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Teleconsul Editore S.p.A.

16 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definizione degli importi delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024  (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 13 giugno 2025, n. 63).

l Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, annuncia la definizione degli importi delle agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori per l’anno 2025.

 

Queste agevolazioni riguardano le deduzioni forfetarie per spese non documentate e sono state stabilite sulla base delle risorse disponibili, in conformità con l’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Per il periodo d’imposta 2024, è prevista una deduzione forfetaria di 48,00 euro per spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (specificamente per l’autotrasporto merci per conto di terzi).

Tale deduzione spetta una sola volta per ogni giorno in cui vengono effettuati i trasporti, indipendentemente dal numero di viaggi compiuti in quella giornata.

 

L’agevolazione fiscale si applica anche ai trasporti eseguiti personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

In questo caso, l’importo della deduzione è pari al 35% di quello riconosciuto per i trasporti effettuati oltre il territorio comunale.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e nel rigo RG22 i codici “16” e “17”, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

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16 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Oreficeria Industria: resoconto sul secondo incontro per il rinnovo

C’è l’apertura di Federorafi a valutare positivamente alcuni punti della piattaforma sindacale dello scorso aprile

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 10 giugno 2025, che si è tenuto il secondo incontro per il rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, scaduto lo scorso dicembre 2024. Nel corso dell’incontro si sono ottenute le prime risposte sulla piattaforma, presentata dalle Sigle lo scorso aprile, circa le richieste normative ed economiche, tra cui gli aumenti retributivi. Sulla parte retributiva, infatti, Federorafi si è detta disponibile a regolare la trasferta e la reperibilità che, ad oggi, non figura nel contratto. Sugli aumenti, la Parte datoriale ha dichiarato la propria disponibilità a replicare la struttura messa in atto lo scorso anno.

 

La Parte datoriale si è resa disponibile ad aggiornare la parte relativa all’inquadramento professionale, inserendo nuovi profili professionali. Inoltre, si è parlato anche della formazione professionale, a partire dalle 24 ore previste dal CCNL. Su questo punto, Federorafi è disponibile ad aderire a MetApprendo.

 

Per quanto riguarda la parte relativa alla prevenzione e alla sicurezza sono necessari alcuni approfondimenti al fine di valutare la richiesta di inserimento dei break formativi in caso di infortuni, insieme ad un aumento delle ore di permesso sindacale per gli Rls.

 

Le OO.SS. hanno ribadito la necessità di stabilizzare i lavoratori senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Mentre, per quanto riguarda la richiesta della riduzione dell’orario di lavoro è necessario, per le Sigle, che i lavoratori possano godere delle ferie, dei permessi di riduzione previsti, escludendo la loro monetizzazione.

 

Il prossimo incontro è fissato per il prossimo 8 luglio. 

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16 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Pulizia: siglato il rinnovo del contratto

Anip-Confindustria non firma il contratto e abbandona il tavolo negoziale

Nei giorni scorsi, al termine di un lungo e complesso negoziato, è stata siglata tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti e le associazioni datoriali Legacoop, Confcooperative, Agci Servizi e Unionservizi Confapi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale Imprese di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi tra i sindacati di categoria, applicabile ai circa 600mila lavoratori del comparto. Anip Confindustria è stata l’unica associazione datoriale ad abbandonare il tavolo negoziale e a non firmare il contratto. 

Dal punto di vista retributivo le Parti Sociali hanno stabilito un aumento salariale di 215,00 euro in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028. L’incremento economico sviluppa, per una lavoratrice o lavoratore al secondo livello, una massa salariale pari a 5.705,00 euro, entro la data di vigenza del contratto. Confermata, inoltre, la clausola di adeguamento salariale per il periodo 2025-2028 e l’erogazione dell’importo complessivo, con il pieno recupero dell’inflazione per il periodo 2021-2024.

In materia di orario di lavoro è stato definito l’aumento dell’orario minimo per i part-time a 15 ore settimanali, il consolidamento automatico delle ore supplementari e l’inserimento della clausola di deterrenza per le aziende inottemperanti, con l’incremento del 30% dell’orario individuale settimanale. È stata inoltre definita l’integrazione al 100%, per ulteriori 90 giorni di congedo, dell’indennità per le donne vittime di violenza, la costituzione di un gruppo di lavoro per l’aggiornamento e la razionalizzazione della sfera di applicazione e l’obbligo di comunicazione preventiva da parte delle aziende per il periodo di comporto malattia.

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13 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aree di crisi industriale complessa: gli interventi sulla CIG

Il governo ha anche esteso il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore della moda (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 giugno 2025, n. 131).

Nell’ambito di un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle crisi industriali, tra le quali lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, il Consiglio dei ministri del 12 giugno è intervenuto in materia di Cassa integrazione guadagni (CIG).

In particolare, per il 2025 e il 2026, l’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa viene esonerata dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. Tuttavia, l’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l’estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 (a oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro.

 Peraltro, viene ampliata la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

– la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda e di riassorbimento occupazionale;
– la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell’arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all’amministrazione giudiziaria.

A tutela dei lavoratori del settore della moda, viene disposta l’estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell’intervento di integrazione salariale riconosciuto dall’INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all’anticipazione dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, viene consentito a quest’ultimo di poter richiedere all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

 

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13 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Metalmeccanica Industria: nuovi minimi dal 1° giugno

Stabiliti gli aumenti retributivi, indennità di trasferta ed indennità di reperibilità

Il 12 giugno è stato sottoscritto da Federmeccanica, Asisstal e Fim, Fiom, Uilm, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del 5 febbraio 2021, il verbale di accordo che ha definito i nuovi importi dal 1° giugno 2025.

LivelloMinimi
D11.742,03
D21.931,78
C11.973,51
C2 2.015,24
C3 2.158,26
B12.313,34
B22.481,84
B32.770,74
A1 2.837,12

Le Parti hanno, inoltre, stabilito i nuovi importi dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.

Indennità di trasfertaDal 1° giugno 2025 
Trasferta Intera50,33
Quota per il pasto meridiano o serale12,99
Quota per il pernottamento24,35

 

Livellob)

Compenso giornaliero

c)

Compenso settimanale

16 ORE

(Giorno Lavorato)

24 ORE

(Giorno Libero)

24 ore festive6 giorni6  giorni con festivo6 giorni con festivo e giorno libero
D1-D2-C15,768,679,3737,4738,1741,08
C2-C36,8710,7811,5645,1345,9149,82
B1 E SUPERIORE7,8812,9813,6652,3853,0658,16

 
 

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13 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Funzioni Locali: stop alla trattativa, nessuna intesa sulle risorse

 Prosegue il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

In data 10 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali e l’ARAN per la prosecuzione delle negoziazioni relative al rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. 

Le OO.SS., che più volte hanno sottolineato l’enorme distanza tra le risorse attualmente stanziate e la grave perdita del potere d’acquisto dei salari. Difatti, hanno sottolineato che il  riallineamento necessario delle retribuzioni delle Funzioni Locali alla media degli altri comparti pubblici non potrà aversi tramite un provvedimento, in quanto esso esclude alcuni enti, non garantisce pari opportunità per tutti gli altri e soprattutto non prevede risorse certe, risultando non esaustivo della vertenza contrattuale.

Dunque, le sigle sindacali hanno avanzato le seguenti proposte:

– l’istituzione di un fondo specifico e aggiuntivo alle risorse già previste, per garantire uno stanziamento agli Enti finalizzato a un significativo incremento dell’indennità di comparto. Questa indennità è nata proprio con l’obiettivo di riallineare il trattamento economico delle funzioni locali con quello degli altri comparti pubblici;

– l’aumento dello stanziamento del 5,78%;

– lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio.

Inoltre le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di aggiungere alla contrattazione le risorse stanziate e non spese del CCNL 2019-2021, oltre a un anticipo di tutte le risorse disponibili, comprese quelle destinate ai CCNL 2025-2027.

Il Presidente dell’ARAN ha dichiarato che i risparmi menzionati dalle OO.SS. sono da considerarsi “virtuali” e che non ci sono risorse disponibili per rispondere alle richieste presentate. 

Il tavolo di trattativa si è aggiornato senza una nuova data.

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