Con il Messaggio 1° aprile 2022, n. 1480, l’Inps fornisce istruzioni sugli adempimenti da eseguire per l’accesso all’esonero contributivo previsto in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, a seguito della comunicazione dell’importo dell’agevolazione effettivamente spettante In favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è stato previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato, ovvero il rigetto della domanda, è stato comunicato a mezzo PEC. A quelli non censiti tra i possessori di Pec è stata inviata comunicazione a mezzo posta elettronica (ordinaria) segnalando la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResco”). Ai lavoratori autonomi sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; con specifica news è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per i mesi di novembre e dicembre 2020 con riferimento alla terza e alla quarta rata dell’emissione del 2020 e l’importo autorizzato per il mese di gennaio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021. In caso di decesso del titolare della posizione contributiva la domanda è stata respinta. In tal ipotesi, gli eredi del titolare possono presentare domanda di accesso all’esonero alla Struttura territoriale Inps titolare della gestione della posizione contributiva del de cuius a mezzo PEC. Nell’oggetto della pec deve essere indicato “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. (indicare nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto deceduto)”. Alla messaggio di posta devono essere allegati: La contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 27 aprile 2022. Per i datori di lavoro appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, che accedono all’esonero per il mese di febbraio 2021, previsto dal “Decreto Sostegni-Bis”, nelle more della presentazione e/o definizione delle relative istanze risulta differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento relativo all’emissione del primo trimestre 2021. Per i lavoratori autonomi che accedono al medesimo esonero è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021). L’attestazione di irregolarità contributiva emessa in esito alla procedura “Durc On Line” (obbligatoria) comporta il recupero dell’esonero fruito. Ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero viene attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”. Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, devono essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 1° maggio 2022.
L’esonero interessa sia i datori di lavoro, sia i lavoratori autonomi.
In data 28 marzo 2022 l’Inps ha comunicato ai beneficiari l’importo dell’esonero autorizzato definitivamente, nonché gli esiti negativi.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda è risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA, gli importi relativi alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
– il modulo “SC99 – Domanda di esonero, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020, degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura”;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’erede che presenta la domanda in cui sono indicati gli estremi dell’atto di morte, gli eredi e il tipo di successione (legittima o testamentaria);
– copia del documento di identità in corso di validità dell’erede che presenta la domanda di esonero.
La domanda da parte degli eredi deve essere presentata entro il 1° maggio 2022.
Per i lavoratori autonomi l’Istituto ha elaborato e reso disponibile nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” il prospetto di calcolo della contribuzione relativa all’emissione dell’anno 2021. L’importo della contribuzione scaduta relativa a tale emissione 2021, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versato entro la medesima data del 27 aprile 2022.
Il pagamento dei contributi esclusi dall’esonero può essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero mediante rateazione.
Sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 27 aprile 2022 sono dovuti i soli interessi di dilazione.
Sulle somme versate o regolarizzate mediante rateazione oltre il termine del 27 aprile 2022, invece, sono dovute le sanzioni civili nella misura dell’omissione.
Al fine di esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante per le mensilità di novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, deve essere indicato all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
La valorizzazione di tale codice causale può essere effettuata entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di giugno 2022, nello stesso mese può essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività, per fruire dell’esonero spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Nell’oggetto della Pec deve essere indicato: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articoli 16 e 16 bis del DL 137/2020 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________.”.
Contribuzione 1° trimestre 2022 del Fondo Arco
Con circolare n. 2/2022 del Fondo di previdenza complementare Arco è stata definita la regolamentazione della contribuzione relativa al 1° trimestre 2022 prevista per il 20/4/2022. Il Fondo Arco di previdenza complementare dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ha illustrato la regolamentazione e le modalità operative, al fine di facilitare gli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 20/4/2022.
A. CCNL DEI LAVORATORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (PMI) DEI SETTORI LEGNO- SUGHERO. MOBILE, ARREDAMENTO E BOSCHIVI FORESTALI
Il rinnovo contrattuale del settore, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì a carico dell’azienda. un contributo mensile di 5 euro. per dodici mensilità e per il periodo dal 01/07/2021 al 28/02/2023, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza all’1/7/2021.
B. CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI LEGNO. SUGHERO. MOBILE. ARREDAMENTO E BOSCHIVI FORESTALI INDUSTRIA
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota a carico dell’Azienda sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,20% precedente) ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì con unica scadenza del 20/7/2021, il versamento di un contributo una tantum di 100,00 euro a carico delle aziende a favore di tutti i lavoratori dei settori rientranti nel CCNL, assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza all’1/7/2021.
Le aziende che hanno già provveduto al versamento del contributo contrattuale di 100€ non hanno ulteriori obblighi contributivi a loro carico mentre le aziende che non hanno ancora provveduto al versamento possono effettuarlo in corrispondenza della contribuzione relativa al 1° trimestre 2022, in scadenza il 20/04/2022.
C. NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL CCNL DEI LAVORATORI DEI SETTORI LAPIDEI ESCAVAZIONE SABBIA INDUSTRIA
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto che a decorrere dall’1/7/2021 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,50% (rispetto al 2,15% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Condizioni di lavoro: recepimento prescrizioni minime UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il testo del Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152, disciplinando una serie di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro. Di seguito il contenuto delle principali disposizioni. PERIODO DI PROVA Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a set mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi. CUMULABILITÀ DEGLI IMPIEGHI Fatto salvo l’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell’attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. ORARIO DI LAVORO E COLLOCAZIONE TEMPORALE Qualora con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro non sia predeterminato l’orario di lavoro e la sua collocazione temporale, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, salvo che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: RICHIESTA DI STABILIZZAZIONE E DIRITTO DI PRECEDENZA Ferme restando le disposizioni più favorevoli già previste dalla legislazione vigente, il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile. FORMAZIONE OBBLIGATORIA Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata del l’assenza.
Per le pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:
– un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
– la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
– il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà.
I principi su enunciati si applicano anche al committente nell’ambito dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.
Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici.
Le suddette disposizioni non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.
– il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati;
– il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro sull’incarico o la prestazione da eseguire con ragionevole periodo di preavviso.
Il lavoratore, in carenza di una o entrambe le condizioni precedenti, ha il diritto di rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare.
Il datore di lavoro che abbia stabilito, conformemente ai criteri individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero delle ore minime retribuite garantite deve informare il lavoratore:
– del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite.
Qualora, nell’ambito dei rapporti di lavoro il datore di lavoro revochi un incarico o una prestazione di lavoro precedentemente programmati, senza un ragionevole periodo di preavviso, è tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo, ove applicabile o, in mancanza, una somma a titolo di compensazione per la mancata esecuzione dell’attività lavorativa, la cui misura non può essere in ogni caso inferiore al 50 per cento del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata.
Le suddette disposizioni:
– non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca;
– si applicano anche al committente nell’ambito dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.
Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa può presentare una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente.
Il diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà ai datore di lavoro o al committente entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. II diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Entro 1 mese dalla richiesta del lavoratore il datore di lavoro o il committente deve fornire risposta scritta motivata.
Le sudette disposizioni non si applicano ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca ed ai lavoratori domestici.
Il suddetto obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Restano ferme le disposizioni riguardanti la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Determinata la percentuale bonus acqua potabile
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 marzo 2022, n. 102326). L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30,3745 per cento (5.000.000/16.461.141) dell’importo del credito richiesto.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui sopra.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
Ricercatori e docenti rientrati prima del 2020: come accedere alle agevolazioni
I docenti e i ricercatori italiani iscritti all’Aire o i cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli, possono esercitare l’opzione per la misura di favore di cui all’art. 5, co. 5-ter, D.L. n. 34/2019, conv. con modif. in L. n. 58/2019, mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione (Agenzia Entrate – provvedimento 31 marzo 2022, n. 102028). L’opzione può essere esercitata versando: – il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto della medesima agevolazione, sempre relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il beneficiario diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni; – il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Per i lavoratori dipendenti l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta diretta al datore di lavoro. Per i lavoratori autonomi, invece, l’opzione per l’agevolazione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.
Licenziamento in tronco per il medico che molesta la paziente
1 apr 2022 La Corte di Cassazione con sent. 9931/2022 ha riconosciuto legittimo il licenziamento in tronco irrogato dall’Azienda Ospedaliera al medico psichiatra che, violando gli obblighi deontologici, ha intrattenuto con una paziente un rapporto accompagnato dalla ricerca di una relazione di natura sessuale, dando così luogo ad una condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto lavorativo. La Corte di appello territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento in tronco irrogato dall’Azienda Ospedaliera al medico psichiatra, il quale aveva intrattenuto con una paziente un rapporto accompagnato dalla ricerca di una relazione di natura sessuale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, facendo proprie le valutazioni operate dalla Corte d’Appello e ritenendo sussistente, nella specie, una radicale violazione degli obblighi e dei doveri deontologici, che devono presiedere alla relazione tra il medico e il suo paziente, violazione tanto più grave perché realizzata nel corso di una terapia psichiatrica, che vede uno dei soggetti coinvolti in una condizione di fragilità o di difficoltà personale.
La Corte, in particolare, ritenuta provata la condotta anche con riguardo al contenuto erotico delle comunicazioni intercorse, e condivisa la valutazione di gravità già espressa dal giudice di primo grado; aveva escluso che la condotta contestata potesse qualificarsi come meno grave ipotesi di molestie personali anche a carattere sessuale, a cui applicare la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi (art. 8, co. 8, lett. M) del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il medico, sostenendo che, viceversa, dovesse ritenersi applicabile al caso di specie proprio la norma che prevede la sanzione conservativa e non quella concretamente applicata, espulsiva, che consente di irrogare il licenziamento in tutti i casi di atti e comportamenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi e di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 8, co. 11, punto 2, lett. F).
Tanto premesso, la Suprema Corte, ha ritenuto, in particolare, condivisibile la conclusione secondo cui la fattispecie in questione non rientri nel campo d’applicazione della norma che prevede una sanzione di tipo conservativo per le molestie anche di carattere sessuale, e debba essere, invece, ricondotta ai comportamenti che, per la loro gravità, sono tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via provvisoria.
Dalla stessa Corte è stato, inoltre, ribadito il consolidato principio, pertinente al caso in esame, secondo il quale, in materia di licenziamenti disciplinari, qualora un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia previsto dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice può discostarsi da tale previsione se accerta che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.