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Teleconsul Editore S.p.A.

8 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

INAIL: la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori 

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attività ispettiva (INAIL, circolare 7 aprile 2025, n. 26).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di sua competenza secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati. Inoltre, l’Istituto ha anche riepilogato le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla
luce delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi. 

La disciplina della prescrizione

L’articolo 2934, comma 1 del Codice civile prevede che ogni diritto si estingua per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La disciplina della prescrizione dei crediti dell’INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2 del D.P.R. n. 11241/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995. 

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Non hanno effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte
dell’INAIL, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Il verbale di  accertamento e notificazione in materia assicurativa, anche se privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.

Il computo del termine di prescrizione

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.

L’accertamento ispettivo in materia assicurativa

Nella circolare in esame l’Istituto richiama la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) n. 4/2019, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20 della Legge n. 335/1995, dove si ribadisce che le verifiche dell’INAIL riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.

Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 149/2015, modificato dall’articolo 31, comma 12, D.L. n. 19/2024 che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’INL e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme restando le rispettive competenze.

In particolare, l’Ispettorato nella citata circolare prevedeva  che le verifiche ispettive possano essere circoscritte:
– a un determinato oggetto;
– a un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico. 

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8 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Metalmeccanica Industria: previste ulteriori 8 ore di sciopero

I sindacati contestano la “contropiattaforma” di Federmeccanica e Assistal e preannunciano 8 ore di sciopero

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno diramato un comunicato stampa, mediante il quale hanno reso nota la buona riuscita dello sciopero del 28 marzo scorso ma, allo stesso tempo, hanno ribadito la posizione ferma di Federmeccanica e Assistal nel non voler riprendere il confronto per il rinnovo contrattuale scaduto da 8 mesi. La “contropiattaforma” presentata dalla parte datoriale viene considerata dai sindacati uno strumento per azzerare le proposte espresse in piattaforma in materia di salario e normativa. Pertanto, diventa necessario negoziare partendo, proprio, dalla piattaforma sindacale, alla luce anche del contesto internazionale. Infatti, i Sindacati giudicano la “contropiattaforma” come uno strumento per delegittimare il sindacato. 
Alla luce dei fatti, le OO.SS. hanno dichiarato almeno 8 ore di sciopero nazionale da organizzarsi su tutto il territorio, rafforzando il blocco degli straordinari e delle flessibilità, oltre a quegli aspetti normativi che prevedono una votazione positiva da parte delle RSU o delle organizzazioni sindacali, ad eccezione degli ammortizzatori sociali. 

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8 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Regime fiscale del contributo erogato per la riduzione del canone di locazione

Arriva all’Agenzia delle entrate una richiesta di chiarimenti da parte di un Istante che ha stipulato un contratto di “locazione concordato” ed ha intenzione di richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione a fronte della riduzione del canone (Agenzia delle entrate, risposta 8 aprile 2025, n. 91).

Per accedere a tale contributo, l’Istante deve formalizzare la riduzione del canone attraverso una scrittura privata tra le parti e la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle entrate, utilizzando la modulistica RLI.

Ciò posto, l’Istante che ha assoggettato il canone di locazione alla cedolare secca, chiede se tale regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone dovuto dal conduttore.

 

L’Agenzia spiega che sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione, secondo determinati criteri. Sono, invece, beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio regionale.

In particolare, per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda è previsto, tra l’altro, che venga stipulato un atto di rinegoziazione tra le parti e che lo stesso sia sottoposto alla registrazione.

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.

 

Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia osserva che con riferimento alla determinazione del reddito dei fabbricati l’articolo 37, del testo TUIR prevede, al comma 1 che «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». Con riferimento agli immobili, concessi in locazione, il successivo comma 4bis stabilisce che «Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento».

 

In alternativa alle regole di tassazione ordinaria, inoltre, è possibile applicare il regime sostitutivo della cedolare secca al ricorrere dei requisiti previsti.

Come chiarito con la risposta n. 597, pubblicata il 16 settembre/2021, tale regime, con aliquota ridotta, si applica con riferimento ai contratti di locazione di unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni individuati ad alta tensione abitativa, stipulati a ”canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.

 

L’articolo 6, comma 2, del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nel caso di specie, dunque, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37.

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8 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Telecomunicazioni: ottima adesione allo sciopero

Dopo il successo dello sciopero, le OO.SS. chiedono la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto di settore

A seguito dello sciopero avvenuto il 31 marzo 2025, le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil chiedono la riapertura del tavolo negoziale per giungere, a due anni e mezzo dalla scadenza del contratto di settore, ad un rinnovo che possa soddisfare gli oltre 150.000 lavoratori e lavoratrici del comparto.
Pertanto, le stesse chiederanno, al tavolo ministeriale previsto per il 24 aprile 2025, provvedimenti urgenti a tutela del lavoro (come ad esempio il rifinanziamento dei contratti di espansione per favorire il ricambio generazionale ed il remix delle competenze professionali, il finanziamento del Fondo di solidarietà di settore per gestire la transizione e le ristrutturazioni, il riconoscimento del contratto delle TLC come argine a quelli in dumping sottoscritti da associazioni che non rappresentano il settore e riportano il mondo dei CRM indietro nel tempo). Inoltre, provvederanno ad incalzare il Governo sulle politiche industriali per il settore. 
Tanto premesso, le Organizzazioni sindacali sono pronte a continuare la mobilitazione fino all’ottenimento di un rinnovo capace di rimettere le retribuzioni dei lavoratori in linea con il costo della vita e con l’importanza che questo settore ha per lo sviluppo tecnologico del Paese.

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7 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ebinter Vicenza: al via il progetto sulle buone pratiche nel settore terziario

Il progetto ha lo scopo di implementare pratiche di sostenibilità, suggerendo nuovi modelli e strutture

L’Ente bilaterale del terziario di Vicenza ha avviato un progetto per diffondere la sostenibilità nel settore. L’iniziativa è promossa dall’Ente e realizzata dal Dipartimento di Management dell’Università di Verona, coinvolto nell’ambito del progetto “Esg.Ter”, finanziato dall’Ebt con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.
Il progetto ha lo scopo di incentivare un’implementazione consapevole delle diverse pratiche Esg nelle aziende del terziario e diffondere buone pratiche, mediante una serie di interventi di formazione di imprenditori e lavoratori. Nella fattispecie, gli interventi saranno mirati ad aiutare le aziende a valutare il loro livello di implementazione delle pratiche di sostenibilità, suggerire modelli e strumenti per attuare, misurare e rendicontare la sostenibilità delle attività tipiche di ogni impresa. 

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7 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Incentivi all’autoimpiego nei settori green e digitale: firmato il decreto attuativo

Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 aprile 2025).

Il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (articolo 21, D.L. n. 60/2024) è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo, superato il quale potrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Al suo interno si definiscono i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso. Più nel dettaglio, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

I due tipi di contributi riconosciuti

Il decreto riconosce due tipologie di contributi. Il primo specifico sull’attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il 1°luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’INPS, per massimo tre anni e comunque non oltre la fine del 2028.

Il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per tre anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028.

Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’INAIL. L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’IRPEF (articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027. Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’INPS che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

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