EBM Salute, il Fondo Sanitario Integrativo Metalmeccanici PMI, ricorda che dal 1° gennaio 2022 aumenta la quota di contribuzione A decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto, nell’accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanici PMI del 26 maggio 2021, la quota del contributo mensile da versare per i lavoratori, ad EBM Salute, è incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022, la contribuzione annua risulterà pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’Azienda.
Il versamento è previsto per le Lavoratrici ed i Lavoratori di tutte le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici PMI e che non abbiano attivato una polizza sanitaria integrativa dello stesso importo complessivo di 96 euro annui, come previsto all’art. 51 del CCNL di settore.
Si precisa che i contributi mensili sono dovuti a decorrere dalla data di assunzione e quindi al termine del periodo di prova, per le Lavoratrici ed i Lavoratori, con assunzione:
– a tempo indeterminato full time o part time (anche per lavoratori intermittenti);
– con contratto di apprendistato;
– con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi (anche per lavoratori intermittenti);
– in aspettativa per malattia;
– sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie;
– cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (di cui alla legge 23/7/1991, n. 223 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge 15/7/1966, n. 604) che beneficiano della Naspi per un periodo massimo di 12 mesi.
DL Sostegni-ter: Credito d’imposta locazioni imprese turistiche
Disposizioni sul credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art. 5, D.L. n. 4/2022). Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo turismo e ammortizzatori sociali nel decreto Sostegni Ter
Il Decreto Sostegni Ter è stato pubblicato nela gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2022. Novità per l’esonero contibutivo nel turismo e per gli ammortizzatori sociali. Tra gli interventi del provvedimento:
– esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali, con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione;
– l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale per i datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto in argomento, che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa;
– la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022.
Tra le altre misure del Decreto:
– viene soppresso, all’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 148/2015, la disposizione secondo la quale, le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione addizionale;
– in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
– il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
– abrogata la previsione secondo la quale, per il 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
Comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali: nuove precisazioni
L’INL ha fornito ulteriori precisazioni sull’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, in quanto il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Altresì, le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili di cui all’art. 2222 c.c.
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, dunque è indifferente se la prestazione venga effettuata con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate secondo la nuova disposizione normativa, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
L’obbligo comunicazionale non riguarda, poi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
Infine, gli studi professionali, laddove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in parola, in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
Decreto sostegni ter: disposizioni urgenti in materia di sport
Le disposizioni relative al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (art. 9, DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4) Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, le disposizioni relative al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già prorogate, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
La dotazione del fondo già esistente per sostenere il settore in esame è incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
Decreto ATAD: chiarimenti dal Fisco
L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina dei disallineamenti da ibridi di cui al D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della direttiva UE, n. 2017/952 (Agenzia Entrate – circolare 26 gennaio 2022, n. 2/E). Dopo i chiarimenti già forniti in materia di controlled foreign companies con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fa luce sulla disciplina prevista dagli artt. da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952), dando indicazioni sull’attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi. Tra gli ulteriori aspetti trattati, anche la duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da ibridi. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle norme di reazione, che variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera e si suddividono in due categorie: quelle che agiscono sulla “causa ibrida” e quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi”. I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre: – la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione; – la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto Atad; – l’elemento soggettivo. Double dip e coordinamento delle discipline Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate tratta anche il tema della duplicazione (doublé Cip o foreign tax credit generator) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi. Su questo fronte, è prevista una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione. Inoltre, viene chiarito che le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non di “norme antiabuso” e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.