Dal prossimo 1 maggio, l’unico canale valido per assolvere l’obbligo della comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali è quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro. Dal 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in parola accessibile tramite SPID e CIE.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile prossimo, è possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
Come anticipato, invece, a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non sono ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (Nota INL 28 marzo 2022, n. 573).
Edilizia Industria Pordenone: E.V.R. 2022
Firmato il 24/3/2022, tra l’Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste – ANCE Alto Adriatico e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL provinciali, l’accordo per la verifica e la determinazione degli importi dell’E.V.R. per l’annualità 2022 per i lavoratori Edili della provincia di Pordenone
A seguito dell’accordo di verifica sottoscritto il 24/3/2021, le Parti Sociali firmatarie del CIPL valido per le imprese territoriali che applicano il CCNL edilizia industria, hanno disposto che nella provincia di Pordenone l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2021 sarà erogabile nel corso del 2022 nella misura del 4% dei minimi tabellari, ovvero nella misura del 3% dei minimi tabellari.
La Cassa Edile della provincia di Pordenone riporta le principali indicazioni operative a cui sono tenute le imprese:
“Accertato l’importo dell’EVR provinciale come sopra definito, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale sono quindi tenute a verificare se e in che misura sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente CCNL, una verifica a livello aziendale legata all’andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:
1. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione) negli anni 2018, 2019, 2020;
2. Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, negli anni 2018, 2019, 2020.
Per entrambi gli indicatori/parametri a livello aziendale sopra citati, l’impresa dovrà porre a confronto i trienni 2018-2019-2020 vs 2017-2018-2019.
All’esito della predetta verifica, l’impresa sarà tenuta a:
a) erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale pari al 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 2014 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogare l’EVR nella misura minima provinciale (30% dell’EVR stabilito a livello provinciale) più il 50% dell’importo dell’EVR determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima qualora uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva; in altri termini, quindi, le imprese che si trovino in questa situazione dovranno erogare l’EVR nella misura del 52,5% (si veda tabella allegata);
c) non erogare l’EVR qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.”
E.V.R. della provincia di Pordenone di competenza 2021 erogabile nel corso del 2022
OPERAI – EVR Erogabile a livello Provinciale |
Importo Orario |
---|---|
Qualifica |
€ |
OPERAIO IV LIVELLO | 0,1979 |
OPERAIO SPECIALIZZATO | 0,1838 |
OPERAIO QUALIFICATO | 0,1654 |
OPERAIO COMUNE | 0,1414 |
OPERAI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5% |
Importo Orario |
---|---|
Qualifica |
€ |
OPERAIO IV LIVELLO | 0,1039 |
OPERAIO SPECIALIZZATO | 0,0965 |
OPERARIO QUALIFICATO | 0,0868 |
OPERAIO COMUNE | 0,0742 |
IMPIEGATI – EVR Erogabile a livello Provinciale |
Importo Mensile |
---|---|
Livello |
€ |
SETTIMO | 48,9213 |
SESTO | 43,1289 |
QUINTO | 36,6906 |
QUARTO | 34,2453 |
TERZO | 31,7988 |
SECONDO | 28,6191 |
PRIMO | 24,4608 |
IMPIEGATI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5% |
Importo Mensile |
---|---|
Livello |
€ |
SETTIMO | 25,6837 |
SESTO | 22,6427 |
QUINTO | 19,2626 |
QUARTO | 17,9788 |
TERZO | 16,6944 |
SECONDO | 15,0250 |
PRIMO | 12,8419 |
Conversione DL Sostegni-ter: esteso il regime fiscale dei pensionati neoresidenti
La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), ha previsto l’estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti di cui all’art. 24-ter del TUIR (art. 6-ter, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. In L. n. 25/2022). Ai sensi dell’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. Condizione per fruire della sostitutiva è il trasferimento in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. La conversione in Legge del DL Sostegni-ter, ha esteso la suddetta condizione, prevedendo che il regime di favore è ammesso in caso di trasferimento della residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
MISE: esenzioni 2022 per la ZFU Sisma Centro Italia
Forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 28 marzo 2022, n. 120680). Soggetti beneficiari Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti: Requisiti di accesso alle agevolazioni Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza, il mantenimento dei pertinenti requisiti, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate. – Costituzione – Disponibilità della sede all’interno della zona franca urbana – Attività svolta all’interno della zona franca urbana – Attività economica – Assenza di procedure concorsuali – Sanzioni interdittive – Incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi Agevolazioni concedibili Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017. Nello specifico: Modalità e termini di presentazione delle istanze Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso. Modalità di concessione delle agevolazioni Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, per ogni soggetto richiedente, acquisisce gli aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’”impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dal Registro Nazionale degli Aiuti. Modalità di fruizione delle agevolazioni Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.
a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
b) le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
i. svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
ii. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse le esenzioni fiscali e contributive quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti che hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:
Tutte le imprese devono essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
I professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero.
I soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana. Qualora il titolo di disponibilità sia un contratto di comodato, questo, ai fini dell’ammissibilità, deve necessariamente assumere una forma scritta.
Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultare dal relativo certificato camerale.
Per i professionisti, la sede deve essere stata comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.
Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
A tal fine, rileva la data di inizio dell’attività come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.
Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti richiedenti rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana alla data di presentazione dell’istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i professionisti, dalla comunicazione di inizio attività.
Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile,
In tali casi, in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, si applica un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.
A tal fine, si ritiene che un “criterio giuridico” idoneo possa essere quello della “contabilità separata”, mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell’ambito dell’attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.
Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al contempo, eserciti, all’interno della stessa, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, andrà garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.
I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
Per i soggetti già beneficiari, le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2022. Le esenzioni fiscali, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti; i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 6 aprile 2022 e sino alle ore 12:00 del 4 maggio 2022.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, ovvero per gli studi professionali e associazioni tra professionisti, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2022 ed entro le ore 10:00 del 27 aprile 2022, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa dal Ministero.
CCNL Autostrade: alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto
Siglato il 14/3/2022, tra AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.A. e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA CISAL, la UGL VIABILITA’, l’accordo che ha regolamentato l’accesso al “lavoro agile”. Con il presente accordo le Parti condividono la necessità di una equilibrata alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto e sul conseguente ripensamento del tempo e dello spazio di lavoro, al fine di coniugare le esigenze produttive dell’Azienda con quelle di contemperamento tra tempi di vita e di lavoro, nonché di recupero della socialità dei lavoratori.
Le Parti, oltre a garantire nella massima sicurezza il graduale rientro in sede dei lavoratori in vista del definitivo superamento dell’emergenza epidemiologica ed una equa rotazione per i lavoratori tra lavoro in presenza e lavoro agile, ritengono opportuno introdurre modalità organizzative per la realizzazione ed il consolidamento delle istanze di mobilità sostenibile e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali intendono farsi promotrici.
Le Parti, al fine di assicurare il miglior coordinamento tra le discipline del lavoro in presenza e del lavoro da remoto, riconoscono quali valori fondativi: la fiducia, la collaborazione, la trasparenza, la digitalizzazione, l’management by objectives, la responsabilità, l’inclusione delle diversità, l’operational excellence, la cultura del feedback, il life long learning.
L’adesione al nuovo modello ibrido di lavoro è volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato che sottoscriveranno l’apposito accordo individuale in allegato e scaricabile dal portale welfare.
Sono esclusi dal modello ibrido i lavoratori turnisti con mansioni operative.
Le Parti riconoscono che la prestazione di lavoro può essere organizzata per fasi, cicli e obiettivi e può essere resa indistintamente in presenza o da remoto.
Nel modello di lavoro ibrido, la settimana lavorativa si articolerà di regola in 3 giornate di lavoro in presenza ed in 2 giornate di lavoro da remoto, salvo diverse determinazioni concordate tra le Parti interessate (lavoratore e linea), anche al fine di conciliare al meglio i tempi vita/lavoro.
Al fini economico-normativi, la prestazione svolta in “Lavoro Agile” è parificata a tutti gli effetti alla prestazione effettuata In “presenza”.
Le Parti convengono che il presente accordo scadrà il 31/12/2022.
I chiarimenti del Fisco sulle novità del Milleproroghe
Il Fisco fornisce chiarimenti sulle notività relative all’imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal Decreto Milleproroghe (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 29 marzo 2022, n.8/E) Sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa” Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. Se, per esempio, l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022, mentre se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022. L’Agenzia delle entrate con la circolare in oggetto, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso. Versamenti sospesi Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva. Irap non corrisposta Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio). In particolare il Milleproroghe interviene sul Dl n. 104/2020 (decreto Agosto) posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).
Non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022.