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Teleconsul Editore S.p.A.

22 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Intermittenti: precisazioni sul computo e la trasmissione delle denunce

Da aprile 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli sarà obbligatorio trasmettere il flusso Uniemens anche per i lavoratori a chiamata senza indennità di disponibilità (INPS, messaggio 18 aprile 2025, n. 1322).

L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti. In effetti, dal 2001, l’Istituto ha attivato nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.

In particolare, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (articolo 18, D.Lgs. n. 81/2015). Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

Dato che l’articolo 18 del citato D.Lgs. n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Per quel che riguarda i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per tali soggetti deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.

A tale scopo, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.

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22 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Pesca Costiera (imbarcati) : avviata la trattativa di rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale che interessa gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 17 aprile 2025, presentando la piattaforma sindacale, si è aperta la trattativa per il rinnovo del CCNL di settore 2025-2028. 
A parere delle sigle sindacali Fai Flai e Uila Pesca, tale negoziato si svolge in un contesto difficile per il comparto, a causa della politica europea che impone la riduzione del numero di giornate lavorative disponibili senza garantire tutele nei confronti dei lavoratori che perdono il posto di lavoro. 
Attraverso questo rinnovo, le OO.SS. mirano a:
– rafforzare la bilateralità e lo sviluppo della contrattazione di secondo livello;
– introdurre nuove misure di welfare;
– favorire il ricambio generazionale e migliorare i livelli retributivi.
In particolare, richiedono un aumento del minimo monetario garantito pari al 10% per il quadriennio 2025-2028. 

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18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Energia e Petrolio: siglata l’intesa

Previsto un aumento complessivo di 330,00 euro

Nei giorni scorsi è stato sottoscritta da Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore dell’ Energia e del Petrolio relativamente al triennio 2025-2027.
A livello economico è previsto un aumento complessivo sul TEC di 330,00 euro, così suddivisi:
– 134,00 euro come recupero inflativo (100,0 euro sui minimi da gennaio 2025 e 34,00 euro da marzo 2025 sull’EDR);
– da dicembre 2025 30,00 euro sui minimi;
–  da gennaio 2026 20,00 euro sui minimi e 7,00 euro sull’EDR;
– da luglio 2026 55,00 euro;
– da luglio 2027 65,00 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale sono stati previsti 5,00 euro aggiuntivi,  destinati al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fasie. 
Previste, inoltre, maggiori tutele a livello normativo, come il non conteggio del periodo di comporto per coloro affetti da malattie oncologiche e degenerative e per i lavoratori il passaggio a cinque giorni in più di ferie dopo 5  anni di anzianità e dal 1° gennaio 2028 dopo 3 anni.

 

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18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Modalità operative per attestazione requisiti e garanzia dei rappresentanti fiscali

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 apile 2025, n. 186368).

I soggetti che intendono assumere o che già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti e, in base al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un’idonea garanzia.

La dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesta di:

  • non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
  • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione IVA. In caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti, invece, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA.

In mancanza di presentazione della dichiarazione, la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

I soggetti obbligati devono prestare un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA con cui vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale, prestata sotto forma di:
– cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
– polizza fideiussoria;
– fideiussione bancaria rilasciate ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

 

Il valore massimale minimo della garanzia varia in base al numero dei soggetti rappresentati:

  • 30.000 euro per 2-9 soggetti;
  • 100.000 euro per 10-50 soggetti;
  • 300.000 euro per 51-100 soggetti;
  • 1.000.000 euro per 101-1000 soggetti;
  • 2.000.000 euro per più di 1000 soggetti.

I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati che comporti il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante fiscale deve prestare una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente.

Dalla data della comunicazione di esito positivo sulla garanzia, e ferma restando la presentazione della dichiarazione dei requisiti, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per il numero di soggetti corrispondente alla fascia della garanzia prestata.

I soggetti che invece già operano come rappresentanti fiscali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, devono presentare la dichiarazione dei requisiti soggettivi e, se richiesto in base al numero di rappresentati, prestare la garanzia.
In caso di inadempimento entro il termine, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati tramite PEC o raccomandata A/R. A partire dalla ricezione di tale comunicazione, decorre un ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la possibilità di presentare la dichiarazione e prestare la garanzia per mantenere il proprio ruolo. Alla scadenza di questo ulteriore termine, in assenza della documentazione richiesta, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

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18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Edilizia Piccola Industria Confapi: siglato il verbale sulla parte normativa

Le Parti Sociali hanno altresì condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi

Il 15 aprile 2025 le Parti Sociali Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cigl hanno sottoscritto il rinnovo della parte normativa e reso operativi i minimi retributivi previsti dall’ipotesi di accordo 24 marzo 2025. Dal 1° ottobre 2025, trova applicazione la nuova disciplina in materia di trasferta per tutto il territorio nazionale, sostituendo anche gli accordi territoriali. Viene istituita una Commissione paritetica delle Parti sociali composta da 12 componenti, inclusi i Segretari Generali e delle Organizzazioni sindacali (con il supporto della CNCE), della durata di 6 mesi per la definizione del modello di denuncia unica. 
Nell’accordo in oggetto le Parti hanno condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi con decorrenza:
– 1° aprile 2025;
– 1° marzo 2027.

LivelliAumenti
dall’1.4.2025
Minimi
dall’1.4.2025
Aumenti
dall’1.3.2027
Minimi
dall’1.3.2027
VII200,002.175,96150,002.325,96
VI180,001.958,36135,002.093,36
V150,001.631,98112,501.744,48
IV140,001.523,17105,001.628,17
III130,001.414,3897,501.511,88
II117,001.272,9487,751.360,69
I100,001.087,9975,001.162,99

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18 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Farmacie Private: trattativa di rinnovo bloccata sulla proposta economica

A parere delle OO.SS. è inaccettabile la proposta di aumento salariale pari a 120,00 euro

Il 15 aprile 2025 le Parti sociali si sono incontrate per la trattativa di rinnovo del CCNL di settore. L’incontro era incentrato sulla proposta economica di incremento retributivo pari a 120,00 euro nel triennio. 
Data la decisione di Federfarma di mantenere l’aumento nella stessa misura di grandezza, le Organizzazioni sindacali ribadiscono che tale proposta è inaccettabile e lontana dalle richieste mosse in virtù del principio del recupero del potere di acquisto, perso nel corso degli anni sia a causa dei ritardi nel rinnovo precedente che dell’incremento dell’inflazione registrato nel biennio 2021 e 2022, successivo alla sottoscrizione del contratto precedente. 
Pertanto, viene convocato per il 7 maggio 2025 il coordinamento unitario dei delegati e delle strutture, per fare il punto complessivo della discussione contrattuale e definire le prossime iniziative al fine di spingere la parte datoriale a modificare la sua proposta economica.

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