Sottoscritto, con riserva, il. rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL) L’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, è stata sottoscritta con riserva che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL . Viene prevedisto l’incremento di € 90,00 del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) alle seguenti decorrenze: – con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro; – con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro; – con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro. Per effetto degli aumenti di cui al presente accordo, sono soggetti a riputazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo. Una Tantum Retribuzione ferie Fondo TPI Salute
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.
Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata ”indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie .
A decorrere dal 1° luglio 2022 i lavoratori avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:
– 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
– 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;
Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento dei Fondo TPL Salute sarà pari a € 144,00 per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti
Contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge: esente da bollo, da registrazione e da ogni altra tassa
Il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge può ricomprendersi tra i “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi” e, pertanto, può rientrare tra quegli atti realizzativi degli accordi coniugali che debbono dunque farsi rientrare nella nozione di atti relativi al procedimento di separazione o divorziò esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (Agenzia delle entrate – Risposta 11 maggio 2022, n. 260) Nella fattispecie presentata all’Amministrazione finanziaria, l’istante riferisce di coniugi che hanno presentato domanda per l’omologazione della separazione consensuale. Negli accordi di separazione è stato stabilito che l’immobile – residenza familiare e acquistato a suo tempo dai coniugi in regime di comunione di beni – venga attribuito per intero al marito con l’obbligo dello stesso di corrispondere alla moglie, contestualmente all’atto di trasferimento, una somma destinata anche all’estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016.
L’Istante riferisce, in particolare, che il marito “dovrà procedere all’accensione di un nuovo finanziamento (interamente a lui intestato) espressamente destinato e quale “condicio sine qua non” per dare esecuzione agli accordi di separazione”.
Al riguardo, l’Istante chiede di conoscere se “anche il mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi che costituiscono elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale, abbia diritto di entrare a pieno titolo, nell’ambito di applicazione della disposizione agevolativa” di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987, recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”, che così dispone: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata – nella quale, come affermato dall’Istante, la stipula del mutuo costituisce “condicio sine qua non” per dare esecuzione agli accordi di separazione” – il Fisco ritiene che il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge possa ricomprendersi tra i “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi” e, pertanto, possa rientrare tra quegli atti realizzativi degli accordi coniugali che debbono dunque farsi rientrare nella nozione di atti relativi al procedimento di separazione o divorziò ex articolo 19 L. cit. . Resta fermo che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. In tal caso, il contratto di mutuo potrà rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione agevolativa di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987, nei limiti dell’ammontare indicato dal predetto accordo di separazione e destinato alla ex moglie.
Precisazioni sulle dichiarazioni reddituali iscritti Inpgi
L’Inps fornisce istruzioni sulle Dichiarazioni reddituali degli iscritti Inpgi. I pensionati o beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti, iscritti alla gestione previdenziale Inpgi/1, devono indicare necessariamente Inps come sostituto d’imposta (codice fiscale 80078750587), sia in caso di dichiarazione 730 precompilata che di presentazione del modello 730/2022 tramite CAF o altro intermediario abilitato, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del prossimo 1° luglio.
Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Inpgi, vengono trasferite all’Inps.
Dalla stessa data sono iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all’Inps, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Sempre a decorrere dal 1° luglio, altresì i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall’Inps.
Rimane in carico ad Inpgi la Gestione Separata (Inpgi/2) per coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione separata Inpgi/2 continueranno ad indicare quale sostituto d’imposta Inpgi, che effettuerà il conguaglio (Comunicato Inps 11 maggio 2022).
Aggiornamento regolamento Fondo Metasalute
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo sanitario lavoratori metalmeccanici (Metasalute), il 3 maggio 2022 ha approvato l’aggiornamento del Regolamento. Il Regolamento Metasalute aggiornato al 3/5/20022, ha previsto degli adeguamenti che si riferiscono agli artt. 1, 2, 3.2, 3.4, 10, 12.1 e all’art. 3 dell’allegato. legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari:
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021;
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non
Per nucleo familiare non a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intende:
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L 76/2016);
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
Per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. (L 76/2016 Art. 1, comma 36).
Il diritto all’iscrizione dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente.
Ai seguenti componenti NON a carico del nucleo familiare:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (Art. 1, comma 36);
– figli non a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non a carico purché conviventi;
– figli a carico dal compimento del 26° anno d’età;
è consentita l’adesione al Fondo con versamento a carico del lavoratore dipendente del premio annuale previsto per i singoli piani sanitari.
A partire dall’anno 2022, nel caso in cui un familiare non a carico decida di non aderire nuovamente per l’anno 2022, potrà iscriversi trascorsi 3 anni dall’ultima adesione al Fondo (Es. Il familiare del lavoratore iscritto come non a carico per l’anno 2021, sceglie di non aderire per l’anno 2022 potrà iscriversi nuovamente come familiare non a carico dall’anno 2025).
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022.
Per l’anno 2022 e successivi, il “Flexible Benefits” consentirà l’attivazione di una offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda i cui termini e garanzie sono definite annualmente dal Fondo.
La decorrenza sarà dal 1° giugno dell’anno di attivazione al 31 maggio dell’anno successivo.
Perdita di chance professionale: risarcimento esente da Irpef
La Corte di Cassazione ha affermato il principio che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono imponibili soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e sono esenti nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che ai fini della determinazione si faccia riferimento al c.c.n.l. di settore (Sentenza 10 maggio 2022, n. 14842). La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute al lavoratore dipendente, dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno. Risarcimento riconosciuto in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa, in cui il datore di lavoro era stato condannato a risarcire il proprio dipendente per il danno derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali in materia di retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale, rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e l’illegittimità della pretesa tributaria. Il danno risarcito, dunque, si qualifica come danno emergente e come tale deve ritenersi esente da tassazione, sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, T.U.I.R., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto”.
I giudici tributari hanno affermato l’illegittimità della pretesa tributaria, osservando che il risarcimento accertato dal giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, riguardava il danno da perdita di chance di accrescimento professionale. Secondo i giudici, data la natura del danno risarcito, le somme percepite dal dipendente devono ritenersi prive di rilievo fiscale, in considerazione della disciplina (art. 6, co. 2, T.U.I.R.) secondo cui le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come, appunto, quello da perdita di chance.
Inoltre, secondo i giudici, la circostanza che ai fini della quantificazione in termini monetari del pregiudizio le parti abbiano richiamato le norme del CCNL non incide sulla qualificazione giuridica del danno, poiché costituisce un semplice meccanismo di determinazione dell’importo dovuto.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione evidenziando che le somme percepite dal lavoratore dovessero ritenersi qualificabili a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante (o mancato guadagno), e perciò, soggette a tassazione Irpef; in particolare a tassazione separata, trattandosi di somme percepite in anni successivi a quelli di competenza.
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che dagli atti di causa risulta che la ripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso davanti al giudice del lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispetto all’intero meccanismo della “retribuzione di risultato” (prescritto dalla contrattazione collettiva nazionale), e per il riconoscimento del relativo risarcimento del danno.
In breve, i dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dalla contrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione di cd. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati. Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcune pronunce coperte da giudicato):
– ha dichiarato l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
– ha riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente;
– ha precisato che il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale, sia sotto il profilo della perdita di chance relativa ad una componente, di natura accessoria, di retribuzione”, demandandone la quantificazione a un separato giudizio.
In materia di trattamento retributivo dei dirigenti: (a) la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; (b) il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la cd. retribuzione di posizione; (c) l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzione di risultato.
La retribuzione di risultato non è una voce automatica, ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui al contratto collettivo.
Nel caso di specie, il giudice del lavoro aveva accertato l’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni dei risultati. Dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricadute economiche.
Secondo i giudici si realizza una situazione affine a quella del demansionamento o della precarizzazione, là dove l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore. All’interno di questo perimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato per transigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della somma attribuita per mancato accesso dei ricorrenti all’istituto della retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto. Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale del lavoro ha qualificato il danno patito dagli esponenti come conseguenza di una lesione della professionalità, comportante una perdita di chance di accrescimento professionale.
Danno che non consiste, quindi, nell’immediata perdita di reddito, ma nella perdita della possibilità di conseguire quella maggiore qualificazione professionale, alla quale poi consegue anche una maggiore potenzialità reddituale. Il danno immediato e diretto dunque, ha colpito la posizione professionale dei lavoratori; mentre la futura minore percezione di reddito ne costituisce solo una ricaduta ulteriore.
CEIV – Cassa Edile Interprovinciale Veneto: Comunicazioni alle imprese
La Cassa Edile Interprovinciale Veneto – CEIV – per le province di Padova, Treviso e Rovigo, comunica alle imprese iscritte, la variazione Iban per i versamenti La CEIV comunica che, con efficacia dal 1° Maggio 2022, la Cassa Edile Polesana si è fusa per incorporazione nella Cassa Edile di Mutualità e Assistenza Interprovinciale del Veneto. Ciò posto, informa tutte le imprese iscritte che, a far data dal 16 Maggio 2022, tutti i versamenti alla CEIV, dovranno essere canalizzati esclusivamente sui seguenti IBAN: – INTESA SAN PAOLO IT 21 Y 03069 12117 100000000010 – UNICREDIT IT 29 Q 02008 12120 000001420161