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Teleconsul Editore S.p.A.

23 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ulteriori settimane di cassa integrazione per aziende in difficoltà economica

Il “Decreto Ucraina-bis prevede ulteriori settimane di cassa integrazione in favore dei datori di lavoro in situazioni di particolare difficoltà economica che accedono a trattamenti di integrazione salariale nel 2022 e l’esonero dal contributo addizionale per alcuni settori dell’industria manifatturiera che accedono a trattamenti di integrazione per il periodo 22 marzo – 31 maggio 2022. (art. 11, D.L. n. 21/2022).

Cassa integrazione in deroga

Per l’anno 2022 sono previste ulteriori settimane di ricorso a trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro che si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica ed abbiano esaurito i limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni. In particolare:
In particolare, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni.

Inoltre, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, che operano in una delle seguenti attività specificamente individuate:
– Alloggio (codici Ateco 55.10; 55.20);
– Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1; 79.11; 79.12; 79.90);
– Stabilimenti termali (codice Ateco 96.04.20);
– Ristorazione su treni e navi (codice Ateco 56.10.5);
– Sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3);
– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice Ateco 93.29.9);
– Musei (codici Ateco 91.02; 91.03);
– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codice Ateco 52.22.09);
– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco 59.13.00);
– Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco 59.14.00);
– Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco 93.21).

Esonero contributo addizionale su domande di integrazione salariale

È previsto l’esonero dal contributo addizionale in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, operanti nelle seguenti attività dell’industria manifatturiera specificamente individuate:
A) Settore Siderurgia:
– (CH 24.1) Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;

B) Settore Legno:
– (AA 02.20) Legno grezzo;
– (CC 16) Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;

C) Settore Ceramica:
– (CG 23.31) Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
– (CG 23.41) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– (CG 23.42) Articoli sanitari in ceramica;
– (CG 23.43) Isolatori e pezzi isolanti in ceramica;
– (CG 23.44) Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
– (CG 23.49) Altri prodotti in ceramica n.c.a.;

D) Settore Automotive:
– (CL 29.1) Fabbricazione di autoveicoli;
– (CL 29.2) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
– (CL 29.3) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;

E) Settore Agroindustria (mais, concimi, grano tenero):
– (CA 10.61.2) Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali);
– (CA 10.62) Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais);
– (CE 20.15) Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
– (AA 01.11.1) Coltivazione di cereali (escluso il riso).

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23 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Piattaforma integrata della genitorialità

Nell’ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione del Piano operativo del PNNR, è stata prevista, tra gli altri, la creazione di una piattaforma integrata della genitorialità.

L’accesso al Portale avviene attraverso il sito istituzionale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Portale delle Famiglie” e selezionando tra i risultati il Servizio “Portale delle Famiglie”, tramite SPID di livello 2 o superiore o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il servizio è nella Home Page del sito www.inps.it ed è raggiungibile cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaledelleFamiglie/.
Ad oggi, il Portale integra le prestazioni riguardanti il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e i centri estivi.
Il cittadino può visualizzare le informazioni sulle prestazioni erogate o in corso di erogazione, lo stato di lavorazione delle sue domande, gli eventuali pagamenti, le informazioni relative ai figli minori, il valore del proprio ISEE, se presente.
Con i prossimi rilasci, la consultazione sarà estesa anche alle altre prestazioni dedicate al sostegno delle famiglie, gestite dall’Istituto, con particolare riferimento all’Assegno Unico e Universale.
Attraverso il Portale delle Famiglie, l’utente può accedere direttamente alle singole procedure per la trasmissione delle domande di prestazioni. Il portale è integrato con il sistema ISEE e con il Libretto Famiglia; pertanto, il cittadino ha la possibilità di chiedere direttamente un nuovo ISEE o di consultarlo, se già lo possiede.
Inoltre, l’utente può consultare tutte le comunicazioni ricevute, in maniera integrata e centralizzata, riguardanti le prestazioni suddette.
L’utente, durante la navigazione, avrà sempre a disposizione un assistente virtuale in grado di fornire informazioni, sintetiche e rapide, circa l’accesso alle prestazioni e la disciplina delle stesse. Potrà, inoltre, simulare alcune prestazioni, a cui potrebbe avere diritto, ottenendo una previsione degli ipotetici importi corrisposti (Messaggio Inps 18 marzo 2022, n. 1263).

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23 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

INPS: istruzioni per accedere all’esonero contributi IVS

 

L’Inps fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’ esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (Circolare del 22 marzo 2022, n. 43).

Il beneficio in oggetto è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 che ha previsto che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, sarà, inoltre, riconosciuta nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda  sia inferiore o uguale al limite previsto, sarà possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, iseguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
L’Inps sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA del mese di pubblicazione della circolare, dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il codice “29”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.

Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì specifici Codici Recupero.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell’esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio secondo la modalità illustrata. Qualora in tutti i casi in cui si sia usufruito dello sgravio senza averne diritto, in quanto non in possesso nel mese di denuncia dell’informazione relativa ad eventuali emolumenti erogati da altra Amministrazione, in virtù dei quali viene superata la soglia mensile di reddito prevista, si dovrà provvedere appena in possesso di tale informazione, a trasmettere per ciascuna di tali mensilità l’elemento V1 Causale 5 a correzione, omettendo le informazioni relative all’esonero.

L’Inps precisa, altresì, che a decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022 i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei codici alternativi stabiliti.
Per accedere all’esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento <TipoRetribParticolare>.
Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’esonero nel mese di gennaio, febbraio o marzo 2022, i datori di lavoro dovranno inviare dal 1 al 31 maggio nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l’elemento <TipoRetribParticolare> con il codice “5” avente il significato di “Non adesione all’esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il codice “5” potrà essere valorizzato solo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 inviati dal 1 al 31 maggio 2022.

Per i flussi relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692,00 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, dal 1 al 31 maggio, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.

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23 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Edilizia Industria Rieti: definito l’E.V.R. 2022

Firmato il 3/2/2022, tra ANCE Rieti e FENEAL-UIL Viterbo Rieti, FILCA-CISL Lazio Nord, FILLEA-CGIL di Rieti-Roma e V.A., l’accordo per la definizione degli importi dell’E.V.R. per l’anno 2022 da erogare ai dipendenti delle aziende del settore Edili Industria della provincia di Rieti

Le Parti confermano il valore dell’E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore all’1/7/2015 e riscontrando la positività di tutti i parametri previsti nella contrattazione di settore, definiscono il valore dell’E.V.R. nei valori che seguono, con decorrenza dall’1/10/2021 al 31/12/2022. Resta inteso che la quota maturata tra ottobre e dicembre 2021, verrà riparametrata sui restanti 12 mesi con decorrenza 1/1/2022.

OPERAI – Valore E.V.R. dall’1/1/2022

 

Operaio Comune

Operaio Qualificato

Operaio Specializzato

Operaio IV Livello.

1/7/20154,865,686,316,80
E.V.R.33,6139,3343,7047,06

IMPIEGATI – Valore E.V.R. dall’1/1/2022

 

Livello 1°

Livello 2°

Livello 3°

Livello 4°

Livello 5°

Livello 6°

Livello 7°

1/7/2015840,36983,221.092,461.176,511.260,521.1512,631.680,71
E.V.R.33,6139,3343,7047,0650,4260,5167,23

L’E.V.R., quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore nel territorio, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge, pertanto, non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c., escluderne espressamente l’imputazione.
L’E.V.R., se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l’omnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.
Pertanto:

– per gli impiegati, l’erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi;
– per gli operai, l’erogazione avverrà mensilmente e il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

Resta inteso che le Parti si aggiorneranno entro il mese di gennaio 2023, per la verifica dei parametri e delle incidenze ponderali necessarie alla determinazione dell’E.V.R. 2022.

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23 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

DL Ucraina-bis: rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato nella G.U. 21 marzo 2022, n. 67, tra le misure per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina ha previsto la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e (art. 8, D.L. n. 21/2022).

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro.

Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022.

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23 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Codici tributo restituzione bonus riduzione del canone di locazione

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante, previsto dal cd. “Decreto Ristori” in favore del locatore per la riduzione del canone di locazione dell’immobile utilizzato dal locatario come abitazione principale (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 21 marzo 2022, n. 14/E).

L’articolo 9-quater, co. 1, D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) prevede che per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “8143” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”;
– “8144” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”;
– “8145” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8143, 8144 oppure 8145);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

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