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Teleconsul Editore S.p.A.

23 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue la trattativa di rinnovo

La delegazione delle Cooperative ha presentato una nuova proposta economica al tavolo delle trattative

Il 20 maggio 2025 si è tenuto un nuovo incontro, presso la sede di Lega Coop, per la trattativa di rinnovo del contratto collettivo di settore. La parte datoriale, sulla base delle osservazioni poste dalle sigle sindacali, ha presentato una proposta inerente alla struttura contrattuale in ambito economico.

Pertanto, come richiesto dalle Organizzazioni sindacali, è stato eliminato il CAP, che nella versione precedentemente presentata avrebbe costituito un taglio degli aumenti in caso di IPCA elevata. Inoltre, sempre sul versante economico, oltre a confermare quanto già stabilito in tema di previdenza complementare e benefits, è stata presentata una proposta sull’elemento perequativo inerente sia alla parte economica sia alla struttura di erogazione, che verrà approfondita meglio in seguito. 

L’incontro, ha permesso alla delegazione trattante di esprimere una valutazione positiva dell’andamento della trattativa in atto, anche in virtù degli avanzamenti avvenuti, manifestando alla controparte che le disponibilità economiche, che riguardano i minimi retributivi, non sono ancora sufficienti. 

La trattativa di rinnovo proseguirà nella giornata di lunedì 26 maggio 2025.

 

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23 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Carta Industria: resoconto 4° incontro per il rinnovo contrattuale

La Parte datoriali ha chiesto la modifica di alcuni articoli contrattuali. Le OO.SS. spingono per concretizzare i punti della piattaforma

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-Chimici Carta e Stampa hanno reso noto, con un comunicato del 21 maggio scorso, l’esito del 4° incontro per il rinnovo del CCNL Carta Industria tenutosi il 20 maggio. Il contratto per i cartai cartotecnici è scaduto il 31 dicembre 2024.

 

Nel corso dell’incontro la delegazione aziendale ha chiesto la modifica di svariati articoli del CCNL, tra cui i cambi turno, il passaggio di mansioni, la flessibilità dell’orario di lavoro, l’aumento causali per il lavoro straordinario, l’aumento delle ore di straordinario obbligatorio, la modifica del comporto relativo alla malattia e l’introduzione di nuovi articolati contrattuali tra cui la programmazione dei giorni per i permessi 104 e la formazione obbligatoria da fruire fuori dall’orario di lavoro.

 

Dal canto loro, le Sigle sindacali hanno espresso il proprio disappunto per le richieste avanzate, precisando che si deve procedere spediti sui punti previsti dalla piattaforma sindacale, tra cui spiccano: salute e sicurezza; tempo di vestizione; temi dell’orario di lavoro. Oltre, ovviamente, al recupero del potere d’acquisto per i lavoratori del settore che hanno subito un notevole scostamento per gli anni 2021/2022. Nel frattempo, procede il lavoro della Commissione tecnica sull’aggiornamento della classificazione professionale.

 

I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 24 giugno e per il 3 luglio. 

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22 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Pompe funebri: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento medio complessivo di 204,50 euro 

Nei giorni scorsi Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil hanno comunicato la sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo applicabile al personale dipendente delle imprese esercenti l’attività funebre, scaduto il 31 dicembre 2024.

Con il rinnovo le Parti Sociali hanno stabilito incrementi economici, con un aumento medio complessivo di 204,50 euro. Tra le rilevanti modifiche normative sottoscritte per l’avanzamento delle tutele sociali e di genere si segnala l’incremento di 2 mesi del congedo retribuito al 100% per le vittime di stalking inserite in percorsi di protezione e l’incremento al 70% della retribuzione per il trattamento di malattia dal 181° al 270° giorno e del periodo di comporto di malattia a 18 mesi per persone con invalidità riconosciuta almeno al 67%.

Il contratto sarà illustrato nell’ambito delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori i quali si esprimeranno sui contenuti al fine dello scioglimento della riserva entro il 30 giugno. 

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22 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete tra imprese

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire il trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete (Agenzia delle entrate, risposta 19 maggio 2025, n. 136).

La società istante rappresenta di essere un contratto di rete, dotato di soggettività giuridica. La ”rete” è una tipologia di associazionismo imprenditoriale, su base contrattuale, che permette alle singole imprese aderenti (cosiddette retiste) di collaborare tra loro.
Tra gli obiettivi principali della rete figura l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane al fine di raggiungere livelli superiori di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa.
In questo contesto, e a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue sul trattamento IVA del distacco di personale e della successiva introduzione dell’articolo 16-ter del D.L. n. 131/ 2024, la Società chiede quale sia il trattamento IVA della codatorialità, prevista dall’articolo 30, comma 4-­ter del D.Lgs. n. 276/2003, quale istituto alternativo al distacco di personale.

L’Agenzia premette che nel nostro ordinamento non esiste una definizione di codatorialità. Questa lacuna è stata colmata dalla Corte di Cassazione, che ha definito la codatorialità come una situazione di fatto che si crea all’interno dei gruppi societari, dove un dipendente lavora per più imprese (datori di lavoro). Gli elementi caratterizzanti individuati dalla Cassazione includono l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del datore formale e la condivisione della prestazione per soddisfare un interesse di gruppo da parte delle diverse società, che esercitano i poteri datoriali diventando datori sostanziali. In sintesi, per la Suprema Corte, a fronte dell’unicità del rapporto, il lavoratore presta servizio indifferentemente e contemporaneamente per due o più datori, e la sua opera non può essere distinta tra l’interesse di uno o dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori sono solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dal rapporto. Questa è definita codatorialità atipica, di elaborazione giurisprudenziale, riscontrabile nei gruppi di imprese.
A questa si contrappone la codatorialità tipica, prevista dal legislatore specificamente per le reti di imprese dall’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003, una norma speciale che ammette la codatorialità nelle reti d’impresa a condizioni che non includono gli elementi costitutivi individuati dalla Cassazione per i gruppi societari.
L’Agenzia evidenzia la differenza tra gruppi societari e reti d’impresa: nei gruppi, l’interdipendenza si realizza tramite attività di direzione e coordinamento (ex articolo 2497 c.c.), mentre nelle reti d’impresa si realizza tramite l’attuazione del programma comune di rete, che presuppone un obiettivo condiviso tra le associate. Il contratto di rete ha lo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività individuale e collettiva degli imprenditori, attraverso la collaborazione, lo scambio di informazioni/prestazioni o l’esercizio comune di attività. Può prevedere un fondo patrimoniale comune e un organo comune per la gestione.
La condizione per l’utilizzo della codatorialità nelle reti d’impresa, secondo il comma 4-ter, è la previsione nel contratto di rete delle regole di ingaggio dei dipendenti, elemento non presente nei requisiti della codatorialità atipica giurisprudenziale.

 

L’Agenzia chiarisce che il comma 4-ter consente alle reti di utilizzare sia il distacco di personale che la codatorialità. Sebbene entrambi siano strumenti per realizzare il programma di rete, sono istituti differenti con effetti diversi.
Nel distacco, il datore di lavoro mette temporaneamente lavoratori a disposizione di un altro soggetto per soddisfare un proprio interesse, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo. Il rapporto è bilaterale tra impresa distaccante (che resta datore) e impresa distaccataria.
La codatorialità implica il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese della rete come datori di lavoro per soddisfare un interesse della rete (il programma comune). È un assetto stabile, e non è caratterizzato dalla bilateralità del rapporto datore-dipendente, potendo il dipendente avere più datori.

 

Anche se spesso sono individuate una o due imprese referenti per gli obblighi comunicativi, previdenziali e assicurativi, nella codatorialità:

  • tutte le imprese retiste possono essere datori di lavoro dei dipendenti che hanno accettato le regole di ingaggio e hanno l’obbligo di lavorare per tutti i co-datori;
  • tutti i co-datori sono responsabili in solido per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, con facoltà di regresso nei confronti degli altri per la quota di costo anticipata.

Intesa in questi termini, la codatorialità non presenta gli elementi che hanno portato la Corte di Giustizia UE a considerare il distacco di personale rilevante ai fini IVA nella sentenza C-94/2019. In particolare, non è rinvenibile il requisito della sinallagmaticità.
Secondo i giudici europei, il distacco rileva ai fini IVA se c’è un nesso diretto tra le prestazioni, per cui “le due prestazioni si condizionano reciprocamente”. Il pagamento da parte dell’impresa distaccataria costituisce la controprestazione per il distacco. L’importo del corrispettivo è irrilevante.
Nella codatorialità non esiste un simile nesso sinallagmatico. Le imprese che accettano le regole di ingaggio nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di competenza del pagamento dello stipendio. Pertanto, si parla di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente. Tale rimborso serve essenzialmente a imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale in proporzione all’effettivo contributo ricevuto dal lavoratore.

In linea con quanto chiarito nella circolare n. 5/E/2025, si tratta quindi di una mera movimentazione di denaro, non soggetta a IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.

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22 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Edilizia Artigianato: siglato l’accordo di rinnovo

Rinnovato il contratto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini

In data 20 maggio 2025, le Parti sociali Cna Costruzioni, Anaepa Confartigianato Edilizia, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno firmato il verbale di accordo per il rinnovo del contratto di settore. Tale accordo decorre dal 1° maggio 2025 al 30 settembre 2028 e si applica ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° maggio 2025 o successivamente instaurati.

Si riportano i nuovi minimi retributivi stabiliti a seguito dell’incremento retributivo concordato pari a 178,00 euro a parametro 100 (operaio comune).

Livelli1° maggio 20251° gennaio 20261° gennaio 20271° gennaio 2028
7°2.147,212.218,962.290,712.358,36
6°1.912,081.975,082.038,082.097,48
5°1.593,541.646,041.698,541.748,04
4°1.485,231.533,881.582,531.628,40
3°1.381,221.426,721.472,221.515,12
2°1.239,901.280,151.320,401.358,35
1°1.062,301.097,301.132,301.165,30

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22 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ebac: nuovo Bonus Apa

L’indennità viene erogata nella misura una tantum pari a 500,00 euro

L’Ebac, l’Ente Bilaterale Artigianato Calabria, ha riconosciuto un’indennità una tantum pari a 500,00 euro, assoggettata a ritenuta fiscale pari al 23%, a favore dei dipendenti che abbiano compiuto 8 anni di servizio continuativi presso la stessa impresa e successivamente dopo altri 4 anni.

Il periodo di anzianità decorre dalla data di assunzione indicata in busta paga. Alla prima richiesta effettuata, sia il lavoratore che l’impresa devono avere una continuità di iscrizione e contribuzione di almeno 36 mesi.

Per accedere al Bonus APA, il lavoratore non deve aver fruito della medesima indennità prevista dai regolamenti precedenti EBAC.

La richiesta di indennità, va presentata su apposito modello da inviare a mezzo PEC personale, oppure per il tramite di uno sportello territoriale dei sindacati entro 90 giorni dalla data di maturazione del diritto.

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