Le prestazioni percepite da un contribuente da parte di uno Stato estero, derivanti dalla sua adesione a un fondo integrativo complementare al regime di previdenza sociale obbligatorio, la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico, quindi, in tal caso, se il contribuente si trasferisce in Italia, non spetta il beneficio dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986 (Agenzia Entrate – risposta 23 marzo 2022, n. 150). Ai sensi dell’art. 24-ter del TUIR, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. L’opzione è: Per l’accesso al regime è necessaria la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all’art. 49, co. 2, lett. a) del Tuir, erogati da soggetti esteri.
– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale;
– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
In base al cit. articolo, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da ” pensione” sono equiparati a quelli di ” lavoro dipendente”, e rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero e corrisposte, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, ad un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, devono risultare imponibili in Italia in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Detti emolumenti sono riconducibili, in via generale, ai redditi di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.
Con riferimento al caso di specie, le prestazioni derivanti dalla adesione al fondo integrativo (complementare allo ” statutory social security”), la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico.
Pertanto, poiché le stesse non sono riconducibili nell’ambito applicativo di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, non è possibile accedere al regime di favore previsto dall’art. 24- ter del TUIR.
“UniEmens-Cig”: differimento periodo transitorio
L’Inps comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza dei sistemi relativi al nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” e il modello “SR41” fino al 30 aprile 2022. Alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio nonché delle esigenze rappresentate da diverse aziende e intermediari, si comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Il sistema “SR41” deve necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.
In ogni caso, restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Altresì, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato” (Messaggio Inps 23 marzo 2022, n. 1320).
Compilazione online della dichiarazione contributiva Previndai
Previndai ha reso noto che a partire dal 1° trimestre 2022 la compilazione della dichiarazione contributiva può essere compilata on line. Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi dovuti, dal 2022 il contributo minimale a carico azienda è riconosciuto a tutti i dirigenti a prescindere dall’anzianità (Previndai – Comunicato 18 marzo 2022). Le aziende produttrici di beni e servizi sono tenute a comunicare al Fondo Previndai l’ammontare del contributo dovuto per ciascun dirigente, con periodicità trimestrale, presentando la dichiarazione contributiva (mod. 050). Ai fini della dichiarazione contributiva e della determinazione dell’ammontare dei contributi da versare, Previndai ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il livello minimo di 4.800 euro a carico azienda va riconosciuto a tutti i dirigenti che versino la contribuzione a loro carico (oltre al TFR), a prescindere dall’anzianità dirigenziale presso l’azienda. In tema di flessibilità contributiva resta ferma la facoltà dell’azienda di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino a giungere ad un totale del 7% a carico dell’impresa, rimanendo a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%. In presenza di flessibilità contributiva, la quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a suo carico del 4%: questa ultima quota non può essere inferiore al minimale, se dovuto.
Il Fondo Previndai ha reso noto che la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2022 è compilabile on-line.
Il termine di scadenza ultimo per la trasmissione della dichiarazione contributiva ed il versamento dei relativi contributi è il 20 aprile 2022. In proposito, il Fondo ha precisato che il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.
La compilazione delle dichiarazione contributiva trimestrale è effettuata mediante la funzione guidata “Compilazione mod. 050”, presente nell’area riservata, accessibile mediante password dal sito istituzionale del Fondo Previndai.
Restano invariati il massimale retributivo (180.000 euro) e le aliquote contributive (4% a carico azienda e 4% a carico dirigente).
Criteri di calcolo della pensione del personale delle Forze di polizia
L’Inps ha fornito istruzioni per l’applicazione della norma (art. 1, co. 101 e 102, L. n. 234/2021) che estende al personale di Polizia di Stato e Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (circolare del 23 marzo 2022, n. 44). Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, co. 101), al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. L’Inps specifica che l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Il riconoscimento della suddetta aliquota di rendimento annua trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo, con riferimento ai benefici relativi al cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento.
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva (art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995), la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota in questione per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici in parola (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), sono rideterminati secondo le medesime modalità.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.
Firmata l’ipotesi di accordo per le Ferrovie dello Stato
Firmato il rinnovo del contratto nazionale delle attività ferroviarie ed il contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, scaduti nel 2017 dopo che era stato regolato con un accordo ponte il triennio 2018 – 2020″.
Il nuovo contratto che interessa circa 80 mila ferrovieri, compresi tutti gli addetti delle attività in appalto di ristorazione, pulizia e accompagnamento notte, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e dovrà essere sottoposto all’approvazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite referendum.
Per la parte economica è previsto un aumento al livello medio di 110 euro.
Livelli professionali |
Posizioni retributive |
Parametri |
minimi stipendiali al 01/01/2022 |
---|---|---|---|
Quadri | Q1 | 173 | 2.370,10 |
Q2 | 152 | 2.082,40 | |
Direttivi | A | 147 | 2.013,90 |
Tecnici Specializzati | B1 | 140 | 1.918,00 |
B2 | 134 | 1.835,80 | |
B3 | 132 | 1.808,40 | |
Tecnici | C1 | 129 | 1.767,30 |
C2 | 127 | 1.739,90 | |
D1 | 125 | 1.712,50 | |
Operatori Specializzati | D2 | 121 | 1.657,70 |
D3 | 119 | 1.630,30 | |
Operatori | E1 | 117 | 1.602,90 |
E2 | 112 | 1.534,40 | |
E3 | 110 | 1.507,00 | |
Generici | F1 | 102 | 1.397,40 |
F2 | 100 | 1.370,00 |
Livelli professionali |
Posizioni retributive |
1° tranche aumento tabellare |
2° tranche aumento tabellare |
3° tranche aumento tabellare |
---|---|---|---|---|
Quadri | Q1 | 60,35 | 40,23 | 46,94 |
Q2 | 53,02 | 35,35 | 41,24 | |
Direttivi | A | 51,28 | 34,19 | 39,88 |
Tecnici Specializzati | B1 | 48,84 | 32,56 | 37,98 |
B2 | 46,74 | 31,16 | 36,36 | |
B3 | 46,05 | 30,70 | 35,81 | |
Tecnici | C1 | 45,00 | 30,00 | 35,00 |
C2 | 44,30 | 29,53 | 34,46 | |
D1 | 43,60 | 29,07 | 33,91 | |
Operatori Specializzati | D2 | 42,21 | 28,14 | 32,83 |
D3 | 41,51 | 27,67 | 32,29 | |
Operatori | E1 | 40,81 | 27,21 | 31,74 |
E2 | 39,07 | 26,05 | 30,39 | |
E3 | 38,37 | 25,58 | 29,84 | |
Generici | F1 | 35,58 | 23,72 | 27,67 |
F2 | 34,88 | 23,26 | 27,13 |
Livelli professionali |
Posizioni retributive |
minimi stipendiali al 01/05/2022 |
minimi stipendiali al 01/11/2022 |
minimi stipendiali al 01/08/2023 |
---|---|---|---|---|
Quadri | Q1 | 2.430,45 | 2.470,68 | 2.517,62 |
Q2 | 2.135,42 | 2.170,77 | 2.212,01 | |
Direttivi | A | 2.065,18 | 2.099,37 | 2.139,25 |
Tecnici Specializzati | B1 | 1.966,84 | 1.999,40 | 2.037,38 |
B2 | 1.882,54 | 1.913,70 | 1.950,06 | |
B3 | 1.854,45 | 1.885,15 | 1.920,96 | |
Tecnici | C1 | 1.812,30 | 1.842,30 | 1.877,30 |
C2 | 1.784,20 | 1.813,73 | 1.848,19 | |
D1 | 1.756,10 | 1.785,17 | 1.819,08 | |
Operatori Specializzati | D2 | 1.699,91 | 1.728,05 | 1.760,88 |
D3 | 1.671,81 | 1.699,48 | 1.731,77 | |
Operatori | E1 | 1.643,71 | 1.670,92 | 1.702,66 |
E2 | 1.573,47 | 1.599,52 | 1.629,91 | |
E3 | 1.545,37 | 1.570,95 | 1.600,79 | |
Generici | F1 | 1.432,98 | 1.456,70 | 1.484,37 |
F2 | 1.404,88 | 1.428,14 | 1.455,27 |
Una tantum
Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese dì giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022.
A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo entro il 10 giugno 2022.
In caso contrario gli importi saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022.
Livello/Parametro |
Importo Una tantum |
Premio di risultato 2021 |
---|---|---|
Q1 | 670,54 | 670,00 |
Q2 | 589,15 | 580,00 |
A | 569,77 | 560,00 |
B1 | 542,64 | 520,00 |
B2 | 519,38 | 520,00 |
B3 | 511,63 | 520,00 |
C1 | 500,00 | 500,00 |
C2 | 492,25 | 500,00 |
D1 | 484,50 | 470,00 |
D2 | 468,99 | 470,00 |
D3 | 461,24 | 470,00 |
E1 | 453,49 | 430,00 |
E2 | 434,11 | 430,00 |
E3 | 426,36 | 430,00 |
F1 | 395,35 | 390,00 |
F2 | 387,60 | 670,00 |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Attuale contributo aziendale annuo |
Contributo dal 01/01/2023 |
Totale annuo |
---|---|---|
100,00 € | 200,00 € | 300,00 € |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO EUROFER
Attuale contributo aziendale |
Contributo dal 01/01/2023 |
Totale |
---|---|---|
1,00% | 1,00% | 2,00% |
WELFARE
Le parti riconoscono al welfare aziendale l’importante finalità di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e condividono di verificare la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori delle Società che applicano il presente CCNL misure di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzate al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro.
In tale contesto, le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.
UNEBA VENETO: approvata l’ipotesi di CIRL sottoscritta il 22/2/2022
Con intesa del 21/3/2022, UNEBA Federazione Regionale Veneto e FP-CGIL, FP-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS Regionale Veneto, a seguito delle consultazioni effettuate conclusesi con esito positivo, danno piena efficacia e validità al CIRL sottoscritto in data 22/2/2022.
Le Parti territoriali del Veneto firmatarie del settore contrattuale UNEBA, con accordo del 21/3/2022, danno piena efficacia e validità al CIRL già sottoscritto in data 22/2/2022.
Il CIRL decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024.
Premesso che
– l’art. 43 del CCNL UNEBA in vigore prevede un “Elemento di Garanzia”, quale valorizzazione ulteriore a quanto previsto come minimo retributivo mensile nazionale e demandato alla contrattazione di secondo livello, che ne stabilisce modalità, tempi e condizioni di erogazione, anche legati a meccanismi premiali e formativi,
– con il contratto collettivo regionale di lavoro UNEBA Veneto sottoscritto il 2/11/2015 è stato istituito l’Elemento Variabile Territoriale (di seguito il “EVT”) quale elemento di premialità a carattere orario e di tipo variabile, con le caratteristiche e i presupposti indicati dal D.P.C.M. del 22/1/2013, dalla precedente legge n. 247 del 24/12/2007 nonché dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/3/2018, relativa a premi di risultato e welfare aziendale,
con il nuovo Contratto Regionale del 22/2/2022, è istituito e reso efficace l’Elemento di Garanzia di cui al CCNL UNEBA in vigore e ne è stabilito il calcolo e l’erogazione nelle modalità e termini indicati, infatti le Parti convengono di migliorare ed integrare l’accordo sindacale di secondo livello dell’Elemento Variabile Territoriale (EVT) del 2/11/2015 con l’aggiunta dell’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” prevista dall’art. 43 del CCNL Uneba sottoscritto il 14/2/2020.
Le parti concordano che l’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” dell’ex art. 43 CCNL UNEBA vigente, al fine di far confluire tale elemento nell’E.V.T., viene direttamente e convenzionalmente convertito in ore mese sia per la quota A) che per la quota B) secondo la seguente tabella:
TABELLA 1
Anno di riferimento |
Quota A – ore per anno |
Quota B – ore per anno |
Somma quota A + quota B |
Somme convertite a titolo esemplificativo (liv. 4s) |
---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 16 | 51 | 428,40 |
2023 | 38 | 24 | 62 | 520,80 |
2024 | 40 | 33 | 73 | 613,20 |
Le ore corrisponderanno alla paga oraria di ciascun lavoratore, rapportata all’inquadramento del mese di erogazione (luglio e aprile di ogni anno),
La maturazione delle ore spettanti riportate dalla suddetta tabella sopra è riferita ai Lavoratori a tempo pieno da riproporzionare per i contratti a part-time, le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero. Le assenze che concorrono alla maturazione delle ore spettanti sono: ferie, permessi/rol, banca ore, L.104, EVT, formazione, permessi sindacali, congedi parentali per maternità/paternità, maternità obbligatoria, congedo matrimoniale, infortuni, malattie legate al covid, malattie professionali, malattia oncologiche e/o terapie salvavita, permesso per lutto.
In applicazione dell’art. 42 del CCNL Uneba del 8/5/2013 (20 ore) e dell’art. 43 del CCNL Uneba del 14/2/2020 (Tabella 1 quota A), le parti convengono che l’Elemento di garanzia sommato all’EVT vengano erogati utilizzandone il controvalore attraverso la conversione in ore da equiparare alla paga oraria effettiva lorda di ogni lavoratrice/ore: dall’inizio di ogni anno, o dall’inizio del rapporto di lavoro se successivo. Ogni lavoratrice e lavoratore maturerà ogni anno e mese e fino a tutto il 2024 un monte ore base pari a:
TABELLA 2
Anno 2022 | 55 ore annue pari 4 ore e 35 minuti mensili |
Anno 2023 | 58 ore annue pari 4 ore e 50 minuti mensili |
Anno 2024 | 60 ore annue pari 5 ore mensili |
Il CIRL prevede a tale proposito, 5 bonus di incremento e la disposizione secondo la quale l’Elemento Variabile Territoriale potrà essere alimentato anche da ROL e Banca Ore.
Infine, le parti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, prevedono la possibilità di erogazione dell’EVT mediante welfare aziendale.