numeratore);
– numero dipendenti in forza nel mese di dicembre dell’anno di competenza (denominatore).
Il numero dipendenti nel dicembre viene conteggiato sommando il numero di lavoratori presenti nella denuncia B01 di dicembre dell’anno di competenza, considerando in percentuale i lavoratori part time (due lavoratori full time e un lavoratore part time al 60% equivalgono a 2,60 lavoratori in forza complessivi).
Le domande escluse dalla graduatoria possono essere recuperate in base a specifiche delibere dei relativi Comitati di Categoria.
I contributi verranno erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su conto intestato al soggetto richiedente. 
La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. 
L’Ente erogherà il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

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