La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 30 giugno 2026 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia (cd. Bonus investimenti in beni strumentali nuovi). Per i nuovi periodi oggetto di proroga, tuttavia, è stabilita una significativa riduzione della misura del beneficio. Il credito d’imposta (cd. bonus investimenti in beni strumentali nuovi) è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020. La Legge di Bilancio 2022 modifica il termine ultimo di effettuazione degli investimenti agevolabili, estendendo il beneficio a quelli effettuati entro il 30 giugno 2026; contestualmente stabilisce una diversa misura del beneficio in relazione alla data di effettuazione dell’investimento. Restano invariate le tipologie di beni agevolabili. In particolare, viene aggiunta la previsione secondo la quale per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “INDUSTRIA 4.0” effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella seguente misura: Per quanto riguarda, invece, gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “INDUSTRIA 4.0”, viene previsto che: Restano invariate le misure del credito d’imposta per gli investimenti effettuati in periodi precedenti, già in vigore prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Il beneficio spetta alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
– per quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza;
– per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
– per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Legge di Bilancio 2022: proroga Tax credit carta dei giornali
L’art. 1, co. 378-379 della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha prorogato per gli anni 2022 e 2023 e incrementato nell’entità e nel limite di spesa, il credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici. A fronte dell’emergenza Covid-19, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Successivamente, il DL Sostegni-bis ha riconosciuto l’agevolazione anche per l’anno 2021, nella misura del 10% delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. In ultimo, la Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto il credito d’imposta anche per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
Prevenzione San.Arti gratuita nell’artigianato
I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, fino al 30 giugno 2022, possono usufruire gratuitamente di tutti i 4 Pacchetti prevenzione. Fino al 30 giugno 2022 è possibile per gli iscritti al Fondo San.Arti, usufruire di tutti i pacchetti prevenzione previsti dal proprio Piano sanitario, anziché uno solo a scelta tra quelli proposti, si tratta di: PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE La prevenzione cardiovascolare comprende: PREVENZIONE ONCOLOGICA Prevenzione oncologica femminile PREVENZIONE DERMATOLOGICA Il pacchetto prevenzione dermatologica comprende: PREVENZIONE OCULISTICA – MALATTIE DEL VISUS Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende:
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
PREVENZIONE ONCOLOGICA
PREVENZIONE DERMATOLOGICA
PREVENZIONE OCULISTICA
L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute, non serve la prescrizione medica, necessaria solo per la mammografia.
una visita specialistica cardiologia
ECG basale e da sforzo
indagini ematochimiche: azotemia; colesterolo totale e HDL; creatininemia; esame emocromocitometrico; glicemia; omocisteina; trigliceridi; VES.
Il pacchetto prevenzione oncologica femminile comprende:
una visita specialistica ginecologica e senologica (unico specialista)
ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale
esame mammografico (se hai già compiuto 40 anni, con prescrizione medica)
pap test
accertamenti diagnostici ematochimici: Ca 125, esame
emocromocitometrico, VES
esame delle urine
Prevenzione oncologica maschile
Il pacchetto prevenzione oncologica maschile comprende:
una visita specialistica urologia
accertamenti diagnostici ematochimici: esame emocromocitometrico, VES
esami delle urine
dosaggio PSA (se hai già compiuto 40 anni)
ecografia prostatico vescicale transrettale
mappatura dei nei in epiluminescenza
visita specialistica dermatologica.
una visita specialistica oculistica con fundus oculi e rilascio di certificazione nell’ipotesi di alterazioni del visus
tonometria.
Codici tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto per attività chiuse
Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 04 gennaio 2022, n. 2/E) Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
– “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
– “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
EDR e contributi a Sanilog e a Ebilog per il CCNL logistica, trasporto e spedizione
Dal mese di gennaio il CCNL logistica, trasporto e spedizione prevede l’aumento dell’EDR e dei contributi a Sanilog e a Ebilog
In base all’accordo di rinnovo del maggio scorso, dal 1 gennaio scatteranno sia l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di 10 euro mensili lordi da riparametrare che l’incremento di 4 euro mensili dei contributi aziendali per la bilateralità (Sanilog ed Ebilog).
L’EDR dovrà essere erogato a tutti i dipendenti per 13 mensilità, dovrà essere considerato ai fini del TFR ma non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale e sarà pari ai seguenti importi a seconda dei livelli di inquadramento:
Livello |
Personale non viaggiante |
---|---|
Quadri | 12,80 |
1° | 12,05 |
2° | 11,06 |
3°Super | 10,00 |
3° | 9,70 |
4° | 9,24 |
4°Junior | 9,02 |
5° | 8,79 |
6° | 8,26 |
6°Junior | 7,58 |
Livello |
Personale viaggiante |
---|---|
C3 | 10,04 |
B3 | 10,00 |
A3 | 9,96 |
F2 | 9,74 |
E2 | 9,70 |
D2 | 9,66 |
H1 | 9,36 |
G1 | 9,32 |
I | 8,27 |
I | 8,72 |
L | 8,27 |
L | 8,72 |
L | 8,95 |
L’importo dovrà essere evidenziato in busta paga sotto la voce EDR ex accordo 18.5.2021.
Per quanto riguarda invece l’aumento di 4 euro per la bilateralità, si rammenta che 2,5 euro andranno ad incrementare il contributo dovuto per ciascun iscritto a Sanilog (portandolo a 12,5 euro mensili interamente a carico delle aziende) e i restanti 1,5 euro il contributo aziendale dovuto per ciascun iscritto a Ebilog (portandolo in totale a 4 euro mensili di cui 0,50 euro a carico dei lavoratori). I versamenti dei nuovi importi dovranno essere effettuati secondo le modalità ordinarie previste dai due Enti.
Legge di Bilancio 2022: novità per Bonus R&S e Mezzogiorno
La L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49, ha prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, introdotto dall’art. 1, co. 198 della Legge di Bilancio 2020 ed ha modificato la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno al fine di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 1, co. 45 e 175, L. n. 234/2021). Bonus R&S La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta per: – attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro); – attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale unico di 2 milioni di euro); – altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro). Bonus Mezzogiorno In relazione al bonus Mezzogiorno, la Legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente modificato la disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2016 sul l credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Fine ultimo della manovra finanziaria è quello di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Ne consegue, in particolare, che agli investimenti in Molise potrà applicarsi un’intensità di credito superiore rispetto a quella usata fin’ora.