L’Inps comunica che l’accesso al fondo di integrazione salariale diventa possibile fino al 31 marzo 2022 anche senza informativa sindacale “preventiva” per tutte le aziende. Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, anche in via telematica, la quale è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
In tal senso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i, si chiarisce che:
– l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
– la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
– per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio
– nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e l’importo dei trattamenti anticipati devee essere recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.
Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.
A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che – limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.
Pensione di reversibilità e requisito della vivenza a carico: la pronuncia della Cassazione
18 febb 2022 In caso di morte del pensionato, il figlio superstite inabile ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se era a carico del genitore al momento del suo decesso. A tal fine, se il requisito della “vivenza a carico” non si identifica con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del figlio, quest’ultimo dovrà dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al suo mantenimento. Nel caso di specie la Corte d’Appello territoriale, rigettando l’appello proposto dal figlio disabile, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto infondata la domanda dello stesso volta ad ottenere la condanna dell’INPS alla corresponsione in proprio favore, della pensione della madre. La Corte di Cassazione, facendo proprie le argomentazioni sostenute dalla Corte d’Appello, ha ritenuto i motivi di ricorso infondati, ribadendo il consolidato principio secondo cui, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va valutato rigorosamente, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile. Conseguentemente La Corte di Cassazione, rilevando che il figlio non ha provveduto a fornire la dimostrazione richiesta, ha respinto il ricorso.
La Corte, in particolare, ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto non dimostrato, da parte del figlio, il requisito della “vivenza a carico” che, unitamente a quello medico legale, costituisce presupposto indefettibile per la concessione del beneficio richiesto. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il figlio, sulla base di diversi motivi, contestando l’accertamento operato dalla Corte territoriale sulla ritenuta insussistenza del requisito della vivenza a carico.
Nel caso in questione il requisito della vivenza a carico non è stato oggetto di alcuna allegazione.
Domande di esonero contributivo autonomi e professionisti, riesame
18 febb 2022 L’Inps rende noto che, gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche. Gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Inps:
– Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2022.
Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.
INPS: Dismissione del “Cassetto Previdenziale”
L’Inps, con il messaggio n. 771 del 16 febbraio 2022, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a far data dal 1° marzo 2022 L’Inps con il presente messaggio, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a decorrere dal 1° marzo 2022.
Il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che si presenta con una nuova veste grafica, permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva consentendo una ricerca in successione di diversi elementi di interesse, evidenziati su singole finestre, nonché la stampa dell’intero fascicolo (con la raccolta di tutte le caratteristiche aziendali rinvenibili nei vari archivi disponibili dell’Istituto).
Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.
Per consentire un graduale passaggio al “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, è rimasto operativo anche il “Cassetto Previdenziale”, il quale, tuttavia, non è stato oggetto delle nuove implementazioni.
Si segnala che il manuale utente del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” è consultabile tramite l’apposito collegamento all’”HELP”, disponibile sul menu principale.
Lavoratori dello spettacolo: pronte le modalità di estensione dell’obbligo assicurativo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 22 gennaio 2022, ha definito le modalità di attuazione dell’estensione dal 1° gennaio 2022, ai sensi art. 66, co. 4, D.L. n. 73/2021, conv. con modif., dalla L. n. 106/2021, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 708/1947) e sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera. In particolare, il premio assicurativo deve essere versato: – con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione, dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione; – con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale, dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate; – per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dai committenti che ne utilizzano le prestazioni. Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti: – che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, devono presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023; – titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, devono versare i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.
Trust non residente: come abilitarsi a Fisconline
Un trust non residente per ottenere l’abilitazione a Fisconline può presentare direttamente la domanda via Pec, firmata digitalmente, all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure tramite delega a un procuratore (Agenzia Entrate – risposta 16 febbraio 2022, n. 84). Per fruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito web, occorre previamente richiedere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline o Entratel, strumenti che consentono di trasmettere le dichiarazioni, effettuare versamenti, registrazioni e calcoli direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate. Un soggetto diverso dalla persona fisica, invece, per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline deve farne richiesta adottando una delle modalità di seguito specificate: – presentazione diretta: l’interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve inviare la domanda, con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, reperibile sul sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/modelli, e trasmetterla a mezzo posta elettronica certificata (utilizzando, all’occorrenza, anche la PEC intestata ad un soggetto diverso), dopo averla compilata e sottoscritta con firma digitale basata su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea. La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it,, avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure – presentazione tramite Procuratore: l’interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve conferire una procura speciale ad un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al Procuratore (art. 63, D.P.R. n. 600/1973). L’intera documentazione (domanda e procura) deve essere inviata dal Procuratore dalla propria casella di posta elettronica certificata nelle medesime modalità summenzionate. Ciò detto, qualora il trust abbia trovato difficoltà ad acquisire le credenziali per presentare tempestivamente la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, l’ufficio competente, ai sensi dell’art. 10, co. 3, L. n. 212/2000 secondo cui “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”, valuta la disapplicazione delle sanzioni laddove detta dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d’imposta.