I chiarimenti del Fisco sulle proroghe dell’esenzione da imposto di bollo previste dalla legge di Bilancio 2022 Certificazioni anagrafiche in modalità telematica La legge di Bilancio 2022, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, interviene sul Codice dell’amministrazione digitale (CAD), estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021. Convenzioni per i tirocini di formazione La legge di Bilancio 2022 estende a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento originariamente introdotta solo per l’anno 2021.
A tal riguardo, si evidenzia che però la legge in esame non ha apportato alcuna modifica all’ambito applicativo dell’agevolazione avente ad oggetto l’esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica.
Si tratta, in sostanza, dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.
In via generale, i cittadini residenti in Italia possono richiedere i seguenti certificati: anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza. L’elenco dei certificati varia in base ai dati anagrafici registrati dal comune (ad esempio, se si è celibi o nubili, nell’elenco non si troverà il certificato anagrafico di matrimonio).
I cittadini residenti all’estero (iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero – AIRE) possono, invece, richiedere i certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza.
La disposizione in esame non ha apportato alcuna modifica con riferimento all’oggetto della preesistente agevolazione e ai beneficiari della stessa (soggetti che svolgono tirocini di formazione e orientamento).
L’esenzione, quindi, trova applicazione anche per il 2022 con riferimento alle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento. Si tratta di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.
Bonus TV: sospensione finita
I canoni sospesi per il terremoto che ha colpito nel 2016 il centro Italia possono essere versati in 24 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2021, senza sanzioni e interessi. Dai canoni dovuti dal 1° gennaio 2021 riprende l’operatività del regime ordinario, quindi, a prescindere dalla fatturazione dei consumi elettrici, i gestori di energia dovranno emettere almeno una bolletta ogni quattro mesi e, comunque, in tempo per il mese di ottobre, con addebito del canone (Agenzia entrate – risposta 03 febbraio 2022, n. 70). Con riferimento al canone RAI la sospensione è stata inizialmente prevista dall’art. 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e, successivamente, dall’art. 48 e dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016. Il D.L. n. 55/2018, recante ” Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016″, ha introdotto, tra l’altro, apposite disposizioni riguardanti il pagamento del canone di abbonamento ad uso privato nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici ed ha esteso la sospensione del pagamento del canone RAI al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione è previsto dal 1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Pertanto, l’agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016 prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all’anno 2021 risulta dovuto e non sospeso. A riguardo, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti deve essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021″. Per quanto attiene, invece, al canone RAI non sospeso dovuto per l’anno 2021, indipendentemente dalla ripresa della fatturazione relativamente ai consumi elettrici, si debba procedere alla riscossione del canone Rai 2021 ordinariamente dovuto dal 1 gennaio 2021 (“canoni non sospesi”) emettendo fatture “con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi e comunque “in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre” come previsto dall’art. 3, co. 4, D.M n. 94/2016.
Nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi
È disponibile il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da oggi, 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e del decreto Sostegni Ter. A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 03 febbraio 2022, n. 35873). In particolare, il modello tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.
È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).
Accordo sui minimi retributivi per le Colf
Sottoscritto l’accordo per la determinazione dei minimi retributivi per il lavoro domestico a far data dall’1/1/2022
Per i lavoratori domestici viene acquisita la tabella relativa ai minimi retributivi valevoli a far data dall’1/1/2022, condivisa dalle Parti
Tabella A
Livelli |
Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a) |
|
---|---|---|
Valori mensili |
Indennità |
|
A | 664,09 | |
AS | 784,85 | |
B | 845,22 | |
BS | 905,59 | |
C | 965,98 | |
CS | 1.026,34 | |
D | 1.207,45 | 178,55 |
DS | 1.267,62 | 178,55 |
Tabella B
Livelli |
Lavoratori di cui art. 14 co. 2 |
---|---|
Valori mensili |
|
B | 603,73 |
BS | 633,93 |
C | 700,31 |
Tabella C
Livelli |
Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b) |
---|---|
Valori orari |
|
A | 4,83 |
AS | 5,69 |
B | 6,03 |
BS | 6,40 |
C | 6,76 |
CS | 7,13 |
D | 8,22 |
DS | 8,57 |
Tabella D
Livelli |
Assistenza notturna Art. 10 |
|
---|---|---|
Valori mensili |
||
Autosufficienti |
Non autosufficienti |
|
BS | 1041,42 | |
CS | 1.180,28 | |
DS | 1.458,03 |
Tabella E
Presenza notturna Art. 11 (valori mensili) |
|
---|---|
Liv. Unico | 697,30 |
Tabella F
Indennità (valori giornalieri) |
|
---|---|
Pranzo e/o colazione | 2,03 |
Cena | 2,03 |
Alloggio | 1,75 |
Totale indennità Vitto e alloggio | 5,81 |
Tabella G
Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9 |
|
---|---|
Livello |
Valori orari |
CS | 7,66 |
DS | 9,24 |
Tabella H
Livello |
Indennità art. 34 co. 3 |
||
---|---|---|---|
Valori mensili |
Valori mensili Lavoratori tab. B |
Valori orari |
|
BS | 119,09 | 83,44 | 0,72 |
Tabella I
Livello |
Indennità art. 34 co. 4 |
|
---|---|---|
Valori mensili |
Valori orari |
|
CS | 102,88 | 0,60 |
DS | 102,88 | 0,60 |
Tabella L
Livello |
Indennità art. 34 co. 7 |
---|---|
Valori mensili |
|
B | 8,23 |
BS | 10,29 |
CS | 10,29 |
Variazione Indice ISTAT: 3,6%
INPS – Lavoratori autonomi esercenti attività musicali: Contributo di maternità
L’INPS con messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022, fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo di maternità per i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” Premessa In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad euro 100,00 – è necessario utilizzare il seguente codice:
La categoria professionale dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” è stata introdotta dall’art. 3, c. 98,della legge 24/12/2003, n. 350, che ha aggiunto il numero 23-bis al 1° c. dell’art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16/7/1947, n. 708.
Detti soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi.
In oltre a far data dal 26 maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.
Contributo
Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.
Il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.
Istruzioni operative
In ordine alle modalità di versamento della contribuzione di maternità pari allo 0,46% nei limiti del massimale di retribuzione giornaliera, con decorrenza gennaio 2022, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali dovranno attenersi alle indicazioni già fornite per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato dello spettacolo con la circolare n. 154/2014.
In particolare, si rammenta che l’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito> <MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi:<CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.
– “R809”: “Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo” che, con riferimento ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (TipoLavoratore “SC”, “SY”, recante la Qualifica3 “D”), indica l’eccedenza dell’importo dei contributi assistenziali di maternità da conguagliare, in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.
La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M218” avente il significato di “Arretrati contributo di maternità”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo pari allo 0,46% dell’imponibile.
Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio
Giornalisti: contribuzione Inpgi gestione separata 2022
L’Inpgi ha definito le aliquote e i contributi minimi, nonché i massimali e gli adempimenti contributivi per l’anno 2022, per i giornalisti iscritti alla gestione separata dell’Istituto, operanti come liberi professionisti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione (INPGI – Circolari 3 febbraio 2022, nn. 2 e 3).
La contribuzione alla gestione separata Inpgi è dovuto dai giornalisti che svolgono l’attività in forma autonoma (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) e sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.
GIORNALISTI AUTONOMI
Con riferimento ai giornalisti che operano in forma autonoma il versamento dei contributi è a carico del giornalista, fermo restando il diritto di rivalsa per il contributo integrativo. Per l’anno 2022:
– il contributo soggettivo è stabilito nella misura del 12% sul reddito professionale netto fino a 24.000 euro; per la parte eccedente l’aliquota è del 14%;
– il contributo integrativo è stabilito nella misura del 4% del reddito lordo.
Il contributo soggettivo è calcolato fino al raggiungimento del massimale, mentre quello integrativo è dovuto sull’intero reddito lordo (anche oltre il massimale).
Il massimale contributivo per l’anno 2022 è stabilito in 105.014,00 euro.
Oltre al massimale devono essere rispettati anche i valori minimi di contribuzione, che per l’anno 2022 sono determinati come segue:
Tipo contributo |
Contributo minimo ordinario |
Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) |
Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto) |
---|---|---|---|
Reddito minimo di riferimento | Euro 2.184,39 | Euro 1.092,20 | Euro 2.184,39 |
Contributo Soggettivo (12%) | Euro 262,13 | Euro 131,06 | Euro 131,06 |
Contributo Integrativo (4%) | Euro 87,38 | Euro 43,69 | Euro 87,38 |
Contributo di maternità | Euro 40,39 | Euro 40,39 | Euro 40,39 |
Totale contributo minimo 2022 | Euro 389,90 | Euro 215,14 | Euro 258,83 |
I predetti contributi minimi devono essere versati all’INPGI entro il 31/07/2022.
Si ricorda che l’anzianità contributiva intera (12 mesi) è riconosciuta solo nel caso in cui l’importo versato – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2022 pari a 16.243,00 euro). Quindi, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.
Oltre al versamento dei contributi, i giornalisti che svolgono attività autonoma sono tenuti a presentare all’INPGI la comunicazione annuale dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente. Per l’anno 2022 (con riferimento ai redditi 2021) la comunicazione deve essere inviata all’INPGI esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2022.
GIORNALISTI CO.CO.CO.
Con riferimento ai giornalisti che operano nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il versamento dei contributi è effettuato dal committente. Le aliquote contributive sono differenziate ordinarie e ridotte. Queste ultime sono riservate ai giornalisti che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa presso una gestione previdenziale obbligatoria o siano pensionati.
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito, che per l’anno 2022 è determinato in 16.243,00 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse raggiunto si determina una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al minimale.
Anche per i giornalisti collaboratori si applica il massimale contributivo (per l’anno 2022 pari a 105.014,00 euro).
La contribuzione è posta a carico del committente per 2/3, mentre 1/3 è a carico del giornalista mediante trattenuta sul compenso dovuto.
È interamente a carico del committente, invece, il premio assicurativo, che per l’anno 2022 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.
Per l’anno 2022 le aliquote contributive sono determinate come segue:
Tipo contributo |
Aliquote ordinarie |
Aliquote ridotte (giornalisti titolari di pensione o di altra posizione previdenziale obbligatoria) |
---|---|---|
IVS | 26,00% | 17,00% |
Prestazioni temporanee | 2,00 % | 0,00 % |
TOTALE | 28,00% | 17,00% |
Quota committente | 18,67 % | 11,33% |
Quota giornalista | 9,33 % | 5,67 % |