Definiti contenuto e caratteristiche tecniche per la richiesta degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica all’Agenzia tramite Entratel (Agenzia Entrate – provvedimento 21 aprile 2022, n. 136193). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel decreto del 21 marzo 2022 ha previsto la necessità di ulteriori dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale. – contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati; – contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento; – contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2021.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le specifiche tecniche con cui predisporre i file:
INPS: il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
La titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo dei periodi di assicurazione. Al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori, l’Inps ha chiarito che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi (D.Lgs. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (L. 228/2012), la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame.
Ciò tenendo conto altresì del chiarimento ministeriale relativamente alla totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006, in base al quale, avendo considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare.
Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.
Dunque, si intendono superate le disposizioni gia fornite in materia (paragrafo 3, circolare n. 71/2017), nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’articolo 18 della L. n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali (Circolare Inps 21 aprile 2022, n. 50).
Edilizia Ravenna: rinnovato il CIPL Industria e Cooperative
Firmato il 14/3/2022, tra AGCI Emilia-Romagna, CONFCOOPERATIVE Romagna, LEGACOOP Romagna, ANCE Romagna e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative ed industriali che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della provincia di Ravenna
Con il presente accordo si intende modificare ed integrare specifiche parti dei contratti provinciali in essere, sia per il settore delle cooperative sia per quello delle imprese industriali nella provincia di Ravenna.
Le nuove disposizioni saranno in vigore dall’1/4/2022 al 31/12/2023.
Permessi lutto
Per i lavoratori viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto di un parente entro il secondo grado.
Per i lavoratori extracomunitari viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto nel Paese di origine di un parente entro il secondo grado.
Indennità di trasferta
– Per le COOPERATIVE le nuove indennità di trasferta giornaliera, da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:
Fasce km |
Indennità (Euro) |
---|---|
20-30 | 5,76 |
31-40 | 9,51 |
41-50 | 11,56 |
>50 | 13,26 |
Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza il luogo di assunzione del lavoratore.
– Per le AZIENDE INDUSTRIALI le nuove indennità di trasferta giornaliera da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:
Fasce km |
Indennità (Euro) |
---|---|
20-30 | 9,5 |
31-40 | 12,00 |
41-50 | 13,00 |
>50 | 15,00 |
Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza li luogo di assunzione del lavoratore.
Sia per il comparto industriale che per quello cooperativo vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore presenti a livello aziendale.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’applicazione dei CCNL di riferimento.
Indennità di reperibilità
Relativamente a fasi lavorative che riguardano lavori eseguiti nell’ambito di servizi di pubblica utilità, che prevedono attività con regimi di orano flessibile e continuato imposto dagli Enti appaltanti, con interventi nell’arco di tempo della durata di 24 ore giornaliere, le parti concordano di confermare una indennità di reperibilità ai lavoratori che sono disponibili, per il periodo concordato commisurata ad un valore settimanale.
– Per le COOPERATIVE, tale valore viene aggiornato a Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette.
Così come in precedenza, le indennità di reperibilità sono riconosciute per un periodo transitorio e limitato, conseguentemente non hanno carattere retributivo ai fini dei vari istituti contrattuali.
– Per le AZIENDE INDUSTRIALI tale valore viene individuato in Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette. Tale cifra verrà raggiunta al termine del triennio dalla data di vigenza del presente accordo (quindi dal 2024) con una fase transitoria che prevede per il 2022 Euro 50,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 37,00 lorde per le maestranze addette, per il 2023 Euro 85.00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 53,00 lorde per le maestranze addette. Qualora, per comprovate esigenze aziendali la turnazione di reperibilità sia inferiore alla settimana, l’indennità viene riparametrata sugli effettivi giorni di reperibilità prestata. Tale riparametrizzazione verrà comunicata alle OO.SS. territoriali.
Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.
Indennità di mensa
Si confermano le percentuali esistenti per la fruizione del pasto. Qualora l’organizzazione aziendale renda difficoltoso o impossibile garantire un servizio mensa o una convenzione presso mense o ristoranti. l’azienda eroga ai dipendenti un buono pasto giornaliero pari ad Euro 8,00. Le parti concordano la preferenza per l’utilizzo di buoni elettronici.
Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.
Professionalità
Il passaggio dal 1° al 2° livello dovrà avvenire, per le imprese cooperative, entro e non oltre i 12 mesi dall’assunzione e per le aziende industriali entro e non oltre i 16 mesi dall’assunzione. Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore abbia palesemente dimostrato di non avere maturato la professionalità necessaria per il passaggio di livello, l’azienda fornirà argomentata motivazione in forma scritta alle OO.SS. territoriali e all’interessato, su sua precisa richiesta.
Formazione
Ai fini di contribuire all’obiettivo di una sempre maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, viene introdotto l’obbligo di 4 ore aggiuntive di formazione per la prevenzione e sicurezza per tutti i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età. Tale formazione andrà svolta presso la Scuola Edile di Ravenna.
EVR (Elemento Variabile della Retribuzione)
– Per le AZIENDE COOPERATIVE, viene confermata la vigente disposizione territoriale su EVR. Entro il 15 di aprile di ogni anno, le parti si incontreranno per la definizione dell’EVR da erogare cosi come previsto dall’integrativo vigente.
– Per le AZIENDE INDUSTRIALI, solo per l’anno edile 2020/2021, per i lavoratori in forza alla data di firma del presente accordo verrà corrisposta una indennità forfettaria annua come di seguito indicata, da proporzionare in base ai mesi di presenza in azienda.
Livelli |
Importi in Euro |
---|---|
7 e 7Q | 750,00 |
6 | 700,00 |
5 | 580,00 |
4 | 540,00 |
3 | 500,00 |
2 | 450,00 |
1 | 390,00 |
L’una tantum determinata per EVR ANCE viene erogata a tutti i lavoratori in forza al 1 aprile 2022 con anzianità superiore a 6 mesi in un’unica soluzione.
Pei gli anni successivi di vigenza del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore, le parti si danno atto che si incontreranno entro il 31 maggio 2022 per la definizione dei parametri e dei meccanismi di erogazione, necessari al line di garantire lo speciale regime di detassazione ed eventuale decontribuzione previsti dalla legislazione vigente.
Annualmente entro il mese di febbraio le parti si incontreranno per la valutazione sull’esito dei parametri dell’EVR.
Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta
Il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 aprile 2022, n. 204) Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante rappresenta di essere stato liquidatore di una Società, cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma in data gg/mm/aaaa.
L’Istante riferisce di aver appreso, dopo la cessazione della Società, dell’esistenza di una polizza, stipulata dalla Società prima della cessazione, per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) in ” favore di un socio, procuratore della” Società. Il beneficiario della polizza è l’assicurato, ovvero il ” Procuratore” della Società.
Tenuto conto che la compagnia di assicurazione deve provvedere alla liquidazione delle somme al beneficiario ” Socio Procuratore”, l’ Istante chiede di chiarire se occorra “effettuare il versamento delle Ritenute Fiscali” da parte della Società estinta e, pertanto, se possa provvedere in qualità di liquidatore.
Per il Fisco, nel caso di specie, il liquidatore istante fa presente che, successivamente alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 1° ottobre 2020, ha appreso che a un Socio Procuratore sarebbe stato erogato il trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta.
Al riguardo, si ritiene che, poiché alla data di erogazione delle somme (allo stato non ancora attuata), la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta, le predette somme non potranno essere assoggettate a ritenuta.
Per completezza, si rileva che, in linea generale, il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio.
CFP perequativo: per la determinazione occhio alla dichiarazione dei redditi
Ai fini della richiesta del contributo a fondo perequativo previsto dal DL Sostegni-bis, per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, occorre far riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021, per ciascun modello di dichiarazione (Agenzia Entrate – risposta 20 aprile 2022, n. 199). L’art. 1, co. 16-27, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 ha riconosciuto a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tale contributo a differenza degli altri contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.
Pertanto, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, il calcolo del contributo perequativo è semplificato. Infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, n. 227357, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, sono stati individuati nell’allegato A al menzionato provvedimento. Pertanto, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d’esercizio (o del risultato economico d’esercizio) assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento dell’Agenzia delle entrate 4 settembre 2021, n. 227357.
LAZIO: Accordo mobilità e cassa in deroga per le aree di crisi complessa
Firmato l’11/4/2022, tra la REGIONE LAZIO e le Parti Sociali Lazio: CGIL, CISL, UIL, UGL UNINDUSTRIA, FEDERLAZIO, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, COLDIRETTI, CONFPROFESSIONI, CNA, CONFETRA, FEDERALBERGHI, CISAL, CONFAPI, CDO, ABI, l’Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022 L’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali Regionali Lazio, definisce i criteri per la fruizione delle risorse volte al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L 21/6/2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, co. 11-bis, del DLgs n. 148 del 2015, nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022. Destinatari della mobilità in deroga Durata del trattamento di mobilità in deroga Procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga 1) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvede a trasmettere – in data odierna – alle organizzazioni sindacali l’elenco, in formato xls, degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga fino alla data del 1 gennaio 2022. 2) Le Organizzazioni sindacali, entro il 19 aprile 2022, attraverso mail da trasmettere alla casella di posta certificata dell’Area Ammortizzatori Sociali areavertenze@regione.lazio. legalmail.it, dovranno confermare la presenza, all’interno del suddetto elenco, dei nominativi dei propri iscritti per i quali si richiede la concessione del trattamento di mobilità in deroga a partire dalla data del 2 gennaio 2022, avendo cura di evidenziare solamente coloro che abbiano maturato o maturino il requisito pensionistico, indicandone la data precisa o abbiano avviato un rapporto di lavoro, segnalando l’inizio dello stesso o che per altre motivazioni non abbiano più diritto al trattamento di mobilità. 3) Per le domande di mobilità in deroga per le quali si richiede l’accesso per la prima volta perché riferibili a lavoratori che alla data del gennaio 2017 avevano un trattamento di mobilità ordinaria in scadenza a gennaio 2022, la O.S. raccoglie la domanda da parte del lavoratore e la invia alla casella PEC di cui al punto 1). 4) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sostenibilità finanziaria degli interventi di mobilità in deroga, trasmettendo l’elenco nominativo dei soggetti interessati, indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. 5) Ottenuta la fattibilità economica da parte del MLPS, la stessa provvede a inserire nella piattaforma informatica regionale i dati dei richiedenti il trattamento di mobilità. 6) Successivamente, la Direzione procede con propria determinazione ad autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati. 7) La Direzione trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo. 8) La Direzione provvederà a trasmettere ad Anpal, l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive. Trattamento di mobilità in deroga condizionato all’attivazione di una politica attiva
Ai fini del presente accordo, i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell’area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.
Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui sopra, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria e comunque entro il 31 dicembre 2022.
Le Parti, in un’ottica di semplificazione e di celerità, concordano di definire la seguente procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga:
Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all’attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.
Il servizio sarà modulato anche da remoto al fine di garantire un servizio personalizzato nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.